La voluntary disclosure bis: Montecarlo al nodo del waiver

in questo articolo esaminiamo la questione del waiver, ossia di quella autorizzazione che il contribuente dà alla banca estera di trasferire le informazioni all’Agenzia delle Entrate: la gestione del waiver per Voluntary Disclosure che coinvolgono Monaco, Svizzera e Lichtenstein

Il waiver

utilizzo delle risultanze bancarie nelle indagini finanziarieEsaminiamo la questione del waiver, ossia quella autorizzazione che il contribuente dà alla banca estera di trasferire le informazioni all’Agenzia delle Entrate.

Il waiver costituisce una corsia preferenziale per il fisco italiano per acquisire quelle informazioni che, in assenza di un regime di scambio di informazioni, potrebbe risultare praticamente impossibile acquisire.

Ad onor del vero, il waiver potrebbe risultare utile all’Amministrazione anche se opera lo scambio di informazioni in quanto, un conto è attivare il meccanismo di richiesta alle Autorità dell’altro Paese, un conto, invece, è attivarsi direttamente con la Banca estera sulla scorta dell’autorizzazione acquisita.

Si badi che nel contesto della voluntary disclosure prima e seconda edizione il waiver non è mai indispensabile, ma in alcuni casi lo stesso risulta particolarmente utile per evitare la sanzione del 6% sul quadro RW e per evitare altresì il raddoppio dei periodi di accertamento.

Nella precedente edizione il waiver era richiesto per tutti e tre i Paesi che avevano firmato un accordo per lo scambio di informazioni con l’Italia entro il 2 marzo 2015, ossia per Svizzera, Liechtenstein e Montecarlo.

Esaminiamo che tipo di evoluzioni si sono realizzate con la procedura di voluntary bis.

Le disposizioni normative

La voluntary prima e seconda edizione presenta delle disposizioni di favore per i paesi paradisiaci che hanno iniziato il percorso verso la collaborazione. Tra le misure agevolative si segnala il mancato raddoppio dei termini previsto dall’art. 12 cc. 2-bis e 2-ter D.L. 78/2009.

Dal comma 2 dell’articolo 5 octies, come commentato dalla C.M. 19/E/2017, emerge che la misura agevolativa opera se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • sia entrato in vigore prima del 24 ottobre 2016 un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni conforme all’art. 26 del Modello OCSE, ovvero che sia entrato in vigore un TIEA;

  • ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni previste dall’articolo 5- quinquies, commi 4 e 5, D.L. 167/1990 ossia che alternativamente:

a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti allo SEE che consentono un effettivo scambio di informazioni con l’Italia, inclusi nella lista di cui al D.M. 4.9.1996;

b) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;

c) l’autore delle violazioni rilascia all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute, l’autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria (c.d. waiver) e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Esaminiamo, prima di tutto, la questione del raddoppio dei termini.

Nella precedente edizione della voluntary, in luogo dell’entrata in vigore dell’accordo prima del 24 ottobre 2016, era prevista la condizione che il Paese estero stipulasse l’accordo con l’Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma (art. 5-quinquies c. 7) e quindi entro il 2 marzo 2015.

Svizzera, Montecarlo e Liechtenstein firmarono l’accordo con l’Italia in tempo utile e furono quindi considerati, ai fii della prima procedura, Paesi black list con accordo.

Dal sito dell’Agenzia delle Entrate emerge che l’accordo con il Liechtenstein firmato a Roma il 26 febbraio 2015 è entrato in vigore il 20 Dicembre 2016 e quello con Monaco, firmato a monaco il 2 marzo 2015, è entrato in vigore il 4 febbraio 2017. Gli stessi, quindi, non soddisfano il requisito previsto dall’art 5 octies comma 2 che richiede l’entrata in vigore anteriormente al 24 ottobre 2016.

La condizione della mera stipula dell’accordo entro il 2 marzo 2015 è tuttavia ancora prevista come ipotesi aggiuntiva a quella dell’entrata in vigore dell’accordo stesso anteriormente al 24 ottobre 2016.

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