riceviamo e volentieri pubblichiamo un approfondimento curato dalle Commissioni Information Technology e Organizzazione degli Ordini DCEC di Alessandria, Cagliari, Novara, Padova, Ragusa, Verona, Viterbo, che ringraziamo come colleghi per l'ottimo lavoro fatto.
Oltre all'analisi vera e propria molto acutamente eseguita, rimarchiamo le osservazioni conclusive dell'approfondimento, molto intelligenti e decisamente condivisibili, nella speranza di poter essere di aiuto alla loro diffusione, nell'ottica di arrivare presto ai risultati richiesti ed auspicati:
Riceviamo e volentieri pubblichiamo (clicca sotto sul PDF -->) un approfondimento curato dalle Commissioni Information Technology e Organizzazione degli Ordini DCEC di Alessandria, Cagliari, Novara, Padova, Ragusa, Verona, Viterbo, che ringraziamo come colleghi per l'ottimo lavoro fatto.
Oltre all'analisi vera e propria molto acutamente eseguita, rimarchiamo le osservazioni conclusive dell'approfondimento, molto intelligenti e decisamente condivisibili, nella speranza di poter essere di aiuto alla loro diffusione nell'ottica di arrivare presto ai risultati richiesti ed auspicati:
Sulla base delle considerazioni sopra svolte è auspicabile un cenno di conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate che il termine di stampa o conservazione a norma dei documenti libri e registri contabili è quello dei tre mesi dal termine ultimo di presentazione delle dichiarazione dei redditi, in un’ottica di vera semplificazione e non di aggravio degli adempimenti.
E considerato che a partire dall’anno 2017 i contribuenti saranno obbligati a trasmettere i dati delle fatture emesse e ricevute (ex art. 21 D.L. 78/2010) e i dati delle liquidazioni periodiche (ex art.21 bis del D.L. 78/2010), non possiamo fare a meno di chiederci perché il legislatore non abbia pensato di sopprimere l’obbligo di presentazione delle dichiarazione annuale IVA e, eventualmente, far confluire – se proprio fosse necessario i dati non contenuti nelle dichiarazioni ex artt. 21 e 21bis nella dichiarazione dei redditi.
Così come ci si domanda il perché della sopravvivenza dell’obbligo di tenuta e conservazione dei registri IVA, visto che questi sono sostanzialmente riproducibili dai dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate in ossequio alle norme richiamate in premessa.
Ma sarebbe soprattutto auspicabile che il legislatore fosse più attento nella emanazione delle norme, soprattutto nel settore della digitalizzazione dei libri, registri e documenti e nella relativa conservazione, permettendo così il definitivo passaggio ai sistemi digitali di emissione dei documenti, tenuta dei libri e registri, registrazione e conservazione. Oggi la produzione legislativa sembra avulsa da un preciso progetto che dovrebbe esserne alla base, progetto che dovrebbe essere condiviso con le categorie professionali che ne sono i destinatari, prime fra tutte quella dei commercialisti. Il progetto condiviso dovrebbe avere come condizione il contemperamento delle esigenze della amministrazione finanziaria e dei contribuenti e professionisti, in un’ottica di reale semplificazione e razionalizzazione. La mancanza di questa visione produce una normativa mediocre, contraddittoria, e rimedi spesso peggiori dei mali che si intendono curare.
Ne rappresenta un fulgido esempio l’affanno e il clima di incertezza di questi ultimi mesi, in cui si parla di proroghe, di reintroduzione di obblighi che sembravano andati in soffitta. Noi professionisti, consci della funzione pubblica che svolgiamo, che non siamo “usi” ad unirci al coro di coloro che contestano a prescindere e che svolgiamo nei confronti dei clienti un importante ruolo di mediazione e di giustificazione delle esigenze del legislatore, siamo messi alle corde.
Da ultimo voglia l’Agenzia delle Entrate, in questa obiettiva fase di incertezza, riconoscere almeno quanto sancito dall’art. 10 comma 3 dello statuto del contribuente che testualmente recita:
“Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria” che rendono, di fatto, non sanzionabili “ritardi” nella stampa o conservazione dei documenti, registri e libri contabili riferiti quantomeno all’anno 2016.
Nel caso l’Agenzia delle Entrate lo ritenesse opportuno, i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili non avrebbero problemi a creare un nuovo “tavolo tecnico” di confronto su questa come su altre tematiche legate al mondo dell’informatica in continua evoluzione, tecnica e giuridica.
3 aprile 2017
Copyright © 2023 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l
Notizie Flash Vedi tutte