Spese di sponsorizzazione: rileva la natura dilettantistica di chi riceve i soldi

Secondo la Cassazione le spese di sponsorizzazione (in assenza di altra prova) sono deducibili dal reddito d’impresa solo da quando l’associazione sportiva dilettantistica beneficiaria è iscritta al CONI.

Con l’ordinanza n. 7202 del 21 marzo 2017 la Corte di Cassazione ha affermato che le spese di sponsorizzazione (di fatto, in assenza di altra prova) sono deducibili solo da quando l’associazione sportiva beneficiaria è iscritta al CONI.

 

I principi espressi dalla Corte di Cassazione

Osserva, innanzitutto, la Corte che non rileva, ai fini dell’esclusione della presunzione di cui all’art. 90, c. 8, della legge n. 289/2002 (secondo cui il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche’ di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 74, c. 2, del TUIR)

“l’iscrizione o meno alle rispettive federazioni delle società beneficiarie del corrispettivo in denaro erogato con le sponsorizzazioni, ma, per quanto qui interessa, la destinazione del contributo ad associazioni sportive o società che, secondo la citata norma, possano essere qualificate come ‘dilettantistiche’”.

 

La contestazione dell’Ufficio, nell’avviso di accertamento impugnato, riguardava il disconoscimento della deducibilità delle spese (destinazione del contributo ad associazioni sportive/società che secondo la norma sopra citata possono essere qualificate come dilettantistiche), e per la mancata iscrizione al Registro del CONI delle Società/Associazioni sportive dilettantistiche, di entrambe le società beneficiarie dei contributi erogati per l’anno 2007 dalla contribuente.

“Ora, se è vero che l’iscrizione presso detto registro è divenuta obbligatoria successivamente all’anno d’imposta cui si riferisce l’accertamento per le a.s.d. (associazioni sportive dilettantistiche) che vogliano essere riconosciute come tali ai fini fiscali, è altrettanto vero che il suddetto registro, in relazione a quanto previsto dall’art. 5, lett. c) e d) del d. lgs. n. 242/1999 sul riordino del CONI, risulta istituito sin dal 2005.

A ciò consegue che la mancata iscrizione nel suddetto registro comporta il difetto di prova in capo alle beneficiarie dello status di società o associazione sportiva dilettantistica e quindi il difetto di prova in ordine ad uno dei requisiti in relazione ai quali il citato art. 90, comma 8, della L. n. 289/2002 consente, in via di presunzione legale assoluta, di ritenere applicabile ai contributi erogati, entro il limite sopra indicato, in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, la qualificazione di spese di pubblicità volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario”.

E pertanto, una volta esclusa la presunzione invocata dalla contribuente,

“la sentenza impugnata ha fatto applicazione corretta applicazione in materia dei principi espressi da questa Corte secondo cui, ai fini della deducibilità dei costi come spese di pubblicità, è onere del contribuente provare il requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi rispetto ai ricavi ed all’oggetto sociale, ma soprattutto nella prova che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di un ritorno commerciale per l’impresa erogante (cfr., più di recente, Cass. sez. 5, 16 settembre 2016, n. 18204; Cass. sez. 5, 23 marzo 2016, n. 5720; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2014, n. 27842; Cass. sez. 5, 27 aprile 2012, n. 6548), ritenendo non provati i suddetti requisiti alla stregua della sola produzione del bilancio della contribuente relativo all’annualità in oggetto”.

 

 

Spese in favore di associazioni sportive – Brevi note

In assenza dell’iscrizione nell’apposto registro del CONI va comunque provata, aliunde, la natura dilettantistica dell’associazione sportiva, così da poter invocare la presunzione assoluta di cui all’art. 90, c. 8, della legge n. 289/2002.

Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione nella sentenza che si annota.

Come è noto, il comma 8 dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori all’importo annuo di 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante ‘spese di pubblicità’”.

La disposizione (come indicato nella C.M. n. 21/2003 punto 8) introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi,

“una presunzione assoluta circa la natura di tali spese, che vengono considerate – nel limite del predetto importo – comunque di pubblicità e, pertanto, integralmente deducibili per il soggetto erogante ai sensi dell’art. 74, comma 2, del TUIR nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio medesimo e nei quattro anni successivi”.

Resta fermo che la fruizione dell’agevolazione è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

“1) i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante;

2) deve essere riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima”.

 

Se è vero, quindi, che la condizione dell’iscrizione al CONI è del 2008 e di conseguenza successiva al periodo d’imposta in contestazione (2007), ciò che emerge è l’assenza di prova della natura dilettantistica.

 

11 maggio 2017

Gianfranco Antico