Accertamento fiscale e lavoratori in nero: piccoli importi non consentono l'induttivo

la presenza di 2 lavoratori in nero su 49, e per un totale di pochi euro, non giustifica un accertamento induttivo

ivaCon la sentenza n. 2466 del 31 gennaio 2017 la Corte di Cassazione ha puntualizzato che la presenza di lavoratori in nero non fa scattare automaticamente l’accertamento induttivo, essendo necessario valutare ulteriori elementi.

Il fatto

L’Agenzia delle entrate, in esito ad una ispezione congiunta della Direzione Provinciale del Lavoro e dell’INPS presso i locali di una SRL, dalla quale emergeva la presenza di lavoratori irregolari per il periodo dal 2004 al 2007, emetteva avviso di accertamento induttivo, ex artt. 39, comma 2, lett. d, e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973, ai fini delle imposte dirette, ed ex art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini IVA, per l’anno d’imposta 2004.

La Commissione provinciale tributaria, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, riduceva l’ammontare del reddito determinato dall’Ufficio finanziario nella misura del 50%, decisione che veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, contestando, fra l’altro, che la possibilità di avviare la procedura di accertamento induttivo è consentita in caso di omissioni ed inesattezze delle scritture contabili “così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente” nella sua interezza, mentre l’accertamento effettuato aveva ad oggetto due soli lavoratori “in nero” per poche mensilità ciascuno, su un totale di 49 addetti nel periodo, con incidenza meramente marginale.

Il pensiero della Suprema Corte

Per la Corte le censure mosse dal contribuente sono fondate.

È ben vero che in tema di accertamento delle imposte, l’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, fa salva la possibilità di desumere l’esistenza di attività non dichiarate facendo ricorso a presunzioni semplici, assistite dalla connotazione civilistica di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c., sicché, pur in presenza di scritture contabili formalmente corrette, è ammissibile l’accertamento induttivo del reddito qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile”.

Tuttavia, rileva la Corte che, nella vicenda in esame, “l’esistenza di prestazioni lavorative, senza la preventiva registrazione, ha coinvolto esclusivamente due lavoratori (su un totale di 49 dipendenti) e per un periodo di pochi mesi nel corso del 2004, con una pronta regolarizzazione (ed assunzione dei lavoratori) in epoca anteriore all’ispezione, per una somma totale di retribuzioni erogate pari a euro 6.644, in termini marginali rispetto alla complessiva attività svolta”.

La CTR aveva, invece, ritenuto che “la presenza di lavoratori in nero fa scattare un accertamento induttivo“, rilevando che “il verbale di ispezione dell’INPS ha richiamato rilievi per gravi irregolarità relative alla presenza di lavoratori non regolarmente risultanti dall’apposita documentazione obbligatoria“. Ma osserva la Corte “ omette di chiarire, alla luce della realtà aziendale, le ragioni di una tale valutazione, né illustra, in alcun modo, gli elementi fattuali e l’iter logico che hanno condotto a ritenere la violazione contestata dotata di quei caratteri di gravità e sufficienza tali da far ritenere l’intera contabilità complessivamente ed essenzialmente inattendibile e giustificare l’accertamento induttivo”.

Brevi note

Non tutto fa induttivo. E’ questo se vogliamo quello che emerge dalla lettura della sentenza in commento.

2 lavori in nero su 49 e per pochi mesi non possono portare automaticamente all’induttivo.

Tale sentenza appare particolarmente interessante perché sembra ribaltare un precedente orientamento (sentenza n. 2593 del 3 febbraio 2011, ud. del 16 dicembre 2010) dove la Corte di Cassazione aveva riconosciuto legittima la presunzione di maggiori ricavi operata dall’ufficio, sulla base di personale in nero (la controversia derivava da un accertamento effettuato dall’ufficio nei confronti di un contribuente, esercente attività di manifattura di biancheria, in esito al riscontro della presenza di un dipendente non risultante dai libri obbligatori). In questa ipotesi, la Corte di Cassazione avallò il pensiero del giudice del gravame (rilevato che “alla base dell’accertamento induttivo v’è un fatto incontestato rappresentato dalla presenza di un dipendente non regolarmente assunto per il quale la stessa contribuente ha ammesso la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata fra i costi dell’azienda. Tale circostanza, dunque, appare sufficiente perchè da un lato l’Ufficio elabori un ragionamento logico-giuridico in base al quale presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati e ne determini l’importo in base a parametri riferiti alla qualifica e alle mansioni del lavoratore e dall’altro la contribuente fornisca la prova contraria agli assunti dell’Ufficio” )

Peraltro, anche con l’ordinanza n. 24250 del 13 novembre 2014 (ud. 17 ottobre 2014) la Corte di Cassazione aveva ritenuto legittimo, da parte dell’ufficio, l’utilizzo dell’accertamento induttivo, in presenza di lavoratori in nero impiegati in un ristorante.

Pertanto, la sentenza che si annota offre spazi di difesa, evidenziando la marginalità dell’irregolarità rispetto al dato complessivo.

16 marzo 2017

Roberto Pasquini