Termini di stampa e conservazione delle scritture contabili e dei documenti digitali

riceviamo e volentieri pubblichiamo un approfondimento curato dalle Commissioni Information Technology e Organizzazione degli Ordini DCEC di Alessandria, Cagliari, Novara, Padova, Ragusa, Verona, Viterbo, che ringraziamo come colleghi per l’ottimo lavoro fatto.
Oltre all’analisi vera e propria molto acutamente eseguita, rimarchiamo le osservazioni conclusive dell’approfondimento, molto intelligenti e decisamente condivisibili, nella speranza di poter essere di aiuto alla loro diffusione, nell’ottica di arrivare presto ai risultati richiesti ed auspicati:

Riceviamo e volentieri pubblichiamo (clicca sotto sul PDF –>) un approfondimento curato dalle Commissioni Information Technology e Organizzazione degli Ordini DCEC di Alessandria, Cagliari, Novara, Padova, Ragusa, Verona, Viterbo, che ringraziamo come colleghi per l’ottimo lavoro fatto.

Oltre all’analisi vera e propria molto acutamente eseguita, rimarchiamo le osservazioni conclusive dell’approfondimento, molto intelligenti e decisamente condivisibili, nella speranza di poter essere di aiuto alla loro diffusione nell’ottica di arrivare presto ai risultati richiesti ed auspicati:

Sulla base delle considerazioni sopra svolte è auspicabile un cenno di conferma da parte dell’Agenzia  delle  Entrate  che  il  termine  di  stampa  o  conservazione  a  norma  dei documenti  libri  e registri contabili  è  quello  dei  tre  mesi  dal  termine  ultimo  di presentazione delle dichiarazione dei redditi, in un’ottica di vera semplificazione e non di aggravio degli adempimenti.

E considerato che a partire dall’anno 2017 i contribuenti saranno obbligati a trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute (ex art. 21 D.L. 78/2010) e i dati delle liquidazioni periodiche  (ex  art.21 bis del  D.L.  78/2010), non possiamo  fare  a  meno  di  chiederci perché  il  legislatore non  abbia pensato di  sopprimere  l’obbligo di presentazione delle dichiarazione annuale IVA e, eventualmente, far confluire – se proprio fosse necessario i  dati  non  contenuti  nelle  dichiarazioni  ex  artt.  21  e  21bis  nella  dichiarazione  dei redditi.

Così come ci  si domanda  il perché della  sopravvivenza dell’obbligo di  tenuta e conservazione dei registri IVA, visto che questi sono sostanzialmente riproducibili dai dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate in ossequio alle norme richiamate in premessa.

Ma  sarebbe  soprattutto  auspicabile  che  il  legislatore  fosse  più  attento  nella emanazione delle norme, soprattutto nel settore della digitalizzazione dei libri, registri e documenti e nella relativa conservazione, permettendo così  il definitivo passaggio ai sistemi  digitali  di  emissione  dei  documenti,  tenuta  dei  libri  e  registri,  registrazione  e conservazione. Oggi la produzione legislativa sembra avulsa da un preciso progetto che dovrebbe  esserne  alla  base,  progetto  che  dovrebbe  essere  condiviso  con  le  categorie professionali  che  ne  sono  i  destinatari,  prime  fra  tutte  quella dei  commercialisti.  Il progetto condiviso dovrebbe avere come condizione il contemperamento delle esigenze della amministrazione finanziaria e dei contribuenti e professionisti, in un’ottica di reale semplificazione  e  razionalizzazione.  La mancanza di questa visione produce una normativa mediocre, contraddittoria, e rimedi spesso peggiori dei mali che si intendono curare.

Ne rappresenta un fulgido esempio l’affanno e il clima di incertezza di questi ultimi mesi, in  cui  si  parla  di  proroghe,  di  reintroduzione  di  obblighi  che  sembravano  andati  in soffitta. Noi professionisti, consci della funzione pubblica che svolgiamo, che non siamo “usi”  ad  unirci  al  coro  di  coloro  che  contestano  a  prescindere  e  che  svolgiamo  nei confronti  dei  clienti  un  importante ruolo  di  mediazione  e  di  giustificazione  delle esigenze del legislatore, siamo messi alle corde.

Da  ultimo  voglia  l’Agenzia  delle  Entrate,  in  questa  obiettiva  fase  di  incertezza, riconoscere  almeno  quanto  sancito  dall’art.  10 comma 3  dello  statuto  del  contribuente  che testualmente  recita:

Le  sanzioni  non  sono  comunque  irrogate  quando  la  violazione dipende  da  obiettive  condizioni  di  incertezza  sulla  portata  e  sull’ambito  di  applicazione della norma  tributaria  o quando  si  traduce  in una mera  violazione  formale  senza alcun debito di  imposta;  in  ogni  caso  non  determina  obiettiva  condizione  di  incertezza  la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria” che rendono, di fatto, non sanzionabili “ritardi” nella stampa o conservazione dei documenti, registri e libri contabili riferiti quantomeno all’anno 2016.

Nel  caso  l’Agenzia  delle  Entrate  lo  ritenesse  opportuno,  i  Dottori  Commercialisti  ed Esperti  Contabili  non  avrebbero  problemi  a  creare  un  nuovo  “tavolo  tecnico”  di confronto  su  questa come  su  altre  tematiche  legate  al  mondo  dell’informatica  in continua evoluzione, tecnica e giuridica.

 

3 aprile 2017

Scarica il documento