La nuova SRLS: un modello riservato alle sole persone fisiche?

La SRLS doveva essere una delle novità intese a rilanciare l’economia, invece i vincoli per l’utilizzo della nuova forma societaria sembrano troppo stringenti ed i risparmi non sempre sono così evidenti; in questo articolo analizziamo le condizioni per la costituzione, i problemi riguardanti il capitale sociale e le limitazioni relative alla figura dei soci (che possono essere solo persone fisiche).

La nascita della nuova Srls: recenti interventi riformatori

Con l’entrata in vigore dell’art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, meglio noto come “Decreto sulle liberalizzazioni”, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27, con il dichiarato intento di favorire l’accesso dei giovani (secondo l’impostazione originaria, di età inferiore ai 35 anni) all’esercizio dell’attività di impresa, il Legislatore ha introdotto un nuovo modello societario, la c.d. società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.), quale mera «variante» della s.r.l. tradizionale.

Purtroppo, a circa un anno dal suo debutto, il nuovo modello presenta un quadro non esaltante: poco meno di 13 mila s.r.l.s. costituite, delle quali il 60% risultava inattivo; il 45% costituito con meno di 500 euro di capitale sociale, al 31 marzo 2013 e il 90% non disponeva di personale alcuno.

Conseguentemente, con il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, (meglio noto come «decreto lavoro») – convertito in L. 9 agosto 2013, n. 99 – recante “primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” – sono state introdotte importanti modifiche al giovanissimo modello.

La nuova disciplina mira ad allargare la platea dei potenziali beneficiari della “rinnovata” s.r.l. semplificata e, nel contempo, a prevenire alcune contraddizioni emerse nel corso del tempo.

Basti pensare, ad esempio, che con il naturale raggiungimento dei limiti d’età dei soci, le s.r.l. semplificate avrebbero dovuto, ex lege, necessariamente assumere la veste di s.r.l. ordinarie con un aggravio di costi sia in termini di capitalizzazione, sia per quanto concerne le spese notarili e accessorie.

In altri termini, il presunto risparmio iniziale, assumeva sostanzialmente le forme di un mero differimento dei costi futuri.

Successione nel tempo di leggi/decreti in materia di srls

Interventi Novità
art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27 Viene introdotto il nuovo modello di srls ex art. 2463 bis c.c.
Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138, allegato al Decreto 23 giugno 2012, n. 138, pubblicato in G.U. del 14 agosto 2012. Viene introdotto uno regolamento ad hoc sul modello standard di atto costitutivo e statuto della Srl semplificata”
D.L. 28 giugno 2013, n. 76, (meglio noto come «decreto lavoro») – convertito in L. 9 agosto 2013, n. 99 Viene eliminato il limite soggettivo dei 35 anni di età per acquisire la qualifica di socio nell’ambito della srls;

Viene meno anche  il  collegato divieto di cessione delle quote “a soggetti non aventi i requisiti di età”;

Comunicazione n. 39365 del 15 febbraio 2016, Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) divieto d’ingresso nella compagine sociale da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche

 

Così, il  nuovo  provvedimento  ha  eliminato  il  suindicato  limite  di  età  dei 35 anni quale requisito di carattere necessario per l’assunzione  dello status di socio e per la detenzione di partecipazioni in s.r.l. semplificate (art. 2463-bis, comma 1 c.c.).

Del pari, viene meno anche il  collegato divieto di cessione delle quote “a soggetti non aventi i requisiti di età” (art. 2463-bis, comma 4 c.c.. In pratica, il superamento del predetto limite anagrafico da parte di uno o tutti i soci non comporta  alcuna conseguenza né per il socio (che non può essere escluso, salvo specifica clausola in tal senso), né, tanto meno, per  la stessa  società  (che  rimane una s.r.l. semplificata).

Non pochi dubbi, invece,  residuano circa la possibilità per le srl semplificate, di addivenire ad una compagine sociale composta anche di persone giuridiche a seguito di cessione di quote, possibilità questa espressamente esclusa in fase costitutiva. Orbene, prima di risolvere il summenzionato interrogativo è opportuno procedere ad una breve disamina delle principali caratteristiche di questo nuovo modello societario

Principali caratteristiche della s.r.l. semplificata

Requisito soggettivo e anagrafico Può essere COSTITUITA solo da persone fisiche. Viene meno il divieto di cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni.
Forma costitutiva La forma da adottare è quella dell’atto costitutivo pubblico redatto secondo il modello ministeriale con le opportune modiche post riforma (orientamento prevalente v. infra).
Denominazione sociale Nella denominazione dovrà essere specificato che si tratta di SRL Semplificata.
Amministrazione societaria La gestione della società può essere affidata agli stessi soci ovvero ad amministratori esterni non soci.
Capitale sociale obbligatorio Il capitale sociale per la costituzione della SRLS può variare da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999,99 euro e deve essere versato integralmente ed esclusivamente in denaro direttamente agli amministratori della società.

L’atto costitutivo/statuto

L’atto costitutivo della srls, rientrando nel genus società di capitali, necessità per la sua esistenza della redazione dell’atto costitutivo per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico (c.d. “Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della Srl semplificata” di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 23 giugno 2012 n. 138, allegato al Decreto 23 giugno 2012, n. 138”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012).

Nel dettaglio, il contenuto minimo prevede l’indicazione dei seguenti elementi essenziali:

  1. il cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio;
  2. la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata;
  3. l’indicazione del comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  4. l’ammontare del capitale sociale che dovrà essere pari  almeno  ad  € 1,00 ed inferiore all’importo di € 000,00,  nonché  sottoscritto  e interamente versato alla data della costituzione;
  5. l’indicazione dell’attività che costituisce l’oggetto sociale, così come previsto dall’art. 2463, 2, n. 3), c.c.;
  6. la determinazione della quota di partecipazione di ciascun socio, così come previsto dall’art. 2463, 2, n. 6), c.c.;
  7. l’indicazione delle norme relative al funzionamento della società con la precisazione di quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza, così come previsto dall’art. 2463, 2, n. 7), c.c.;
  8. l’elencazione delle persone cui è affidata l’amministrazione della società e del soggetto eventualmente incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, così come previsto dall’art. 2463, 2, n. 8, c.c.;
  9. l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione dell’atto di costituzione;

Nonostante le modifiche introdotte dal d.l. 76/2013, nessun adeguamento è stato apportato al modello standard di atto costitutivo/statuto e, conseguentemente, si è posto l’inevitabile problema della possibile utilizzabilità del medesimo anche per le nuove s.r.l. semplificate.

Sul punto sono intervenuti, dapprima, il Ministero della Giustizia con note n. 11972 dell’11 settembre  2014 e successiva nota integrativa del 13 settembre, e, successivamente, il Consiglio Nazionale del Notariato, i quali hanno opportunamente precisato e chiarito che anche le nuove s.r.l. semplificate possono essere costituite utilizzando il medesimo modello standard di atto costitutivo/statuto apportando le dovute modifiche per le clausole incompatibili con il d.l. 76/2013, le quali dovranno necessariamente essere omesse.

Cosi, gli amministratori, possono anche non essere soci, al contrario di quanto previsto nella prima versione del modello; inoltre, viene meno – come già evidenziato – il divieto di trasferimento delle quote a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento nonché la previsione della sanzione della nullità per il relativo atto di trasferimento.

Modello standard di atto costitutivo/statuto (aggiornato con le opportune modifiche post. D.L. n. 78/2013)

L’anno ………., il giorno ………. del mese di ………. in ………., innanzi a me ………. notaio in ………. con sede in ………. è/sono presente/i il/i signore/i ………. cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza).

  1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell’articolo 2463- bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione “………. società a responsabilità limitata  semplificata”, con sede in ………. (indicazione di eventuali sedi secondarie).
  2. La società ha per oggetto le seguenti attività: ……….
  3. Il capitale sociale ammonta ad € ………. e viene sottoscritto nel modo seguente:
    il Signor/la Signora ………. sottoscrive una quota del valore nominale di € ………. pari al ……… percento del capitale.
  1. E’ vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l’eventuale atto è conseguentemente nullo.
  2. L’amministrazione della società è affidata a uno o più soci o anche soggetti terzi scelti con decisione dei soci.
  3. Viene/vengono nominato/i   amministratore/i   il/i   signori:    ………. (eventuale specificazione del ruolo svolto nell’ambito del consiglio d’amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.
  4. All’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.
  5. L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico  o  dal  presidente del consiglio di
  6. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente: Il signor/la signora ……… ha versato all’organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € ………. a mezzo di ………. .
    L’organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma  ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.
  7. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da  persona  di  mia  fiducia  e  composto  di  ……….  fogli  per…………………….. intere facciate e parte fin qui, da me letto  alla/e  parte/i  che  lo  ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore…..……

Firma dei comparenti

Firma del notaio

Per quanto riguarda la doverosità della prestazione notarile, il notaio richiesto di stipulare l’atto costitutivo di una s.r.l. semplificata, ai sensi dell’art. 27 della legge notarile è in ogni caso obbligato a prestare il suo ministero senza alcun costo per la sua prestazione osservando, al contempo, tutte le disposizioni della legge notarile ed i principi di deontologia professionale. Per di più la violazione di quest’obbligo viene sanzionato dal CNN a norma dell’art. 138 comma 2  L.N.,  con  la sospensione da sei mesi a un anno.

Leggi anche: SRL semplificata: statuto e atto costitutivo non sono modificabili

I costi da sostenere

Facendo seguito a quanto stabilito dal D.M. 138/2012, qualora si utilizzi lo statuto standard, aggiornato con le opportune modifiche, i relativi costi di costituzione sono pari a:

Tabella dei costi per la costituzione di una s.r.l. e srls
Descrizione S.r.l. ordinaria S.r.l. semplificata
Notaio € 800/1300 non si devono pagare le spese notarili.
Bolli € 400 € 0
Tasso di registro € 200 € 200
Diritto annuale CCIA € 200 € 200
Diritti di segreteria € 90 € 0
Vidimazione Libri € 309,87 € 309,87
Diritti e bolli per vidimazione libri € 39,62 € 39,62
Bollatura libro giornale ed inventari € 32 € 32
TOTALE COSTI DI COSTITUZIONE € 1999,87 / 2499,87 € 781,49

Non sono previste agevolazioni, invece, per i costi annuali di gestione della società (contabilità, redazione del bilancio, etc.) che restano, dunque, simili a quelli di una normale s.r.l. e, quindi, di gran lunga superiori a quelli di una società di persone (s.n.c. o s.a.s.).

Ciò significa che già nel primo anno di attività la s.r.l. semplificata costerà molto di più rispetto a una s.n.c. o una s.a.s., e, il maggior costo da sostenere sarà ampiamente superiore al piccolo risparmio che si può ottenere dalla riduzione “una tantum” delle spese di costituzione della società.

Né tanto meno sono previsti vantaggi fiscali. In tema di tassazione,  infatti,       non      è     prevista      nessuna aliquota agevolata, nemmeno per i primi esercizi sociali: la normativa è, pertanto, quella ordinaria.

 

E’ ammissibile la Trasformazione in srl?

L’orientamento prevalente, inquadrava la s.r.l. semplificata quale sotto- tipo della s.r.l. ordinaria e ciò impedisce di qualificare il passaggio tra i diversi modelli di s.r.l. come una vera trasformazione.

Siffatta ricostruzione è senza dubbio condivisibile anche alla luce delle novità introdotte con il decreto lavoro; infatti, per quanto riguarda il passaggio da s.r.l. semplificata in s.r.l. ordinaria, e viceversa, è ammissibile senza l’applicazione delle regole dettate in materia di trasformazione di cui agli artt. 2498 e ss. c.c.. le quali, viceversa, trovano applicazione in tutti gli altri casi di mutamento del tipo. Di questo avviso è l’orientamento del comitato triveneto dei notai espresso nella massima n. R.A.4 (Formalita’ per il mutamento del modello di s.r.l. semplificata – 1° pubbl. 9/2012).

L’aumento di capitale per le s.r.l. semplificate

Già in occasione dell’introduzione di questo modello societario sono stati sollevati non pochi dubbi specie con riferimento alla possibilità di estendere i richiamati limiti – ossia il divieto di conferimenti diversi dal  denaro  e l’obbligo di integrale  versamento  al  momento  della sottoscrizione  –  anche in sede di aumento  a  pagamento  del  capitale  sociale. 

In  mancanza  di una specifica disciplina in tal  senso  non  ci  resta  che  rinviare all’orientamento fatto proprio dal Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 130 del 5 marzo 2013 secondo cui

l’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di conferimenti diversi dal denaro si applicano in  tutti  i  casi  di costituzione  di s.r.l.  semplificate  che di s.r.l. a capitale ridotto.

Tale obbligo e tale divieto, tuttavia, non si applicano ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale di s.r.l. semplificate o s.r.l. a capitale ridotto, nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000 e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto.

Le operazioni di aumento di capitale in tale sotto-tipo di s.r.l., pertanto, sono interamente disciplinate dalle norme dettate per la s.r.l. “ordinaria”.

In altri termini, la richiamata massima limita il campo di applicazione dei suddetti limiti ai soli conferimenti effettuati in sede di costituzione della società e ciò risulta condivisibile anche alla luce del tenore letterale dell’art. 2463-bis, comma 2, c.c., che rinvia al solo atto costitutivo.

Pertanto, non vi è alcuno ostacolo ad un conferimento in natura in sede di aumento del capitale sociale di s.r.l. semplificata ne tanto meno è necessario che gli stessi conferimenti in denaro siano interamente versati al momento della sottoscrizione del capitale.

L’acquisizione della qualifica di socio da parte di una persona giuridica

La disciplina dettata in materia di s.r.l.s., da un lato, né tanto meno i successivi interventi legislativi in materia, dall’altro, hanno affrontato il problema dell’eventuale ingresso nella compagine sociale – successivo alla costituzione della società- di persone giuridiche, lasciando la relativa soluzione alla libera interpretazione degli operatori del diritto, con non pochi dibattiti e discordanze di vedute.

Orbene, con la comunicazione n. 3936 del 15 febbraio scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo fine alla diatriba stabilendo che non esiste alcun divieto d’ingresso nella compagine sociale da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche. Più nel dettaglio, il MISE ha precisato che, pur non potendo estendersi il divieto espresso alla fase modificativa della società, e dovendo considerarsi validi gli atti di sottoscrizione delle quote di capitale da parte di persone giuridiche, tuttavia, non può ritenersi che la società possa mantenere lo status di “semplificata”, con inevitabili ripercussioni sulla sorte della compagine sociale sotto il profilo causale e tipologico.

In particolare,

(….) È evidente che l’ingresso nel capitale sociale di soggetti differenti dalle persone fisiche fa perdere a quella S.r.l. le caratteristiche di Sr.l.  semplificata, trovando applicazione, ove non vi sia un aumento di capitale che esuberi i 9.999 euro, la previsione di cui all’art. 2463, comma 4 del Codice civile”.

In altri termini, le quote di partecipazione di una srls  possono  senz’altro essere cedute a soggetti diversi dalle persone fisiche ma, dall’ingresso nel capitale di una persona giuridica ne consegue che la società cessa lo status particolare  di  s.r.l.  semplificata  per  assumere  quello  di  s.r.l.  “ordinaria” c.d. a capitale esiguo.

Pertanto, l’organo amministrativo dovrà convocare  tempestivamente i soci per la modifica della denominazione sociale, in modo

da  cassare,  l’aggettivo  «semplificata»,  nonché  depositare  presso  il  registro delle imprese una versione aggiornata del relativo atto costitutivo. In  ogni caso,  permangono  le  agevolazioni  costituite,  in  sostanza,  dall’esenzione dagli onorari notarili, dall’imposta di bollo e dai diritti camerali al momento della costituzione della società.

Ciò chiarito, dunque, la predetta comunicazione del MISE ha, senza alcun dubbio, ribadito e, per certi versi, confermato la esigua “appetibilità” della s.r.l. semplificata che, di fatto, rimane un modello utilizzabile se non per avere accesso al modico sgravio rappresentato dalle agevolazioni operanti esclusivamente nella fase costitutiva.

Conclusioni

Dal susseguirsi delle norme illustrate, si evince che il clamore mediatico e l’enorme “sforzo normativo” tanto pubblicizzato si è risolto esclusivamente in un ulteriore intasamento burocratico/ amministrativo, creando, altresì incertezze operative e conseguenti turbative (spesso onerose) nelle scelte degli imprenditori.

Infatti, la disciplina concernente le s.r.l. semplificate (a prescindere dal susseguirsi di disposizioni modificative) è divenuta sostanzialmente superflua, a fronte dell’introduzione di un semplice ulteriore comma all’art. 2463 c.c. che consente di accedere al regime della responsabilità ridotta dei soci, nell’ambito delle s.r.l. ordinarie, con un capitale inferiore ad € 10.000,00.

Quindi l’impianto delle s.r.l. semplificate rimane più che altro una palestra per esercitazioni dottrinali e fonte di complicazione, a causa delle sovrapposizioni normative che si sono susseguite in brevissimo tempo.

Peraltro, da un punto di  vista  pratico  è  ben  possibile  includere  questo nuovo modello nell’ambito delle “società di capitali senza capitali”, alla luce anche delle rilevanti difficoltà per le stesse di ricorrere al credito bancario.

Infatti, oltre ai ben noti problemi di sottocapitalizzazione che  già caratterizzano il panorama delle s.r.l., nel caso di specie si ripropongono i medesimi dubbi emersi in occasione del debutto di questo specifico modello societario e rappresentati dalla rilevante difficoltà di ottenere  credito.

Pertanto, agli imprenditori intenzionati  ad  avvalersi  di  questo  nuovo modello societario, nonostante le numerose modifiche apportate con il decreto lavoro, non resta altro che ricorrere a garanzie di natura personale, con la conseguenza che il risparmio iniziale andrà necessariamente reinvestito in società ai fini della sopravvivenza ed operatività della medesima.

Leggi anche: La costituzione online della SRL e della SRLS

30 aprile 2016

Claudio Sabbatini

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