Le associazioni sportive dilettantistiche sono escluse dallo split payment

una buona notizia per le associazioni sportive dilettantistiche: sono escluse dall’allagamento dello split payment

SpesometroLe associazioni e società sportive dilettantistiche, che hanno optato per l’applicazione del regime forfetario di cui alla legge n. 398/1991, non sono soggette al meccanismo dello split payment. Ciò anche nell’ipotesi in cui dovesse essere emessa la fattura nei confronti della CONI SERVIZI Spa.

L’art. 1 del D.L. n. 50/2017 convertito nella Legge 96/2017 ha esteso il perimetro applicativo della scissione dei pagamenti. Con decorrenza dal 1° luglio 2017 tale specifica modalità di applicazione dell’imposta interessa le prestazioni poste in essere nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In realtà l’ambito applicativo della novella legislativa è ben più ampio in quanto il meccanismo della scissione è stato esteso anche alle prestazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nei confronti delle:

  • società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

  • società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

  • società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;

  • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra;

  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Per ciò che riguarda il presupposto soggettivo la CONI SERVIZI SpA rientra nell’elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri. Pertanto, le prestazioni effettuate nei confronti di tale società sono riconducibili, in linea di principio, nell’ambito del predetto meccanismo.

Associazioni sportive dilettantistiche escluse dallo split payment

Sin dalla prima applicazione del meccanismo della scissione, secondo il testo originario dell’art. 17 – ter del D.P.R. n. 633/1972, sono stati esclusi i contribuenti che applicano l’Iva sulla base di un “regime speciale”. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la Circ. n. 15/E del 2015. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che lo split payment “non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell’ambito di regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie”. Si tratta, ad esempio, dei regimi monofase disciplinati dall’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972 (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, etc), del regime del margine, del regime relativo alle agenzie di viaggio (art. 74 – ter del D.P.R. n. 633/1972), etc.

La medesima circolare ha altresì escluso dall’ambito applicativo dell’art. 17-ter in rassegna “le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante”. Si tratta, ad esempio del predetto regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991, ma anche del regime speciale previsto per l’agricoltura (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633/1972). L’esclusione riguarda altresì le operazioni rientranti nel regime relativo all’attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 e nel regime relativo agli spettacoli viaggianti di cui alla tabella C allegata al D.P.R. n. 633/1972.

Conseguentemente se un’associazione sportiva dilettantistica, che ha optato per l’applicazione del regime forfetario di cui alla citata legge n. 398/1991, emette fattura nei confronti della CONI SERVIZI SpA, non subirà alcuna trattenuta. Il relativo credito sarà incassato integralmente (comprendendo anche l’Iva) anche se la fattura espone separatamente, rispetto la base imponibile, l’imposta sul valore aggiunto.

10 luglio 2017

Nicola Forte