Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA: guida all'adempimento

in vista della scadenza del 12 giugno prossimo, pubblichiamo una guida pratica di 8 pagine (arricchita di immagini ed esempi pratici) al nuovo gravoso adempimento di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

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Come noto il nuovo art. 21-bis DL 78/2010 prevede l’obbligo per i soggetti passivi di trasmettere i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) da presentare anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito (come confermato nelle istruzioni del Modello).

I termini attuali di invio sono i seguenti :

a) 1’ trimestre ovvero liquidazioni mensili gennaio, febbraio e marzo 2017: scadenza 31 maggio 2017;

Nota: il Ministro dell’economia ha firmato in data 19 maggio 2017 il dpcm che proroga al 12 giugno 2017 l’invio delle dichiarazioni trimestrali IVA per i dati riferiti al primo trimestre 2017.

b) 2’ trimestre ovvero liquidazioni mensili aprile, maggio e giugno 2017: scadenza 16 settembre 2017;

c) 3’ Trimestre ovvero liquidazioni mensili luglio, agosto e settembre 2017: scadenza 30 novembre 2017;

d) 4’ trimestre ovvero liquidazioni mensili ottobre, novembre e dicembre 2017: scadenza 28 febbraio anno successivo.

Nota: lo scopo della novella Legislativa è il seguente: nel caso in cui il contribuente non provveda al versamento dell’IVA o abbia effettuato un versamento inferiore rispetto alla comunicazione inviata, l’Agenzia delle Entrate invierà un’apposita comunicazione di compliance, invitando il contribuente a fornire chiarimenti ovvero a procedere al ravvedimento operoso.

SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI DALL’ADEMPIMENTO

Per espressa previsione normativa non sono tenuti all’effettuazione dell’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche sempreché, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero .

Non sono tenuti pertanto all’effettuazione dell’adempimento i seguenti soggetti:

1) soggetti che effettuano solo operazioni esenti (ad esempio il medico, le banche e le assicurazioni, i promotori finanziari e i subagenti assicurativi).

Nota: la presenza di operazioni soggette a reverse charge obbliga a dover presentare la dichiarazione Iva e pertanto alla trasmissione delle liquidazioni.

Nel caso di specie non è chiaro se l’obbligo di invio della comunicazione sussista solo per il periodo in cui viene effettuata l’operazione o resta valida anche per i periodi successivi.

2) i contribuenti minimi/forfettari;

3) produttori agricoli esonerati (volume d’affari del 2016 inferiore ai 7.000 euro e maggiore 2/3 cessioni prodotti di cui alla tabella A/I); soggetti che esercitano attività di intrattenimento (ie. discoteche); associazioni in regime di Legge n. 398/91; tabaccai e giornalai (senza altre operazioni assoggettate ad Iva); impresa individuale che ha concesso in locazione l’unica azienda per l’intero 2016; soggetti non residenti con Partita va in Italia e con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva; soggetti non residenti extra-UE con Partita Iva in Italia che esercitano attività di e-commerce;

4) contribuente che non effettua operazioni: la comunicazione va presentata soltanto per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche (in merito non vi sono però state prese di posizioni ufficiali da parte dell’Amministrazione ma secondo gli orientamenti di prassi emanati al tempo della vecchia comunicazione delle liquidazioni IVA – circolare 9 giugno 1999 n. 127 – l’obbligo non dovrebbe sussistere per i soggetti).

5) curatori fallimentari e commissari liquidatori: devono presentare la comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche;

6) soggetti extra-UE con Partita Iva in Italia: devono provvedere alla comunicazione anche i Soggetti extra-UE con Partita Iva in Italia (anche se con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva).

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IL MODELLO DI COMUNICAZIONE IN PRATICA

Il modello (da presentare esclusivamente in forma telematica) si compone di un frontespizio , dove indicare i dati del soggetto passivo (o del dichiarante, se diverso) e del quadro VP nel quale devono essere riportati i dati relativi alla liquidazione IVA del mese o trimestre di riferimento .

Nota: il frontespizio si compone di tre sezioni che contengono i dati del contribuente, la sottoscrizione della dichiarazione e l’impegno alla presentazione telematica.

1) FRONTESPIZIO: nel Frontespizio del modello, precisamente nella sezione “Dati generali” va riportato: l’anno d’imposta (l’anno solare a cui la comunicazione dei dati fa riferimento); la partita Iva del contribuente; la partita Iva della società controllante (l’ente o la società commerciale controllante e gli enti o le società commerciali controllati che partecipano, per il periodo dell’anno cui si riferisce la Comunicazione, alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo); il codice fiscale e codice carica del dichiarante se diverso dal contribuente (legale rappresentante della società, curatore fallimentare…); il codice fiscale della società dichiarante (va compilato solo nel caso in cui il dichiarante sia una società che presenta la Dichiarazione IVA per conto di altro contribuente); la casella ultimo mese (da compilare in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo ovvero ultimo mese del controllo); la casella liquidazione del gruppo (da barrare qualora comunicazione si riferisce alla liquidazione dell’IVA del gruppo).

2) SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE: la mancata sottoscrizione della comunicazione comporta la nullità della stessa, ma può essere sanata se il contribuente vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

3) IMPEGNO PRESENTAZIONE TELEMATICA: vanno inseriti i dati relativi all’impegno telematico assunto dall’intermediario, il quale dovrà indicare: il proprio codice fiscale; il numero d’iscrizione all’albo, se si tratta di CAF; la data di assunzione dell’impegno alla trasmissione; la propria firma.

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