La Voluntary bis e la rafforzata procedura di emersione del contante

la Voluntary Disclosure bis prevede la possibilità di regolarizzare i contanti, in particolare quelli detenuti nelle cassette di sicurezza. La procedura è tuttavia complessa e prevede numerose valutazioni, anche da parte del consulente che assiste nella predisposizione della pratica

voluntary-disclosureLa procedura di voluntary disclosure bis prevede delle disposizioni particolari in ipotesi di regolarizzazione del contante.

Sulla questione, la circolare n. 19/E del 12 giugno scorso offre al punto 2.3 interessanti chiarimenti.

In questo intervento, oltre a delineare i contorni della disciplina, svolgeremo qualche riflessione sui vari chiarimenti contenuti nel recente documento di prassi.

In base all’articolo 5-octies, comma 3, D.L. 167/1990, se la collaborazione volontaria riguarda i contanti o i valori al portatore si presume, salva la prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP e dell’IVA, nonché di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell’anno 2015 e nei quattro periodi d’imposta precedenti.

Il primo elemento di differenziazione rispetto alla precedente edizione sta nel fatto che la norma contiene una presunzione di ripartizione costante tra le annualità 2011 e 2015.

Vedremo come si tratti di una presunzione relativa, alla quale il contribuente può offrire la prova contraria.

La novella appare di interesse per il contribuente in quanto la spalmatura del reddito tra più annualità può attenuare la progressività irpef.

La norma (art. 5-octies c. 3 D.L. 167/1990), inoltre, contiene una specifica procedura “rafforzata” rispetto all’ordinaria voluntary disclosure che si articola nei seguenti punti:

  • il rilascio unitamente alla presentazione dell’istanza di una dichiarazione in cui si attesta che l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall’articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a – b;

  • l’apertura e l’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati;

  • il versamento dei contanti e il deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati.

  1. Le fasi della procedura

Il rilascio della dichiarazione

La questione verrà ripresa nel prosieguo. Si proporrà anche una bozza di dichiarazione da rilasciare che potrà essere personalizzata a seconda dei casi. Vedremo come l’istanza di adesione alla procedura contenga un’apposita sezione utile allo scopo.

L’inventario con il notaio delle cassette di sicurezza

Questa fase è ovviamente subordinata all’esistenza della cassetta di sicurezza. In caso di liquidità detenuta in casa pare che il contribuente possa procedere direttamente al versamento presso la banca, senza necessità di fare l’inventario con il Notaio dopo averla preventivamente collocata presso una cassetta di sicurezza.

Se i contanti e i valori al portatore oggetto di collaborazione volontaria sono detenuti in cassette di sicurezza, la normativa in commento prevede delle specifiche disposizioni analoghe ad alcune indicazioni di prassi elaborate dall’Agenzia delle entrate in occasione della precedente edizione della procedura (Circolare n. 31/E del 28 agosto 2015, par. 1.2).

Deve essere redatto un inventario in presenza di un notaio che ne accerti il contenuto in un apposito verbale, entro la data di presentazione della relazione accompagnatoria e della documentazione a corredo della stessa.

Se contanti e valori al portatore sono detenuti in cassette di sicurezza localizzate all’estero, la Circolare ritiene che l’accertamento del relativo valore possa essere svolto da un soggetto che eserciti la funzione di notaio in base alla normativa del Paese in cui è ubicata la cassetta di sicurezza; la norma non richiede espressamente un notaio necessariamente abilitato in Italia.

L’uso di un professionista italiano senza che questo si rechi all’estero non può avvenire con soluzioni fai da te del tipo: prelevo i contanti dalla cassetta estera e li porto in Italia al seguito per versarli in un conto o depositarli in una cassetta di sicurezza da aprire con un professionista italiano.

E’ appena il caso di ricordare, infatti, che il trasporto al seguito di valuta al confine deve essere segnalato se l’importo supera i 10 mila Euro1.

Il versamento presso la banca

Il versamento deve essere effettuato entro i termini di invio della relazione, ossia, al momento attuale, entro il 30 settembre. Si raccomanda di contattare la banca per tempo in modo da agevolare l’avvio della procedura interna all’istituto di credito per gestire la casistica. La banca vorrà avere contezza del fatto che il denaro deriva da una procedura di emersione.

Le procedure degli intermediari

Le disciplina recata per l’emersione dei contanti o dei valori al portatore prevede poi delle specifiche disposizioni per i professionisti e gli intermediari che assistono i contribuenti nell’ambito della medesima procedura, in base alle quali restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231.

La circolare precisa che i contribuenti devono dichiarare modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.

Estensione alla voluntary internazionale

La circolare offre un interessante chiarimento per il caso in cui la liquidità sia detenuta all’estero.

La collocazione delle illustrate disposizioni in materia di emersione dei contanti e dei valori al portatore nel comma 3 dell’articolo 5-octies del decreto legge, subito dopo la previsione della riapertura dei termini per accedere alla procedura di collaborazione volontaria anche per la cosiddetta collaborazione nazionale, non deve indurre a ritenere che le stesse abbiano un ambito di applicazione ristretto alla sola procedura nazionale.

Una diversa interpretazione, infatti, porterebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che detengono tali valori all’estero.

La circolare precisa correttamente che la liquidità detenuta all’estero può sempre essere oggetto di regolarizzazione a prescindere dal fatto che derivi da evasione fiscale. Ciò in quanto la detenzione all’estero non dichiarata è già motivo per violare il quadro RW, il che costituisce una condizione necessaria ma anche sufficiente per accedere alla procedura di voluntary internazionale.

Diversamente, la liquidità domestica può essere sanata solo se oggetto di evasione2.

1 Un ulteriore elemento di criticità può essere rappresentato dalle sanzioni relative al trasporto al seguito di valuta di importi superiori ai 10 mila euro. Tale rischio sarebbe reale per alcuni poiché, anche secondo la circolare 83607/2012 della Guardia di Finanza, la contestazione delle violazioni valutarie può essere rilevata nell’ambito di qualsiasi attività istituzionale anche posteriori.

Si ritiene, ma manca una presa di posizione ufficiale dell’Amministrazione, che tali sanzioni non possano essere comminate in sede di disclosure in quanto non esiste alcuna presunzione legale in questo senso per cui l’onere della prova della violazione incorre sull’Amministrazione.

In ogni caso, per i capitali che sono giacenti da più di cinque anni tale contestazione sarebbe comunque prescritta (articolo 24 del Dpr 148/1988, richiamato espressamente dall’articolo 9 del D.Lgs. 195/08).

2 L’impostazione è coerente con la circolare n. 27/E del 16 luglio 2015, la quale aveva chiarito che la procedura di collaborazione nazionale non può essere utilizzata per ottenere una certificazione circa l’irrilevanza fiscale delle disponibilità detenute fuori dal circuito degli intermediari finanziari.

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