- modifiche al coefficiente di remunerazione del capitale proprio;
- eliminazione del regime di favore per le società neoquotate;
- riduzione della base ACE in ragione degli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni;
- equiparazione delle modalità di calcolo dell'agevolazione per gli imprenditori individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria a quelle previste per le società di capitali;
- introduzione di apposite limitazioni per il riporto delle eccedenze ACE nell'ambito delle operazioni straordinarie.
Più di recente, l’ACE è stata ulteriormente innovata a opera del D.L. n. 50/2017 (c.d. “manovrina” 2017).
Le nuove questioni e criticità (conseguenti sia alla legge di bilancio che al D.L. n. 50) vengono focalizzate nelle pagine seguenti.
Le variazioni rilevanti nel calcolo ACE
L’ACE viene calcolato come variazione della dotazione patrimoniale di un’impresa a scopo di investimento nella stessa da parte dell’imprenditore / dei soci. A tale riguardo è opportuno rammentarne brevemente il funzionamento, per quanto riguarda i soggetti IRES.
La variazione in aumento del capitale proprio che da’ diritto all’agevolazione è sempre quella riferita al capitale esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 (questa data rimane fissa). Tale variazione è costituita dalla somma algebrica, se positiva, degli elementi indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 5 del decreto attuativo (D.M. 14.03.2012).
La somma algebrica, dalla quale scaturisce la base ACE, deve quindi essere eseguita tra i seguenti elementi.
ELEMENTI POSITIVI (art. 5, c. 2):
-
conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti; si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. I conferimenti eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera è assunta successivamente all'esercizio di riferimento (cioè all’esercizio precedente quello in cui si registra la variazione in aumento rilevante ai fini ACE);
-
utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.
ELEMENTI NEGATIVI (art. 5, c. 3):
-
riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti. Per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie rileva nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili di cui alla lettera b) del secondo comma. Negli stessi limiti rilevano gli incrementi del patrimonio netto a seguito di cessione di tali azioni.
Secondo quanto precisato dall’art. 11 del D.M., la variazione in aumento (incrementi – decrementi) del capitale proprio non può essere superiore al patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, ad esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.
In generale, l'agevolazione consente alle imprese di dedurre dal reddito imponibile il componente negativo derivante dal rendimento nozionale attribuito al finanziamento delle imprese mediante capitale proprio: un rendimento determinato dal l'applicazione di un'aliquota percentuale alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente.