SRL semplificata: statuto e atto costitutivo non sono modificabili

l’interpretazione è stata restrittiva: chi costituisce una SRL semplificata può adottare solo lo statuto standard previsto dal Ministero!

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto, con nota n.6404 del 15 gennaio 2014, ad un interessante quesito, in merito alla costituzione di una SRL semplificata. Per il Ministero il modello standard di atto costitutivo/statuto della SRL semplificata non può essere oggetto di modifiche; la motivazione è da ricercare nel fatto che occorre evitare una sovrapposizione tra le due tipologie di società e cioè la SRL semplificata e quella ordinaria, con capitale inferiore a 10.000 euro.

Il quesito è posto, al Ministero dello Sviluppo Economico, da uno studio professionale che sarebbe intenzionato a costituire, per dei suoi clienti, una SRL semplificata; in una precedente risposta il Ministero aveva fatto presente che l’integrabilità dell’atto costitutivo standard era possibile, tuttavia, poiché il legislatore ha successivamente apportato nuove modifiche alla disciplina della SRL semplificata il dubbio è relativo al fatto che tale opportunità sia, o meno, ancora valida.

La SRL semplificata a capitale ridotto dopo le modifiche

Con i commi da 13 a 15-ter dell’art. 9 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, conv. con L. 9 agosto 2013, n. 99 (c.d. D.L. “Lavoro”), è stata modificata la disciplina delle S.r.l..

Oggetto d’intervento è stato sia l’art. 2463-bis c.c., riguardante la S.r.l. “semplificata”, sia l’art. 44, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ad oggetto la S.r.l. a capitale ridott”. Nuove regole sono state, inoltre, introdotte per le S.r.l. ordinarie in merito ai conferimenti iniziali, essendo venuto meno l’obbligo di eseguire presso una banca (ora all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo) il versamento del 25% dei conferimenti in denaro e dell’intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, del loro intero ammontare. Proprio tale ultima modifica rischia però di complicare anziché semplificare la vita agli operatori, tanto che sul punto è intervenuto il Consiglio Nazionale del Notariato, con Nota del 4 settembre 2013, dando un’indicazione di quali debbano essere d’ora in poi i mezzi di pagamento da indicare nell’atto per il versamento dei c.d. centesimi.

La disciplina della S.r.l. semplificata è stata introdotta per mezzo dell’art. 3, c. 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. Tale variante alla S.r.l. ordinaria trova la sua ratio nell’incentivazione dell’imprenditoria giovanile, tanto che i suoi soci ab origine potevano essere solo persone fisiche di età inferiore ai trentacinque anni e l’amministrazione non poteva essere affidata a soggetti esterni alla compagine sociale. Il comma 13, dell’articolo 9, del D.L. n. 76/2013, interviene eliminando proprio questi due vincoli, prevedendo altresì l’inderogabilità delle clausole del modello di statuto standard tipizzato di cui al D.M. 23 giugno 2012, n. 138. A seguito delle citate modifiche, la S.r.l. semplificata può essere costituita con contratto, ovvero con atto unilaterale, da persone fisiche di qualunque età. Resta fermo il divieto di far partecipare alla S.r.l. semplificata soggetti diversi dalle persone fisiche, come ad esempio altre società; tale divieto è motivato dal fatto che la S.r.l. semplificata deve rimanere soprattutto un “vettore” per la facilitazione dell’ingresso nel mondo dell’imprenditoria da parte dei giovani, come peraltro dimostra anche il comma 4-bis, dell’articolo 44 del D.L. n. 83/2012, il quale dispone, al fine di favorire l’accesso dei giovani imprenditori al credito, la promozione di un accordo tra il MEF e l’ABI per la fornitura di credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intraprendano attività imprenditoriali attraverso la costituzione di S.r.l. semplificate.

A seguito delle novità in commento, non è comunque inibita la possibilità alle società e gli enti diversi dalle persone fisiche di costituire S.r.l. con capitale inferiore agli € 10.000,00: la norma di riferimento però non è quella dell’art. 2463-bis c.c. in materia di S.r.l.s., ma quella dei neo introdotti commi 4 e 5, dell’art. 2463 c.c.

Il Legislatore è intervenuto in maniera radicale sulla disciplina della S.r.l. a capitale ridotto di cui all’art. 44, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134: sono stati soppressi i primi quattro commi di tale articolo, lasciando in vita solo il comma 4-bis che, a seguito delle modifiche in commento disciplina la facilitazione dell’accesso al credito, non più delle società a capitale ridotto, bensì delle S.r.l.s. partecipate da giovani imprenditori di età inferiore ai trentacinque anni. D’altro canto sono stati aggiunti i commi 4 e 5 all’art. 2463 c.c., per effetto dei quali, dallo scorso 23 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione, in tutte le S.r.l.:

  • l’ammontare del capitale sociale può essere determinato in misura inferiore agli euro 10.000,00, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati per intero nelle mani delle persone cui è affidata l’amministrazione;

  • ove il capitale per effetto di quanto sopra sia determinato in misura inferiore agli euro 10.000,00, cambia la regola di accantonamento degli utili alla riserva legale di cui all’art. 2430 c.c.: in luogo dell’ordinario 5%, occorre accantonare ogni anno a tale riserva il venti per cento degli utili netti risultanti in bilancio, fino a che tale riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale sociale, l’ammontare di euro 10.000,00. La riserva così formata potrà essere utilizzata solo per imputazione a capitale ovvero per copertura di perdite: in quest’ultimo caso, in presenza di perdite per effetto delle quali l’importo del capitale e della riserva legale scenda sotto la soglia degli euro 10.0000,00, occorre procedere al reintegro della riserva legale mediante l’accantonamento per quinti di cui supra.

Per effetto delle citate modifiche la disciplina della S.r.l. a capitale ridotto è stata di fatto trasfusa all’interno della normativa generale, non costituendo più un corpo di norme autonomo rispetto alla disciplina contenuta nel codice civile. Immediata conseguenza è che le nuove S.r.l. a capitale ridotto non soffrono più le limitazioni di cui al D.L. n. 83/2012: la compagine societaria è ora aperta anche a soggetti diversi dalle persone fisiche e negli atti e nella corrispondenza non deve più apparire la dicitura “società a responsabilità limitata a capitale ridotto”.

L’unica vera variante alla S.r.l. ordinaria è costituita dalla S.r.l.s. di cui all’art. 2463-bis c.c., mentre sarà possibile costituire S.r.l. ordinarie anche con capitale sociale inferiore agli euro 10.000,00.

Cosa risponde il Ministero

Per i tecnici del Ministero dello Sviluppo Economico, alla luce delle ultime modifiche attuate dal legislatore, il nuovo comma 3, dell’articolo 2463-bis è finalizzato a far si che il modello standard di atto/costitutivo della SRL semplificata non possa essere oggetto di modifiche (ad eccezione di quelle indispensabili per rendere il modello coerente con la legge notarile).

La finalità introdotta dal legislatore è proprio quella, osserva il Ministero, di evitare una sovrapposizione tra la SRL semplificata e la SRL ordinaria, con capitale inferiore a 10.000 euro.

Su tale questione occorre rilevare quanto indicato dalla Studio notarile n.892/2013, dal titolo le “Nuove S.r.L.”. Per il notariato una delle questioni più dibattute su tale novità è quella che ha riguardato la possibilità di integrare, o meno, lo statuto standard tipizzato delle SRL semplificate, il cui contenuto, definito nella tabella allegata al d.m. 138/2012, è stato oggetto di critiche da parte della dottrina a causa delle lacune che lo caratterizzano; l’introduzione da parte del D.L. 76/2013 della previsione di cui al comma 3, dell’articolo 2463-bis, c.c., secondo cui le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, sembra escludere per lo studio del notariato, che l’atto costitutivo della SRL semplificata possa avere un contenuto diverso da quello stabilito dall’art. 2463-bis, c. 2, al quale deve conformarsi il modello standard di cui al regolamento ministeriale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico rileva come indipendentemente dalle considerazioni di ordine logico-sistematico, anche nel regime previgente il D.L. 76/2013, non si è mai posto il dubbio che le clausole del modello standard di atto costitutivo/statuto fossero inderogabili, risultando incerto solo se detto modello potesse essere integrato mediante clausole aggiuntive; se il legislatore è intervenuto con una norma così specifica su tale aspetto è per rafforzare il criterio dell’immodificabilità dell’atto costitutivo/statuto della SRL semplificata.

19 febbraio 2104

Federico Gavioli