Voluntary disclosure bis: attenzione all'obbligo di PEC

la nuova voluntary bis prevede un obbligo di notifiche a mezzo PEC che va gestito correttamente da parte dei professionisti che seguono le pratiche – attenzione a indicare la PEC corretta e a monitorare la PEC per le comunicazioni provenienti dal Fisco

francobolloIl Decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193 – collegato alla Legge di Bilancio 2017 – nel disciplinare la c.d. voluntary disclosure bis predilige la posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione e notifica tra Fisco e contribuente.

Il Decreto prevede infatti che la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria avvenga con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell’articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L’ art. 7, c. 1, lett. f, prevede più in generale che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applichino, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell’articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Se è comprensibile la volontà del Legislatore di semplificare e snellire le modalità di comunicazione col contribuente, l’utilizzo della p.e.c., questo può, tuttavia, essere problematico perché i contribuenti “privati” (cioè non titolari di posizione iscritta in CCIAA o Albo Professionale) potrebbero essere sprovvisti di p.e.c.

A tal proposito, si ricorda la modulistica relativa “alla vecchia voluntary”, l’unica tuttora esistente, prevede un’apposita opzione da barrare nel caso di invio delle comunicazioni al professionista il quale poi deve/doveva presentare apposita istanza per la richiesta di notifica degli atti della procedura di collaborazione volontaria tramite posta elettronica certificata del professionista.

Questa ad oggi è l’unica opzione utilizzabile per i soggetti sprovvisti di PEC.

Il consiglio agli operatori è quello di prestare, e di far prestare, estrema attenzione alla p.e.c. indicata nella pratica ed al monitoraggio della propria casella di posta elettronica certificata dedicata alla voluntary bis; questo, soprattutto se si indica la p.e.c. del contribuente o se la pratica è seguita da più di un professionista (voluntary molto complesse potrebbero richiedere l’assistenza di più professionisti) poiché appare opportuno organizzare anche l’attività (magari semplice e scontata) di gestione della p.e.c. e di trasmissione delle eventuali comunicazioni alle persone incaricate della gestione stessa.

3 novembre 2016

Valeria Nicoletti

Luca Bianchi