Omesso versamento delle ritenute previdenziali e sanzioni INPS

l’INPS ha chiarito il comportamento che terrà in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali: ricordiamo che l’illecito penale scatta al superamento della soglia di 10mila euro complessivi per anno solare

mancato versamento delle ritenute previdenzialiL’Inps, con circolare n. 121 del 5.7.2016, ha chiarito il trattamento sanzionatorio applicabile alle ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

Con la modifica dell’art. 3, c. 6, del D.Lgs. n. 8/2016, nel caso in cui l’ammontare dell’omissione è superiore a 10.000 euro annui si concretizza un illecito penale punibile con la reclusione fino a tre anni e con multa fino a 1.032 euro, mentre se l’importo non supera i 10.000 euro l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro (è prevista la non punibilità se il versamento delle ritenute omesse è effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica).

L’Inps ha chiarito che per identificare l’importo delle ritenute omesse rileva il corretto adempimento degli obblighi contributivo che intercorrono tra il 01.01 e il 31.12 di ogni anno.

Riferendoci agli adempimenti relativi ai versamenti di dicembre dell’anno precedente (da versare entro 16.01) e a quelli del mese di novembre (da effettuare entro 16.12).

Qualora non si provveda al pagamento entro il termine di tre mesi, si hanno a disposizione i successivi 60 giorni per effettuare il pagamento in misura ridotta (=16.666).

Se infine non vi sarà pagamento nei termini sarà consentito l’avvio del procedimento di ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura piena.

Nuova disciplina del mancato versamento delle ritenute – Premessa

La circolare Inps n. 121 del 05.07.2016 fornisce chiarimenti riferiti alla nuova disciplina dell’omissione delle ritenute previdenziali.

Per effetto del decreto legge sopra citato le condotte di coloro che hanno omesso i versamenti sono state in parte depenalizzate poiché di ampia consistenza economica.

Il regime sanzionatorio

Quando applicare la sanzione amministrativa e quando quella penale (secondo art. 3, c 6, del D.Lgs. n. 8/2016, e art. 2, comma 1-bis del DL n. 463/83) è previsto:

  • che l’omissione di versamenti fino a 10.000 euro sono soggette a sanzione pecuniarie amministrative da 10.000 a 50.000 euro;
  • che l’omissione di versamenti di importo superiore a 10.000 sono puniti con reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro;
  • il datore di lavoro non è punibile, ne assoggettabile a sanzione amministrativa se provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto pagamento.

Le trattate disposizioni si applicano anche per le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (06.02.2016), purché il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

In quest’ultimo caso il giudice revocherà la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo maggiore del massimo della pena inflitta originariamente per il reato, considerato il criterio di ragguaglio di cui all’art. 135 c.p. (250 euro per ogni giorno di pena pecuniaria detentiva).

Esempio:

  1. se commetto una violazione prima del 06.02.2016 verranno direttamente applicate le nuove disposizioni quindi il fascicolo verrà inviato alla nuova autorità competente entro 90 giorni dal 06.02.2016;
  2. se l’azione penale non è stata ancora esercitata il P.M. trasmette direttamente i dati all’autorità competente;
  3. se le violazioni sono commesse prima del 06.02.2016 il giudice si pronuncia per irrilevanza penale dei fatti e invia il fascicolo all’autorità competente.

Soglia di rilevanza

Per gli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, sia che operino con sistemi Uniemens sia con gestione separata, l’Inps precisa che i versamenti che concorrono a formare la soglia di euro 10.000 anni sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’anno in considerazione (da versare entro 16.01), fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16.12).

Contestazione della sanzione per importi fino a 10.000 Euro

La notifica di accertamento della violazione dichiara l’avvio del procedimento sanzionatorio e potrà essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal funzionario che ha accertato la violazione stessa.

Entro 30 giorni dalla notifica del predetto atto, gli interessati ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981 potranno presentare gli scritti difensivi con relativi documenti o fare richiesta di audizione.

Eventualmente chi non pagherà entro i tre mesi previsti, potrà versare entro i 60 giorni successivi l’importo della sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta ai senti dell’art. 16 della legge n. 689/1981.

Tale norma afferma che per le violazioni amministrative, il versamento in misura ridotta è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o qualora sia favorevole e se sia stabilito il minimo della sanzione edittale che è pari al doppio del relativo importo.

Nel caso in questione sarà pari a euro 16.666 (terza parte del massimo di 50.000).

A tale importo vanno aggiunte le spese per il procedimento.

Contestazione della sanzione penale (importi superiori a 10.000 Euro)

Se durante l’annualità l’importo supera i 10.000 euro anche se si avrà rilevanza penale, occorrerà attendere la conclusione dell’annualità di riferimento come termine utile per procedere alla configurazione totale del reato.

A conclusione del procedimento di regolarizzazione ai sensi del comma 1-ter dell’art. 2 della legge n. 638/1983 alla denuncia del reato all’Autorità giudiziaria anche per l’ipotesi in cui sia avvenuto il pagamento delle omissioni accertate nei termini stabiliti.

10 agosto 2016

Claudio Sabbatini