Il rimborso dell’euroritenuta a seguito del perfezionamento della Voluntary Disclosure

di Valeria Nicoletti

Pubblicato il 17 giugno 2017

la recente sentenza della C.T.P. di Varese prevede la possibilità di portare a credito l'Euroritenuta in caso di presentazione della voluntary disclosure. Tale previsione potrebbe modificare i calcoli di convenienza della Voluntary bis

voluntary-disclosureSe il contribuente, a seguito di adesione alla Legge 2014 n. 186, paga quanto liquidato dall’Erario al lordo dell’euroritenuta, può chiedere a rimborso la stessa: la Commissione Tributaria di Varese con la sentenza n. 309/3/2017 del 30 maggio 2017 riconosce il diritto al rimborso.

Il caso esaminato non riguarda il perfezionamento della procedura di voluntary disclosure, regolarmente perfezionatasi, ma l’istanza di rimborso dell’euroritenuta applicata dagli istituti di credito stranieri, in questo caso secondo gli accordi bilaterali UE-Svizzera, sui redditi da risparmio.

In particolar modo, la Commissione rileva come l’interpretazione dell’art 165 TUIR operata dall’Agenzia comporterebbe l’impossibilità di compensare l’euroritenuta con l’imposta sui reddito di capitale prevista nel per la procedura di voluntary disclosure, dando luogo ad una doppia imposizione in violazione sia della Direttiva 2003/48 CE che degli accordi bilaterali. L’art. 169 TUIR stabilisce poi che le disposizioni del testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro la doppia imposizione.

Non condivisibile è, inoltre, anche l’interpretazione dell’erario dell’euroritenuta come corrispettivo per beneficiare dell’anonimato in contrasto con la stessa prassi dell’Agenzia che nella C.M. 55/E del 30 dicembre 2015 affermava che “l’applicazione della ritenuta alla fonte da parte dello Stato membro dell’agente pagatore non impedisce allo Stato membro di residenza fiscale del beneficiario di assoggettare a tassazione gli stessi redditi secondo la propria legislazione interna, fatta salva l’osservanza del trattato, ossia avendo cura di assicurare l’eliminazione della doppia imposizione sul reddito.” Di qui, l’accoglimento del ricorso del contribuente.

17 giugno 2017

Valeria Nicoletti