I frontalieri in Svizzera e la tassazione in Italia

i lavoratori italiani che giornalmente sono frontalieri in Svizzera sono soggetti a un particolare regime IRPEF: ecco gli ultimi chiarimenti del Fisco per capire dove si pagano le imposte

Voluntary DisclosureRecentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 38/E inerente il regime fiscale in cui si trovano i lavoratori dipendenti che prestano il proprio lavoro in Svizzera ma che risiedono in Italia.

Con la Legge n. 225/2016 di conversione con modificazioni del D.lgs. n. 193/2016, il Senato della Repubblica ha approvato un Ordine del Giorno con cui vengono individuati i Comuni italiani, in cui risiedono i frontalieri che si recano nei Cantoni Vallese-Ticino-Grigioni per motivi di lavoro e che, potranno beneficiare del ristorno previsto dall’accordo Italia-Svizzera.

Il quadro normativo che disciplina il regime impositivo dei lavoratori dipendenti residenti in Italia che attraversano il confine con la Svizzera per prestare il proprio lavoro, è quello riconducibile agli articoli 1 e 2 dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974 il quale prevede che, gli stipendi ricevuti da un lavoratore frontaliero debbano essere tassati nello Stato in cui l’attività lavorativa viene svolta.

È altresì previsto che i Comuni italiani in cui risiedono i frontalieri, ricevano una parte del gettito fiscale dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, quale compensazione delle spese sostenute: pertanto, i Cantoni sopra citati contribuiranno a riversare parte del gettito proveniente dall’imposizione sul lavoro al fine di indennizzare i Comuni italiani che sostengono una spesa pubblica per i servizi resi ai propri cittadini.

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze a cui fa riferimento il suddetto Ordine del Giorno, ha previsto che i Comuni che potranno accedere a questa forma di indennizzo, siano solamente quelli che distano a non più di 20 chilometri dalla linea di confine con i tre Cantoni svizzeri: pertanto per essere considerati lavoratori frontalieri non necessariamente i lavoratori dovranno recarsi a lavorare nel Cantone “frontista” al Comune italiano di residenza.

Al contrario, se uno dei tre Cantoni svizzeri Vallese, Ticino o Grigioni in cui si recherà il lavoratore disti a più di 20 chilometri dal Comune italiano di residenza del lavoratore, si applicherà l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e la Confederazione svizzera.

Pertanto nessun indennizzo di gettito fiscale sarà dovuto con la conseguenza che il lavoratore dovrà presentare la dichiarazione fiscale in Italia e versare le imposte anche in Italia.

Ai sensi dell’articolo 75 della Legge n. 147/2013, così come modificata dall’articolo 1, comma 690 della Legge n. 190/2014, al reddito dichiarato in Italia si applica la franchigia di euro 7.500, prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera e sarà altresì riconosciuto un credito per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’articolo 165, comma 10, del TUIR.

28 aprile 2017

Francesco Burzacchi e Gianfranco Costa