Spesometro trimestrale e controlli incrociati

nel pacchetto della Legge di bilancio 2017 lo spesometro trimestrale è stato presentato come un valido supporto contro l’evasione fiscale, tuttavia per passare dallo spesometro trimestrale ai controlli incrociati sussistono non poche criticità

comm.tel-leggi.bilancio-2Gli obblighi “rinforzati” gravanti sui professionisti e contribuenti, introdotti dal D.L. n. 193/2016, con una serie di adempimenti, sono stati previsti al fine di ostacolare l’evasione. Tuttavia sussistono rilevanti perplessità sulla loro idoneità a raggiungere tale fine.

L’idea di fondo è sicuramente condivisibile, ma le perplessità riguardano i mezzi per rafforzare la c.d. compliance. Se il Fisco individua, dai dati presenti nell’anagrafe tributaria, anche sulla base delle comunicazioni effettuate dai contribuenti, delle possibili anomalie, invia a domicilio una gentile lettera. Si chiede al destinatario di verificare la propria posizione e regolarizzarla in caso di errori o omissioni. Viceversa, se le informazioni a disposizione del Fisco non fossero corrette, si invita il destinatario a chiarire la propria posizione.

In questo modo si intende evitare di dare avvio ad operazioni di controllo senza alcun risultato positivo. Allo stesso tempo i contribuenti potranno ridurre considerevolmente le eventuali sanzioni qualora regolarizzino la propria posizione.

Il problema riguarda, però, l’efficacia dei nuovi adempimenti al fine di intercettare anomalie che siano effettive e quindi dovute ad errori o omissioni dei contribuenti. Il problema potrà essere meglio compreso in base ad un’interpretazione letterale dell’art. 4 del D.L. n. 193/2016.

I contribuenti devono inviare trimestralmente all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture attive emesse e quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del Decreto Iva. Per ciò che riguarda il momento rilevante cui fare riferimento per identificare i dati da trasmettere non sussiste coincidenza tra le fatture attive e quelle passive. Nel primo caso l’obbligo scatta al momento dell’emissione; nel secondo caso si deve fare riferimento al momento in cui avviene effettivamente la registrazione del documento. Tale diversità renderà senza dubbio meno efficaci (più complicati) i controlli incrociati tra le due diverse tipologie di operazioni.

Ad esempio si consideri un contribuente che emette una fattura attiva il 28 dicembre 2017. Il soggetto emittente avrà a disposizione 15 giorni di tempo per effettuare la registrazione del documento nel libro delle fatture. L’annotazione nel relativo registro deve essere effettuata entro il 12 gennaio 2008. Tuttavia ai fini dell’effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto il documento deve essere incluso nel periodo di dicembre dell’anno precedente, avendo quindi riguardo alla data di emissione. Lo stesso criterio deve essere seguito ai fini della corretta trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, quindi per compilare correttamente il nuovo spesometro. Indipendentemente dalla materiale registrazione del documento i dati da trasmettere alle entrate dovranno essere inclusi nella comunicazione periodica del trimestre ottobre/dicembre del 2017.

La soluzione è invece diversa per le fatture di acquisto. Il soggetto che riceve la fattura passiva può registrarla nel 2017, ma anche nel 2018 senza per questo perdere il diritto alla detrazione dell’Iva. E’ dunque evidente che, ove il soggetto acquirente si avvalesse del più ampio termine, che un eventuale controllo incrociato più difficilmente sortirebbe l’effetto sperato. Il fisco rileverà la non coincidenza dei dati trasmessi inviando una segnalazione di anomalia che però sarà semplicemente dovuta alla non coincidenza dei termini di registrazione dei due documenti.

In particolare, l’Agenzia delle entrate segnalerà l’anomalia nei confronti del soggetto che ha emesso la fattura nel 2017. Il soggetto acquirente segnalerà l’avvenuto acquisto nell’anno 2018, mentre il soggetto cedente che ha emesso la fattura, comunicherà al Fisco l’avvenuta vendita nel 2017.

In realtà questo problema dovrebbe esser risolto, ma a condizione che l’Agenzia delle entrate sia in grado di incrociare i dati con efficacia. Il nuovo spesometro prevede l’obbligo di indicazione del numero delle fatture e della data di emissione. Pertanto il software di controllo dell’Agenzia delle entrate dovrebbe essere in grado di verificare che la “discordanza” dei dati sarebbe dovuta alla non perfetta coincidenza dei termini di registrazione. La fattura passiva registrata nell’anno 2018, riporta la data del 28 dicembre 2017. Pertanto l’indicazione di questo dato dovrebbe rendere possibile l’incrocio con i dati contenuti nello spesometro del 2017 inviato dal cedente.

Gli incroci dovrebbero essere possibili subordinatamente all’utilizzo di un software idoneo da parte dell’Agenzia delle entrate. L’operazione costerà però cara per i contribuenti. Ciò in quanto l’indicazione analitica del numero e delle date delle singole fatture non consentirà di effettuare le comunicazioni con dati “aggregati” qualora siano state emesse e ricevute numerose fatture, rispettivamente verso clienti e da fornitori.

20 dicembre 2016

Nicola Forte