Il calcolo dell'ACE: attenzione al ricalcolo degli acconti dopo la manovra correttiva 2017

dopo l’approvazione della manovra correttiva si complica la gestione degli acconti d’imposta per chi usufruisce del beneficio ACE, attenzione alle trappole

Commercialista_Telematico_Post_1200x1200px_Manovra_CorrettivaE’ stata approvata definitivamente la manovra per mettere in sicurezza i conti pubblici e i contribuenti dovranno modificare ancora una volta il calcolo degli acconti IRPEF ed IRES del 2017.

Il legislatore è tornato sui suoi passi ed ha cancellato la rilevanza delle capitalizzazioni ai fini dell’ACE per soli cinque anni. I contribuenti potranno tornare a considerare tutti gli incrementi patrimoniali rispetto al patrimonio esistente al 31 dicembre 2010, sia pure applicando un rendimento nozionale ridotto. E’ questa la soluzione definitiva scelta in fase di conversione in legge della manovra.

Si ritorna quindi, sia pure parzialmente, alle vecchie regole. I conferimenti, una volta effettuati assumeranno valore permanente, fin quando non saranno restituiti ai soci. La medesima situazione riguarderà gli utili accantonati a riserva che continueranno ad essere considerati come base di calcolo dell’Ace fin quando non saranno distribuiti. Gli utili possono poi essere comunque considerati anche se utilizzati al fine di coprire le perdite dell’esercizio o degli esercizi precedenti.

Il legislatore, per evidenti ragioni di gettito, dopo aver ripristinato il vecchio criterio incrementale, è intervenuto sulla misura dell’agevolazione prevedendo, parallelamente, la riduzione del rendimento nozionale.

In particolare, con riferimento al periodo di imposta 2017, il rendimento nozionale applicabile sarà pari al 1,6% anziché al 2,3%. Invece dal 2018 si applicherà la percentuale dell’1,5% anziché del 2,7%.

Le nuove regole influenzeranno il calcolo dell’acconto e i contribuenti potrebbero aver già effettuato il relativo versamento IRPEF o IRES prima dell’approvazione definitiva della manovra. In alcuni casi i contribuenti si potrebbero trovare nella condizione di aver versato minori acconti con il concreto rischio, in base alle nuove regole, di subire l’irrogazione delle sanzioni.

Si consideri ad esempio il caso di una società che ha beneficiato di ingenti versamenti in conto capitale effettuati dai soci nei periodi di imposta 2014 e 2015. Se il contribuente ha già versato l’acconto in base alle vecchie regole non avrà subito alcuno svantaggio dalla limitazione (ora cancellata) temporale della base imponibile ACE agli incrementi del patrimonio netto agli ultimi cinque anni. In questo caso la società avrà potuto legittimamente considerare i versamenti effettuati dai soci negli anni 2014 e 2015 applicando, secondo la disciplina previgente, ai fini del calcolo degli acconti, il rendimento nozionale del 2,3%.

Ora, però, applicando ai fini del calcolo degli acconti le novità contenute nel testo del D.L. n. 50/2017 approvato in via definitiva, l’importo degli acconti dovuti per l’anno 2017 sarà più elevato. E’ necessario comprendere come dovranno comportarsi coloro che hanno effettuato il versamento degli acconti prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.

Nel caso in esame il contribuente non trae alcun beneficio dal ritorno alle vecchie regole. I soci hanno effettuato recentemente (negli anni 2014 e 2015) ingenti versamenti in conto capitale. Pertanto anche calcolando gli acconti secondo le vecchie regole i predetti versamenti sono stati considerati ai fini del calcolo dell’ACE e degli acconti. Invece la riduzione del rendimento nozionale dal 2,3% all’1,6% determina una rilevante diminuzione dell’agevolazione. Se la società ha calcolato e versato l’acconto applicando il rendimento del 2,3% avrà fruito di un maggior beneficio e quindi anche l’acconto sarà stato calcolato in misura inferiore (più vantaggiosa). Se d’ora in avanti si dovrà applicare il minor rendimento nozionale il beneficio diminuirà. Nel caso illustrato con l’esempio la società avrà versato un acconto inferiore a quello che dovrà essere calcolato secondo le nuove regole. Le nuove regole non potranno essere applicate retroattivamente, quindi in linea di principio il comportamento assunto non è sanzionabile. Occorre tuttavia domandarsi come il software utilizzato dall’Agenzia delle Entrate ai fini dei controlli delle dichiarazioni sia in grado di distinguere i contribuenti a seconda delle regole (vecchie e nuove) applicate.

E’ necessario poi ancora considerare che le società di software avranno pochissimi giorni di tempo per adeguare i programmi applicativi per uniformarli alle modifiche contenute nel D.L. n. 50/2017.

20 giugno 2017

Nicola Forte