Rottamazione delle cartelle vs. transazione fiscale

Cinzia Mengozzi segnala il caso di un concordato preventivo che è stato autorizzato ad accedere alla rottamazione dei ruoli, conseguendo un vistoso risparmio di imposta (quasi un milione di euro!); nell’articolo spieghiamo la convenienza della rottomazione rispetto alla transazione fiscale.

Segnaliamo il caso di un concordato preventivo che è stato autorizzato ad accedere alla rottamazione dei ruoli, conseguendo un vistoso risparmio di imposta.

 

Il caso

Trattasi di una fattispecie in cui una società in liquidazione, unitamente alla richiesta di ammissione ex art. 161 LF (ricorso per ammissione a concordato preventivo, in toto liquidatorio), inoltrava all’Agenzia delle Entrate competente ed a Equitalia proposta di transazione fiscale ex art. 182-ter LF.

Tutto ciò è avvenuto in data 22/10/2015; al momento della domanda di ammissione al concordato non era prevedibile la sanatoria sulle cartelle esattoriali; per tale motivo la via obbligata per stralciare una quota di debiti fiscali era la transazione fiscale.

 

L’accesso alla rottamazione – principi giuridici

Ricordiamo che, come statuito dalla Corte Costituzionale, la transazione fiscale ha duplice natura sia di accordo bonario tra le parti sia di parte della proposta concordataria riguardo alle poste fiscali. In primis, giova rammentare che, come statuito dalla Corte Costituzionale, la transazione fiscale “costituisce una peculiare procedura transattiva tra il contribuente e il fisco, che può autonomamente integrare il piano previsto dall’art. 160 della legge fallimentare e deve essere parimenti sottoposta al sindacato di fattibilità giuridica del Tribunale” (Corte Cost. n. 225/ 2014). La Corte di Cassazione ha altresì definito la transazione fiscale come un “sub procedimento” rispetto “all’ordinario procedimento concordatario”, di natura facoltativa (Cass. nn. 22931/2011 e n. 22932/2011).

Nelle citate sentenze la Suprema Corte sancisce che la presentazione della domanda di transazione fiscale non costituisce un obbligo per il debitore che chiede la falcidia dei crediti tributari e, dunque, in tal caso non è condizione di ammissibilità della proposta di concordato preventivo.

Per tale orientamento giurisprudenziale di legittimità, la presentazione della domanda citata non costituisce in alcun modo condizione di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, come oltremodo confermato dalla recente sentenza della Corte di Giustizia (con la nota sentenza del 29/06/2016 commentata sul sito – leggi qui l’articolo dell’avvocato Gianfranco Benvenuto).

Nel caso in esame al momento dell’entrata in vigore del DL 193/2016 del 22/10/2016 convertito con modifiche dalla Legge n. 225/2016, contenente la cosiddetta “rottamazione delle cartelle esattoriali” la transazione fiscale de qua non era stata ancora perfezionata tra la il contribuente debitore, già ammesso al concordato, ed l’Amministrazione Finanziaria.

Pertanto la società in concordato ha presentato al Collegio del Tribunale di Rimini richiesta di modifica ed integrazione del piano e della proposta concordataria chiedendo di essere autorizzata:

1) alla rinuncia alla proposta di transazione ex art. 182-ter L.F., atto di indubbia natura gestione straordinaria ex art. 167 L.F.;

2) di poter aderire alla definizione agevolata dei ruoli ex art. 6 DL 193/2016 entro il termine del 31 marzo prossimo, ugualmente atto di straordinaria amministrazione. Circa tale natura di atto di straordinaria amministrazione, si rammenta anche che a norma dall’art. 6 c. 13: “alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale … si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli artt. 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.

Il Collegio Fallimentare del Tribunale di Rimini ha autorizzato la società ricorrente:

1) alla rinuncia alla proposta di transazione fiscale;

2) alla definizione agevolata delle pendenze con l’erario ai sensi del citato art. 6 DL 193/2016;

3) ha confermato l’ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, ordinando un nuova convocazione dei creditori.

Nel caso di specie trattasi infatti di proposta migliorativa di quella iniziale presentata prima dell’inizio delle operazioni di voto in sede di adunanza dei creditori ex art. 175 L.F.. D’altronde, come statuito dalla Cassazione, il Legislatore, nel riconoscere espressamente al debitore la facoltà di apportare modifiche al piano concordatario, neppure ha distinto fra modifiche migliorative o peggiorative.

Inoltre, secondo orientamento giurispredenziale consolidato, la modificabilità nel corso dell’adunanza dei creditori non può essere impedita dalla circostanza che alcuni creditori abbiano già espresso per corrispondenza il proprio voto.

A norma dell’articolo 6 citato, è possibile la rottamazione nell’ambito di tutte le procedure concorsuali senza dover ricercare l’accordo con l’Amministrazione Finanziaria e senza dover rispettare il termine ordinario di liquidazione nei confronti di Equitalia.

Indubbia è la circostanza che la rottamazione consente un congruo risparmio rispetto ai debiti maturati, in particolare sanzioni tributarie e interessi moratori, per tutto ciò che è iscritto a ruolo e affidato per la riscossione entro il 31/12/2016. Il pagamento delle cartelle sfruttando la rottamazione supera qualsiasi problematica sulla natura privilegiata di aggi, sanzioni ed interessi tributari, benchè il recente orientamento della Suprema Corte abbia ritenuto stralciabili tali poste accessorie dei crediti tributari.

Nel caso trattato il Collegio Fallimentare del Tribunale di Rimini ha autorizzato la società in concordato ad accedere alla rottamazione delle cartelle invece che alla transazione fiscale generando un risparmio teorico di quasi di un milione di euro.

Riferimento giurisprudenziale: Tribunale di Rimini, ordinanza del 12/1/2017 (C.P. 11/2015), giudice estensore Rossino.

 

 

24 febbraio 2017

Cinzia Mengozzi