La Legge di Bilancio 2017 ha adeguato al rialzo le regole di deducibilità fiscale per i canoni di noleggio delle auto utilizzate da agenti & rappresentanti di commercio: equiparati gli effetti fiscali del noleggio a quelli dell’acquisto dell’auto.
La legge di Bilancio del 2017 è intervenuta modificando l’art. 164 del TUIR con una disposizione in favore degli agenti e rappresentanti di commercio.
È stato incrementato, dall’1 gennaio 2017, il costo deducibile relativo ai contratti di noleggio di autovetture e caravan stipulati dai predetti contribuenti. Dall’inizio del prossimo anno la soglia fiscale massima risulta incrementata da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro.
I soggetti interessati
I soggetti interessati all’incremento della soglia di deducibilità non sono tutti i contribuenti, ma esclusivamente gli agenti e rappresentanti di commercio.
La circostanza si desume chiaramente dall’art. 1, c. 37 della Legge di Bilancio 2017 che prevede la sostituzione dell’ultimo periodo dell’art. 164, c. 1, lett. b, del TUIR con il seguente:
“I predetti limiti di euro 18.075,99 euro ed euro 3.615,20 sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio”.
L’intervento del legislatore ha inteso semplicemente eliminare un’iniquità rispetto agli agenti che utilizzano l’autovettura detenuta a titolo di proprietà fruendo di regime più favorevole rispetto al noleggio.
L’art. 164 citato prevede, in generale, che la deducibilità è ammessa nella misura del 20 per cento del costo. Inoltre non si tiene conto della parte di costo che eccede 18.075,99 euro. Trova dunque applicazione un doppio limite.
Per gli agenti e rappresentanti di commercio il legislatore ha previsto dei limiti “rinforzati”. In questa ipotesi la deducibilità è ammessa nella misura dell’80%, ma la soglia massima (oltre la quale non si tiene conto del costo) è pari a 25.822,84 euro.
Il legislatore ha quindi previsto un trattamento migliore per agenti e rappresentanti di commercio in virtù del fatto che il bene autovettura assume particolare rilievo nell’attività dagli stessi esercitata.
Il medesimo trattamento differenziato non è previsto per i contratti di noleggio. Infatti, indipendentemente dall’attività svolta dai contribuenti (fino al 31 dicembre 2016) non si tiene conto della quota di costo (del noleggio) superiore a 3.615,20 euro. L’unico vantaggio previsto per gli agenti e rappresentanti di commercio riguarda l’applicazione della percentuale dell’80% anziché del 20%.
La ratio dei nuovi limiti
Il legislatore è intervenuto con la legge di bilancio del 2017 con l’intento di diversificare anche il limite massimo del costo del noleggio oltre il quale scatta l’indeducibilità. Per gli agenti e rappresentanti di commercio il predetto limite risulta elevato, dall’1 gennaio 2017, a 5.164,57 euro. Invece per i contribuenti che esercitano un’attività diversa rimane in vigore la soglia massima di 3.615,20 euro.
In pratica il legislatore ha previsto delle soglie differenziate come già disposto per i veicoli detenuti a titolo di proprietà. Non si comprendeva per quale ragione, laddove l’agente o rappresentante di commercio utilizzasse un mezzo di trasporto in base ad un contratto di noleggio, non potesse fruire di un trattamento migliore rispetto agli altri contribuenti.
Se si riconosce che per alcune categorie di contribuenti l’autovettura rappresenta un bene impiegato in misura significativa nell’esercizio dell’attività, tale riconoscimento deve riguardare sia i mezzi di trasporto detenuti a titolo di proprietà, ma anche quelli utilizzati in base ad un contratto di noleggio.
La legge di Bilancio del 2017 ha inteso equiparare due fattispecie analoghe e per tale ragione ha elevato i limiti di deducibilità dei canoni relativamente ai mezzi di trasporto utilizzati in base a tale forma contrattuale.
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5 gennaio 2017
Nicola Forte