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Le imprese minori che determinano il reddito in base al nuovo testo dell’art. 66 del TUIR (regime di cassa) dovranno prestare particolare attenzione agli obblighi contabili.
L’art. 18, comma 5 del D.P.R. n. 600/1973 prevede un’importante semplificazione realmente vantaggiosa solo a condizione che sia correttamente gestita.
Il contribuente, esercitando l’opzione e restando vincolato per un triennio, può limitare gli obblighi contabili alla mera tenuta dei registri Iva senza annotare le date di incasso e di pagamento delle operazioni. In questo caso, però, l’avvenuto incasso del ricavo e l’avvenuto pagamento delle spese si presumono verificati in corrispondenza della data di registrazione dei documenti attivi e passivi. La presunzione è finalizzata alla semplificazione. Non è quindi ammessa la prova contraria facendo fede esclusivamente le date di materiale registrazione dei documenti emessi e ricevuti.
Questa presunzione deve essere “verificata” con le caratteristiche del regime di cassa in quanto i contribuenti in contabilità semplificata non possono “riportare a nuovo” le perdite relative all’esercizio. E’ consentita esclusivamente la compensazione con i redditi (anche diversi) relativi al medesimo periodo di imposta. La parte non compensata (della perdita) non potrà più essere utilizzata in compensazione.
Si consideri ad esempio il caso di un contribuente che nell’anno 2017, in vista di una futura commessa che inizierà nel successivo anno 2018, ha anticipato l’acquisto del materiale necessario per il lavoro e per questa ragione ha pagato un importo di 100.000 euro ricevendo la relativa fattura. La registrazione del documento ricevuto nell’anno 2017 equivale all’avvenuto pagamento nell’anno. Conseguentemente, in mancanza di ulteriori ricavi, l’imprenditore chiuderà il periodo di imposta con una perdita di rilevante ammontare. In mancanza di ulteriori redditi (aventi diversa natura) la predetta perdita non potrà essere mai scomputata. Se il ricavo relativo alla commessa, ad esempio pari a 200.000 euro, si considererà incassato (fattura emessa e registrata) nel successivo anno 2018, l’imprenditore dovrà dichiarare un reddito corrispondente ai ricavi senza poter considerare in deduzione il relativo costo (considerato in deduzione nell’anno precedente).
In tale ipotesi risulterà molto più conveniente per il contribuente “differire” la registrazione della fattura di acquisto nell’anno 2018 in modo da poter porre a confronto i ricavi ed i costi della commessa.
Il differimento della registrazione ai fini Iva darà luogo quale ulteriore effetto negativo al “ritardato” beneficio della detrazione del tributo. Tuttavia questo effetto negativo risulterà controbilanciato dalla mancata produzione di una perdita nell’anno 2017 che non potrebbe, per le ragioni spiegate, essere compensata negli anni successivi.
Il contribuente dovrà quindi iniziare ad abituarsi ad effettuare una serie di valutazioni di convenienza. In alternativa, non dovrà esercitare l’opzione per il sistema contabile semplificato istituendo il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti. In tale ipotesi assumeranno rilievo, ai fini della determinazione del reddito, gli incassi e i pagamenti in corrispondenza della manifestazione finanziaria delle predette operazioni.
20 febbraio 2017
Nicola Forte
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