La rilevante riduzione del beneficio ACE nel 2017

una delle brutte notizie della Manovra correttiva è la sostanziale riduzione del beneficio ACE già per l’anno 2017: attenzione perchè gli acconti d’imposta da versare a fine luglio devono essere calcolati con la nuova percentuale ACE ridotta

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_Dichiarazione_RedditiDurante la fase di conversione del decreto legge n. 50/2017 il Legislatore ha “barattato” la semplificazione dell’ACE con una rilevante riduzione dell’agevolazione. In pratica si è tornati alle “vecchie” regole assumendo rilevanza tutti gli incrementi di patrimonio rispetto al valore rilevato al 31 dicembre 2010. E’ stata dunque cancellata la rilevanza dei soli incrementi degli ultimi cinque anni come previsto dalla formulazione originaria del citato decreto legge.

Secondo la prima formulazione normativa (art. 7 del D.L. n. 50/2017), con decorrenza dal periodo di imposta 2017, gli incrementi patrimoniali agevolabili avrebbero dovuto essere determinati con riferimento al patrimonio netto al 31 dicembre 2012. In pratica per il calcolo dell’ACE del 2017 avrebbero assunto rilevanza gli incrementi patrimoniali compresi nel quinquennio 2013/2017 (compreso). Il dato (il patrimonio netto) al 31 dicembre 2012 avrebbe dovuto essere assunto al netto dell’utile relativo al medesimo periodo di imposta. Lo stesso utile avrebbe assunto rilevanza nell’anno 2013 ove accantonato a riserva o riportato a nuovo.

La modifica normativa avrebbe determinato una rilevante diminuzione dell’agevolazione per quei soggetti caratterizzati per i rilevanti incrementi patrimoniali avvenuti nei periodi di imposta 2011 e 2012. Ciò sarebbe stato dovuto all’esclusione delle predette annualità ai fini del calcolo dell’ACE relativa al periodo di imposta 2017.

La legge di conversione ha cancellato definitivamente la rilevanza dell’ultimo quinquennio. Il legislatore è tornato alle vecchie regole, ma per soddisfare le esigenze di gettito ha rideterminato completamente le aliquote applicabili.

A regime l’aliquota applicabile per il calcolo del beneficio è pari all’1,5 %. In deroga a tale previsione l’aliquota applicabile per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è pari all’1,6%.

La modifica normativa in commento, anche se è applicabile con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, è applicabile immediatamente ai fini del calcolo dell’acconto. Pertanto, qualora i contribuenti abbiano già effettuato i calcoli versando l’acconto secondo le precedenti regole contenute nella versione originaria del D.L. n. 50/2017, potrebbero trovarsi nella condizione di dover effettuare un versamento integrativo.

In questo caso è probabile che il software di controllo utilizzato dall’Agenzia delle entrate per controllare la congruità degli acconti non sia in grado di riscontrare che il versamento è stato effettuato prima della conversione in legge del decreto. Al fine di evitare la possibile rettifica il contribuente potrà scegliere due diverse soluzioni. La più sicura consiste nell’effettuare un versamento integrativo. Se l’integrazione della prima rata viene effettuata nel periodo compreso tra il 1 e il 31 luglio si dovrà procedere applicando la maggiorazione dello 0,40%.

In alternativa il contribuente non effettuerà alcun versamento integrativo e laddove ricevesse, in futuro, il preavviso di irregolarità, dovrà spiegare all’Agenzia delle entrate che l’acconto è stato correttamente calcolato secondo le disposizioni precedentemente in vigore (fino al 23 giugno 2017). L’Agenzia delle entrate dovrebbe in questo caso annullare il preavviso di irregolarità anche in applicazione del c.d. Statuto del contribuente. In pratica si dovrà distinguere tra i versamenti degli acconti effettuati entro il 23 giugno 2017, soggetti alla precedente disciplina e i versamenti effettuati dal 24 giugno 2017, in base alle regole approvate definitivamente.

L’Agenzia delle entrate non si è ancora espressa sul punto. Sarebbe auspicabile un chiarimento nel senso di ritenere comunque non irrogabili le sanzioni laddove la differenza (il maggiore importo da versare) sia dovuta esclusivamente al cambiamento delle regole.

17 luglio 2017

Nicola Forte