In caso di accertamento alla società di persone è sufficiente la notifica eseguita a quest’ultima non essendo richiesta anche quella ai soci.
Il principio è contenuto nella sentenza n. 16713/2016 della Corte di Cassazione secondo cui, una volta escusso il patrimonio sociale, può essere chiamato a rispondere il socio senza essere necessaria la notifica dell’avviso di accertamento né della cartella di pagamento, essendo sufficiente la notificazione del solo avviso di mora.
La notifica degli atti tributari è disciplinata dagli artt. 137 e seguenti del Cpc, a cui si richiama l’art. 16, c. 2, del D.lgs. n. 546/1992. La notifica, operata a mezzo dell'ufficiale giudiziario nonché a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dall’amministrazione procedente, può essere effettuata brevi manu (se non eseguita a mani proprie la notificazione deve esser e fatta nel domicilio fiscale del destinatario), o a mezzo posta. In quest’ultimo caso le parti possono effettuare le notifiche con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
La notifica può e