In tema di concordato una delle novità di principale rottura con il passato, introdotta con la L 132/2015, è l’inserimento della soglia minima del 20% di pagamento dei creditori chirografari.
La novità occupa l’ultimo comma (il quarto) dell’articolo 160 legge fallimentare.
Gli elementi di novità sono riferiti non solo all’evidenza che la quota minima di garanzia costituisce un’ulteriore condizione di ammissibilità del concordato, ma anche alla circostanza che lo strumento previsto per l’adempimento (il pagamento) nel suo ovvio pragmatismo si pone in realtà come una “controriforma” rispetto alla più elastica espressione “soddisfacimento” che pure è ancora presente all’art. 160 c. 1 l.f. e che permetteva un uso più disinvolto della fantasia ai professionisti che si occupano di questa materia.
L’applicazione della soglia di sbarramento è stabilita tuttavia in termini selettivi per i concordati che non rientrano nella nozione di continuità aziendale di cui all’art 186 bis l.f..
Questa divisione, che favorisce in termini di probabilità di successo (quantomeno all’ingresso) il concordato in continuità, ha o