La maggior deduzione per il noleggio di auto di agenti e rappresentanti

dal 2017 aumentano i valori da portare in deduzione dal reddito d’impresa per gli agenti e rappresentanti che noleggiano gli autoveicoli di cui si servono per lo svolgimento dell’attività

AUTOCTLa Legge di Bilancio 2017 ha elevato il limite che consente la deducibilità dei canoni di noleggio di autoveicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio. Dal primo gennaio 2017 i predetti soggetti non potranno considerare in deduzione i canoni di noleggio per la parte eccedente 5.164,57 euro. In precedenza il limite ammontava a 3.615,20 euro. Invece continuerà ad essere applicata la percentuale di deducibilità ridotta dell’80%. In pratica gli agenti e rappresentanti di commercio potranno considerare in deduzione una quota non superiore a 4.131,66 euro (l’80% di 5.164,57 euro).

La maggiore deduzione trova origine nella tipologia di attività esercitata. In questo caso gli autoveicoli costituiscono uno strumento “indispensabile” o comunque assolutamente necessario per le caratteristiche dell’attività. Per tale ragione il legislatore ha voluto riconoscere la deduzione del costo di noleggio in misura pari all’80% del costo, anziché nella misura del 20% come previsto per gli altri soggetti. Simmetricamente ha elevato anche il limite massimo di spesa (dei canoni di noleggio) deducibile su cui applicare tale percentuale.

Le “deduzioni rinforzate” sono però limitate, come ricordato, agli agenti e rappresentati di commercio. Deve quindi essere affrontato il problema di come considerare alcune categorie di soggetti che svolgono attività “affini” che potrebbero anche loro essere destinatari della disposizione che ha elevato i predetti limiti di spesa.

Il problema si è già posto in passato quando, per gli autoveicoli detenuti a titolo di proprietà, il legislatore ha inteso prevedere la deduzione del costo in misura differenziata in ragione dell’attività esercitata. Il nuovo art. 121–bis del TUIR allora in vigore (oggi art. 164) ha eliminato il riferimento alla cilindrata dei veicoli a motore e ogni distinzione in riferimento alla natura delle spese.

L’Amministrazione finanziaria ha fornito le indicazioni necessarie per comprendere i soggetti che già all’epoca potevano fruire della deduzione “rinforzata” del costo nella misura dell’80%. Secondo il Ministero delle finanze “Deve ritenersi che i criteri di deducibilità dettati per coloro che svolgono l’attività di agenzia o di rappresentanza di commercio sono applicabili anche nei riguardi dei promotori finanziari e degli agenti di assicurazione che, sia con la risoluzione n. 267/E dell’11 novembre 1995, sia nelle istruzioni dettate per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, sono stati assimilati ai rappresentanti e agenti di commercio” (Circ. Min. fin. n. 48 del 10 febbraio 1998).

La risoluzione n. 267/E citata si è pronunciata relativamente alle modalità di determinazione del reddito di impresa dei promotori finanziari. Ciò all’indomani dell’approvazione della legge 2 gennaio 1991, n. 1 che ha configurato come professione nuova quella dei promotori finanziari. Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria, dal punto di vista sostanziale i promotori finanziari continuano a svolgere la stessa attività esercitata prima dell’entrata in vigore della citata legge, “attività rientrante nell’art. 2195, n. 5, cod. civ., per la quale il regolamento Consob n. 1739 del 10 luglio 1985 prevedeva l’iscrizione al ruolo agenti e rappresentanti di commercio”. Conseguentemente, ai fini della deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile il medesimo regime previsto per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Ulteriori indicazioni possono essere desunte dei documenti di prassi che hanno affrontato il tema della detraibilità integrale dell’imposta sul valore aggiunto1 in relazione alla tipologia dell’attività esercitata. L’Amministrazione finanziaria ha precisato che il requisito richiesto dalla legge ai fini della detrazione è integrato sia dall’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, nell’elenco degli agenti e rappresentanti di commercio, che dall’iscrizione all’apposito Ruolo abilitante alla professione di cui alla legge n. 204/862. In tale ipotesi è comunque necessario, il concreto esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio.

L’Amministrazione finanziaria ha poi ulteriormente precisato come non siano riconducibili nell’ambito della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio i periti assicurativi. L’indicazione è stata fornita ai fini Iva, ma può ritenersi che la stessa, essendo fondata su elementi di tipo oggettivo, sia estendibile anche ai fini delle imposte sui redditi. I predetti soggetti non potranno quindi tenere conto dell’incremento del limite, ora pari a 5.164,57 euro, ai fini della deduzione dei canoni di noleggio relativi agli autoveicoli. I periti assicurativi dovranno continuare a tenere in considerazione la precedente soglia pari a 3.615,20 euro.

15 febbraio 2017

Nicola Forte

1 Prevista dall’art. 19–bis1, c. 1, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972

2 Cfr Nota Agenzia delle entrate prot. n. 954-278/2005 del 15 novembre 2005.