Immobili all'estero e quadro RW: arriva una semplificazione?

dopo la Legge di bilancio si alleggeriscono gli obblighi di monitoraggio fiscale ed i dati da inserire nel prossimo quadro RW (modello Redditi 2017) per chi possiede immobili all’estero

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Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio ha previsto alcune novità relativamente agli obblighi di monitoraggio fiscale posti a carico dei contribuenti. Non dovranno più essere indicati nel quadro RW gli immobili detenuti all’estero non produttivi di reddito. Si tratta, in buona sostanza, degli immobili non concessi in locazione che in passato erano comunque oggetto di attenzione da parte del fisco in quanto potenzialmente oggetto di tassazione. Inoltre tramite l’obbligo di indicazione dei cespiti nel predetto quadro l’Amministrazione finanziaria era comunque in grado di controllare le fonti di costituzione della provvista ai fini dell’attività di accertamento. La cancellazione dell’obbligo è stata prevista dall’art. 7–quater, c. 23 del D.L. n. 193/2016.

Il Legislatore ha così modificato l’art. 4, comma 3 del D.L. n. 167/1990 con l’aggiunta del seguente periodo: “Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di cui al Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

L’esonero dall’obbligo non è, quindi, assoluto, ma è limitato ai casi in cui non si sia verificata alcuna variazione. Ad esempio dovranno essere indicati all’interno del medesimo quadro RW gli immobili acquistati nell’anno. Dopo che il Fisco sarà stato posto nelle condizioni di effettuare l’attività di controllo non sarà più necessario ripetere l’indicazione negli anni successivi. Vale a dire una volta che il possesso degli immobili sarà stato censito non sarà necessario fornire ulteriori indicazioni all’Agenzia delle entrate. Resta invece dovuta l’IVIE prevista dal c.d. “decreto Monti” che riguarda oggettivamente l’onere fiscale.

La semplificazione è dunque circoscritta agli adempimenti formali, ancorché finalizzati all’attività di controllo. Invece resta comunque invariato l’onere impositivo. Restano poi invariati gli obblighi e gli altri esoneri già previsti dalle disposizioni aventi ad oggetto il monitoraggio fiscale quali, ad esempio, l’indicazione di conti correnti detenuti all’estero, conti titoli, etc.

Per quanto riguarda la concreta applicazione della novità è necessario rilevare come la modifica normativa sia entrata in vigore il 3 dicembre 2016, cioè da quanto è applicabile la legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225. Pertanto l’esonero dall’obbligo di indicazione degli immobili detenuti all’estero dovrebbe avere effetto sin dalla prossima dichiarazione dei redditi i cui termini di presentazione scadono il 30 settembre 2017 (avente ad oggetto i redditi relativi al periodo di imposta 2016). Non sembrano conseguentemente applicabili neppure le relative sanzioni.

Dovrebbe quindi trovare applicazione anche il principio del favor rei. L’omessa indicazione degli immobili nel quadro RW non dovrebbe determinare l’applicazione di alcuna sanzione. Ciò a condizione, però, che l’immobile sia stato inizialmente dichiarato. Infatti, come anticipato, la nuova disposizione ha “cancellato” l’obbligo di monitoraggio fiscale a condizione che l’immobile non abbia subito alcuna variazione, quindi sia di fatto stato indicato nel medesimo quadro almeno una volta in passato.

Sarà interessante comprendere come si comporterà il Fisco qualora l’immobile non sia mai stato indicato neppure in passato. In base ad un’interpretazione letterale la violazione della mancata indicazione dovrebbe essersi verificata solo nel primo anno. Negli anni successivi, non essendosi verificata alcuna variazione dell’immobile già detenuto, dovrebbe trovare applicazione la nuova causa di esonero. Viceversa, secondo una diversa e più rigida interpretazione, la mancata indicazione dell’immobile nel quadro RW nel primo anno di possesso (quando si è verificata la variazione), dovrebbe dare luogo all’irrogazione della sanzione anche in ciascuna delle successive annualità.

Il problema si pone anche per gli acquisti effettuati nel 2016 e negli anni successivi. Si consideri il caso di un contribuente che ha acquistato un immobile in Francia nell’anno 2017 senza che lo stesso sia stato concesso in locazione e senza compilare il quadro RW. Si pone il problema di comprendere quali sanzioni possano essere correttamente irrogate, quindi se solo nel 2017, anno della variazione (anno di acquisto) o anche negli anni successivi, cioè negli anni di applicazione dell’esonero. In ogni caso la possibilità di far valere il principio del favor rei dovrà essere confermata dall’Agenzia delle entrate.

10 aprile 2017

Nicola Forte