Redditi, pensioni e stipendi prodotti all’estero da dichiarare (oppure no) in Italia

proponiamo una risposta ad un quesito che ci viene proposto spesso: quali sono i redditi esteri (pensioni e stipendi) che vanno dichiarati anche in Italia? Siamo alle ultime battute per il modello redditi 2017 e vi è ancora tempo per corrette imputazioni

Voluntary DisclosureDevono necessariamente costituire oggetto di adempimento dichiarativo:

  • gli stipendi;

  • le pensioni;

  • i redditi assimilati ai predetti;

che risultano percepiti nel corso dell’anno o periodo d’imposta di riferimento da parte dei contribuenti residenti in Italia, se i medesimi risultano prodotti in un Paese estero con il quale:

  • non esiste la convenzione contro le doppie imposizioni, nel qual caso si rende operativo, ai sensi dell’art. 165 del Tuir, il diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo;

  • esiste la convenzione contro le doppie imposizioni in relazione alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia, sia nello Stato estero, nel qual caso, come nell’ipotesi precedente, si rende operativo, ai sensi dell’art. 165 del Tuir, il diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo;

  • esiste la convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia, tenendo in considerazione che se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente residente in Italia, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero, da richiedere con specifica istanza all’autorità estera competente in relazione alle procedure in merito concordate.

Ai fini procedurali, si ritiene opportuno puntualizzare che per quanto attiene:

  • agli stipendi corrisposti da un datore di lavoro privato a un soggetto residente in Italia, in quasi tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni, come, a titolo meramente indicativo, quelle con:

  • Argentina;

  • Australia;

  • Belgio;

  • Canada;

  • Germania;

  • Regno Unito;

  • Spagna;

  • Svizzera;

  • Stati Uniti;

si rende operativa la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;

  • le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;

  • l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato;

  • ai redditi prodotti all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all’abrogazione dell’art. 3, comma 3, lettera c), del Tuir. Infatti, ai sensi del comma 8-bis dell’art. 51 del Tuir, il reddito dei lavoratori dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, deve necessariamente risultare determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (vedere, per il periodo d’imposta 2016 inerente alla dichiarazione Redditi 2017, il decreto interministeriale del 25 gennaio 2016). Tale particolare modalità riguarda quei soggetti che pur avendo soggiornato all’estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia, in quanto hanno mantenuto nel territorio dello Stato italiano:

  • i propri legami familiari;

e/o:

  • il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

Pertanto, i redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, sono imponibili ai fini Irpef per l’anno 2016 per la parte che eccede l’entità di € 7.500,00, tenendo presente che se vengono richieste prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l’intero ammontare del reddito prodotto all’estero, compresa, quindi, la quota esente, all’ufficio che dovrà erogare la prestazione per la valutazione della situazione economica del contribuente;

  • alle borse di studio, si deve tenere presente che devono sempre costituire oggetto di adempimento dichiarativo se vengono percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, come, ad esempio, quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398). Al riguardo, si pone in rilievo che la regola della tassazione in Italia si rende operativa generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi.

Infatti, a titolo meramente indicativo, con:

  • la Francia;

  • la Germania;

  • il Regno Unito;

  • gli Stati Uniti;

risulta espressamente previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio viene effettivamente corrisposta:

  • da un soggetto residente in Italia, la stessa è tassabile soltanto in Italia;

  • da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, sussiste la possibilità per quest’ultimo di tassare il reddito, ma il contribuente interessato è tenuto a dichiararlo anche in Italia e chiedere l’applicazione del credito per l’imposta pagata all’estero;

  • alle pensioni estere percepite da residenti italiani, considerando tali quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato nello Stato erogante. Ai fini individuativi, si devono considerare:

  • pensioni pubbliche quelle pagate:

  • da uno Stato estero;

  • da una suddivisione politica o amministrativa dello Stato estero;

  • da un ente locale estero;

le quali, di regola, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono;

  • pensioni private quelle corrisposte:

  • da enti;

  • da istituti;

  • da organismi previdenziali;

dai Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico, le quali, come regola, sono imponibili solamente nel Paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati:

  • in Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Venezuela, sono assoggettate a tassazione:

  • se pensioni pubbliche, solamente in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana;

  • se pensioni private, solo in Italia;

  • in Belgio e Germania, sono assoggettate a tassazione:

  • se pensioni pubbliche, solamente in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera, in quanto se il soggetto beneficiario (contribuente) ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solamente in tale Paese di competenza;

  • se pensioni private, solamente in Italia;

  • in Francia, sono assoggettate a tassazione:

  • se pensioni pubbliche di fonte francese, di norma, solamente in Francia, tenendo presente, tuttavia, che le medesime devono essere assoggettate a tassazione solamente in Italia se il soggetto percipiente (contribuente) ha la nazionalità italiana e non quella francese;

  • se pensioni private francesi, secondo una regola generale, solamente in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” si devono considerare imponibili in entrambi gli Stati;

  • in Australia, sono soggette a tassazione solamente in Italia, sia per le pensioni pubbliche, sia per quelle private;

  • in Canada, sono soggette a tassazione:

  • solamente in Italia, sia per le pensioni pubbliche, sia per quelle private, se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000,00 dollari canadesi o 6.197,48 euro, tenendo presente che, se il limite risulta superato, le pensioni diventano tassabili sia in Italia, sia in Canada e, di conseguenza, in Italia compete il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva;

  • nel caso di pensioni canadesi “di sicurezza sociale”, come, a titolo meramente indicativo, la pensione OAS-Old Age Security, la tassazione avviene esclusivamente in Canada;

  • in Svizzera, sono assoggettate a tassazione:

  • se pensioni pubbliche, solamente in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera e, in caso contrario, solo in Italia;

  • se pensioni private, solamente in Italia;

tenendo, in ogni caso, in considerazione che le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite Avs) non devono risultare dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

24 luglio 2017

Giancarlo Modolo e Annamaria Bettagno