Guida pratica, con immagini ed esempi pratici, al gravoso adempimento di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
Come noto il nuovo art. 21-bis DL 78/2010 prevede l’obbligo per i soggetti passivi di trasmettere i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) da presentare anche nel caso di liquidazione con eccedenza a credito (come confermato nelle istruzioni del Modello).
I termini attuali di invio sono i seguenti :
a) 1’ trimestre ovvero liquidazioni mensili gennaio, febbraio e marzo 2017: scadenza 31 maggio 2017;
Nota: il Ministro dell’economia ha firmato in data 19 maggio 2017 il dpcm che proroga al 12 giugno 2017 l’invio delle dichiarazioni trimestrali IVA per i dati riferiti al primo trimestre 2017. |
b) 2’ trimestre ovvero liquidazioni mensili aprile, maggio e giugno 2017: scadenza 16 settembre 2017;
c) 3’ Trimestre ovvero liquidazioni mensili luglio, agosto e settembre 2017: scadenza 30 novembre 2017;
d) 4’ trimestre ovvero liquidazioni mensili ottobre, novembre e dicembre 2017: scadenza 28 febbraio anno successivo.
Nota: lo scopo della novella Legislativa è il seguente: nel caso in cui il contribuente non provveda al versamento dell’IVA o abbia effettuato un versamento inferiore rispetto alla comunicazione inviata, l’Agenzia delle Entrate invierà un’apposita comunicazione di compliance, invitando il contribuente a fornire chiarimenti ovvero a procedere al ravvedimento operoso. |
Soggetti obbligati e soggetti esclusi dalla Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA
Per espressa previsione normativa non sono tenuti all’effettuazione dell’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche sempreché, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero .
Non sono tenuti pertanto all’effettuazione dell’adempimento i seguenti soggetti:
1) soggetti che effettuano solo operazioni esenti (ad esempio il medico, le banche e le assicurazioni, i promotori finanziari e i subagenti assicurativi).
Nota: la presenza di operazioni soggette a reverse charge obbliga a dover presentare la dichiarazione Iva e pertanto alla trasmissione delle liquidazioni.
Nel caso di specie non è chiaro se l’obbligo di invio della comunicazione sussista solo per il periodo in cui viene effettuata l’operazione o resta valida anche per i periodi successivi. |
2) i contribuenti minimi/forfettari;
3) produttori agricoli esonerati (volume d’affari del 2016 inferiore ai 7.000 euro e maggiore 2/3 cessioni prodotti di cui alla tabella A/I); soggetti che esercitano attività di intrattenimento (ie. discoteche); associazioni in regime di Legge n. 398/91; tabaccai e giornalai (senza altre operazioni assoggettate ad Iva); impresa individuale che ha concesso in locazione l’unica azienda per l’intero 2016; soggetti non residenti con Partita va in Italia e con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva; soggetti non residenti extra-UE con Partita Iva in Italia che esercitano attività di e-commerce;
4) contribuente che non effettua operazioni: la comunicazione va presentata soltanto per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche (in merito non vi sono però state prese di posizioni ufficiali da parte dell’Amministrazione ma secondo gli orientamenti di prassi emanati al tempo della vecchia comunicazione delle liquidazioni IVA – circolare 9 giugno 1999 n. 127 – l’obbligo non dovrebbe sussistere per i soggetti).
5) curatori fallimentari e commissari liquidatori: devono presentare la comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche;
6) soggetti extra-UE con Partita Iva in Italia: devono provvedere alla comunicazione anche i Soggetti extra-UE con Partita Iva in Italia (anche se con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva).
***
Il modello di comunicazione in pratica
Il modello (da presentare esclusivamente in forma telematica) si compone di un frontespizio , dove indicare i dati del soggetto passivo (o del dichiarante, se diverso) e del quadro VP nel quale devono essere riportati i dati relativi alla liquidazione IVA del mese o trimestre di riferimento .
Nota: il frontespizio si compone di tre sezioni che contengono i dati del contribuente, la sottoscrizione della dichiarazione e l’impegno alla presentazione telematica. |
1) FRONTESPIZIO
nel Frontespizio del modello, precisamente nella sezione “Dati generali” va riportato: l’anno d’imposta (l’anno solare a cui la comunicazione dei dati fa riferimento); la partita Iva del contribuente; la partita Iva della società controllante (l’ente o la società commerciale controllante e gli enti o le società commerciali controllati che partecipano, per il periodo dell’anno cui si riferisce la Comunicazione, alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo); il codice fiscale e codice carica del dichiarante se diverso dal contribuente (legale rappresentante della società, curatore fallimentare…); il codice fiscale della società dichiarante (va compilato solo nel caso in cui il dichiarante sia una società che presenta la Dichiarazione IVA per conto di altro contribuente); la casella ultimo mese (da compilare in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo ovvero ultimo mese del controllo); la casella liquidazione del gruppo (da barrare qualora comunicazione si riferisce alla liquidazione dell’IVA del gruppo).
2) SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE
la mancata sottoscrizione della comunicazione comporta la nullità della stessa, ma può essere sanata se il contribuente vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
3) IMPEGNO PRESENTAZIONE TELEMATICA
vanno inseriti i dati relativi all’impegno telematico assunto dall’intermediario, il quale dovrà indicare: il proprio codice fiscale; il numero d’iscrizione all’albo, se si tratta di CAF; la data di assunzione dell’impegno alla trasmissione; la propria firma.
Nota: i Soggetti con liquidazione Iva mensile devono compilare 3 moduli ovvero un modulo per ciascun mese del trimestre mentre i Soggetti con liquidazioni IVA trimestrali “per opzione” devono presentare un solo modulo (la comunicazione del 4 trimestre deve essere fatta senza considerare le rettifiche/conguagli d’effettuare in dichiarazione Iva).
In caso di Svolgimento di più attività va presentata un’unica comunicazione riepilogativa, per ciascun periodo anche nel caso in cui siano previste diverse periodicità (mensili trimestrali) per le diverse attività esercitate. |
4) IL QUADRO VP: COMPILAZIONE
Gli importi, da riportare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell’art. 26, devono essere indicati al centesimo di euro e l’arrotondamento della seconda cifra decimale deve avvenire in base al seguente criterio:
- se la terza cifra è compresa tra 0 e 4, si arrotonda per difetto;
- se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, si arrotonda per eccesso. L’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive al netto dell’IVA va indicato al rigo VP1 e VP2; l’IVA esigibile e l’IVA detratta nel periodo di riferimento va indicata al rigo VP4 e VP5); l’IVA dovuta o l’IVA a credito quale differenza dei precedenti importi va indicata al rigo VP6 e l’IVA da versare o a credito al rigo VP14 (si considerano eventuali crediti del periodo precedente, l’acconto Iva e i crediti d’imposta utilizzati da indicare ai righi da VP7 a VP13).
5) AMMONTARE DELLE OPERAZIONI ATTIVE
Occorre indicare l’imponibile di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento, registrate o soggette a registrazione, rilevanti ai fini Iva, incluse le operazioni con IVA ad esigibilità differita; le operazioni escluse da Iva per carenza di territorialità (fatturate ex art. 21 c. 6-bis DPR 633/72) e le operazioni soggette a reverse charge; le operazioni esenti e in regime del margine e le operazioni Intra – esportazioni.
Nota: indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all’interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.
Nel presente campo devono essere comprese anche le operazioni non soggette per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell’art. 21, c. 6-bis, dello stesso decreto . Vanno indicate anche le operazione effettuate in regime di split payment nei confronti degli Enti Pubblici e in regime di reverse charge senza applicazione dell’Iva. |
6) AMMONTARE DELLE OPERAZIONI
Occorre indicare l’imponibile di tutti gli acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevuti registrati inclusi gli acquisti intra-comunitari di beni o servizi e le importazioni; gli acquisti con Iva indetraibile e ad esigibilità differita; gli acquisti effettuati senza pagamento dell’imposta da parte degli esportatori abituali.
Nota: indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta, degli acquisti all’interno, intra-comunitari e delle importazioni, rilevanti agli effetti dell’IVA, gli acquisti di rottami, gli acquisti dai soggetti che si trovano nel regime dei minimi o forfetario, gli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell’anno di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.
Le operazioni di rettifica della detrazione dell’Iva (pro rata di detraibilità, ventilazione non vanno considerate nella Comunicazione dei dati relativi al 4’ trimestre: il calcolo definitivo dell’Iva a debito sarà effettuato solo in Dichiarazione annuale Iva). |
7) ANALISI DEGLI ALTRI RIGHI DEL MODELLO
Nel caso in cui il contribuente intenda estromettere dalla contabilità IVA (per compensarlo nel modello F24) il credito IVA dell’anno precedente indicato a VP9 in precedenza e non ancora utilizzato deve compilare il rigo VP9 riportando l’importo del credito preceduto dal segno meno.
Gli interessi trimestrali (VP12) vanno indicati sui primi 3 trimestri da parte dei contribuenti con periodicità trimestrale e il rigo non va va compilato da parte dei contribuenti trimestrali speciali.
8) SANZIONI PREVISTE
In caso di omessa/incompleta/infedele comunicazione dei dati, si applica la sanzione che va da euro 500 ad euro 2.000 (art. 11 c. 2-ter DLgs. 471/97); è prevista una riduzione al 50% se la trasmissione corretta viene effettuata entro i 15 giorni successivi al termine previsto dalla normativa.
Nota: alle violazioni commesse dovrebbe trovare applicazione la procedura del ravvedimento operoso (si attende comunque un chiarimento ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate).
In applicazione del ravvedimento la sanzione applicabile viene ridotta ad un 1/9 del minimo (28 euro o 56 euro a seconda del caso di specie). |
ESEMPIO compilazione del modello
CREDITI IVA ANNO PRECEDENTE: EURO 20.000
Operazioni attive
a) cessioni beni imponibile 200.000 IVA 22% 44.000; cessioni intracomunitarie euro 50.000; esportazioni 30.000; cessioni San Marino 1.000;
Operazioni passive
b) acquisti interni Imponibile 100.000 IVA detraibile 22.000; acquisti intracomunitari 50.000 (IVA 11.000 meccanismo inversione contabile); acquisti in Reverse charge imponibile 1000 (IVA 220 con meccanismo inversione contabile).
RIGO VP 2 = OPERAZIONI ATTIVE EURO 281.000 |
RIGO VP 3 = OPERAZIONI PASSIVE EURO 151.000 |
RIGO VP 4 = IVA ESIGIBILE EURO 55,220 ( comprende inversione contabile acquisti intra e acquisti in reverse charge) |
RIGO VP 5 = IVA DETRATTA EURO 33,220 |
RIGO VP 6 = IVA DOVUTA EURO 22.000 |
RIGO VP 9 = CREDITO ANNO PRECEDENTE EURO 20.000 |
RIGO VP 14 = IVA DA VERSARE EURO 2.000 |
Nota: COMPILAZIONE RIGO VP 9 CREDITO ANNO PRECEDENTE:nel rigo occorre indicare l’ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del Decreto Legislativo n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare. Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda estromettere dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l’intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno. Nel presente rigo va indicato anche il credito chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio competente abbia formalmente negato il diritto al rimborso per la quota dello stesso utilizzata (a seguito di autorizzazione dell’Ufficio) in sede di liquidazione periodica (vedasi il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 443 e la circolare
|
23 maggio 2017
CELESTE VIVENZI