Termine lungo per impugnazione e inadempimento degli obblighi di notificazione della sentenza

Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza si applica il codice di procedura civile che prevede il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza stessa – alcuni utili suggerimenti in caso di mancate comunicazioni dalla segreteria della Commissione tributaria

L’art. 38, c. 3, D.Lgs. n. 546/199232 prescrive che se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza si applica l’art. 337, c. 1, c.p.c. (c.d. termine lungo dalla pubblicazione della sentenza stessa).

 

contenzioso fiscale e motivazione per relazionemLa comunicazione del dispositivo è un atto esterno rispetto alla sentenza e non influisce sulla sua esistenza, mentre la pubblicazione è un atto senza il quale la sentenza non viene a esistenza; ne deriva che, mentre la mancata pubblicazione è un fattore d’inesistenza della sentenza, la mancata comunicazione de qua, pur doverosa alle parti costituite, assurge a situazione patologica del processo, che non impedisce il raggiungimento del risultato del giudicato, al quale il processo è preordinato, e non assurge a condizione necessaria per far scattare il requisito di non conoscenza di cui all’art. 38, c. 3, D.Lgs. n. 546/1992.1

D’altra parte, tale scelta ermeneutica ribadisce, fermo restando che non esiste un principio di necessaria uniformità di regole tra le diverse specie di processo, che nell’ordinamento processuale vige il principio di certezza o stabilità dei rapporti giuridici, per il quale è necessario che le sentenze divengano immutabili entro un tempo soggettivamente circoscritto, indipendentemente dalla comunicazione processuale degli organi ausiliariIn definitiva, la comunicazione del segretario della Commissione tributaria del dispositivo della sentenza alla parte costituita, da effettuarsi ex art. 37 del D.Lgs. n. 546/1992 nel termine ordinatorio di dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza, ha un valore meramente informativo.

La comunicazione del dispositivo alle parti costituite, a cura della segreteria, adempie funzione informativa esterna al procedimento di pubblicazione, di cui non costituisce elemento costitutivo né requisito d’efficacia.

Pertanto, la decadenza dal diritto d’impugnazione si verifica con il decorso del termine lungo dal deposito della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione del dispositivo stesso che il segretario è tenuto a effettuare ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. n. 546/1992.

L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis c.p.c., abrogato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e sostituito dalla generale previsione di cui all’art. 153, c. 2, c.p.c), trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione.

La nullità della sentenza di primo grado, per violazione del contraddittorio stante l’omessa comunicazione alla parte costituita della data di trattazione dell’udienza all’esito della quale è stata assunta la decisione, non fa venir meno l’obbligo per la parte illegittimamente pretermessa dallo svolgimento di alcune delle attività processuali di rispettare, ai fini della proposizione dell’impugnazione, il termine c.d. lungo fissato dall’art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, termine che prescinde dal rispetto o meno dell’obbligo di comunicazione alle parti da parte della cancelleria.

La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto; tale errore sussiste, in particolare, allorché la parte decaduta dall’impugnazione per l’avvenuto decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c. si dolga della non tempestiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, posto che il termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, e non dall’omessa comunicazione da parte del cancelliere, non ravvisandosi in tale regime delle impugnazioni alcun dubbio di costituzionalità.

Il termine lungo di decadenza dall’impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, ossia dal deposito in cancelleria della stessa, a nulla rilevando “l’omissione della comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito, la quale può dare solamente luogo a conseguenze disciplinari a carico del responsabile”.

Va, inoltre, osservato che qualora la parte sia costituita in giudizio a mezzo di un avvocato, rientra nei compiti professionali di questi il dovere di attivarsi e verificare, qualora non abbia ricevuto comunicazioni di cancelleria in una fase processuale in cui ne era destinatario, se a causa di un mancato adempimento di cancelleria siano state svolte attività processuali a sua insaputa (Corte di Cassazione, Sentenza 8 marzo 2017, n. 5946).

È opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, che le parti siano particolarmente diligenti e si informino per tempo sull’avvenuto deposito della sentenza, in quanto potrebbe accadere che la segreteria, pur essendone obbligata, non comunichi il dispositivo.

 

19 maggio 2017

Ignazio Buscema

 

NOTE

1 La comunicazione del dispositivo della sentenza entro dieci giorni dal suo deposito in Segreteria ai sensi dell’art. 37, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, è attività estranea al procedimento di pubblicazione. Di conseguenza una eventuale mancata comunicazione del dispositivo della sentenza pubblicata non altera in alcun modo il sistema delle impugnazioni (CTR Firenze 02-09-2014 n. 1618 sez. 8).