La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull’ordine di impiego delle riserve del netto per la copertura di perdite, si tratta sempre di un momento critico nelle decisioni societarie.
Alcune note su giurisprudenza e dottrina prevalenti.
Copertura delle perdite di esercizio con riserve distribuibili
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la copertura di perdite di esercizio possa avvenire con l’utilizzo di riserve non distribuibili di cui all’art. 2426, n. 4 del codice civile, ultimo periodo (riguardante la valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate secondo il criterio del patrimonio netto o equity method).
Tale compensazione deve però avvenire sulla base di un preciso ordine successivo, il quale comporta l’imputazione delle perdite secondo una progressione rigida: dalle riserve meno vincolate e più disponibili alle riserve più vincolate e, quindi, meno disponibili, e cioè secondo un ordine che tenga conto del grado potestativo con cui l’assemblea dei soci può deliberarne la destinazione ai soci.
Nella citata sentenza viene operato un richiamo alle pronunce della Cassazione 17 novembre 2005, n. 23269 e 2 febbraio 2007, n. 8221, per le quali:
“le riserve sono destinata a costituire un presidio avanzato del capitale sociale per cui i diversi strati del netto, essendo progressivamente più vincolati a garanzia dei creditori, possono e devono subire le decisioni dei soci in un ordine che scala dalle meno vincolate alle più vincolate, restando preclusa ai soci la possibilità di far gravare le perdite sul netto più vincolato, sino a quando esistono parti del medesimo meno irrigidite o non vincolate”.
Si tratta per la Cassazione di un principio posto a tutela di un interesse generale che sopravanza quello del singolo socio, in quanto si raccorda con la protezione dell’affidamento che i terzi connettono sulla consistenza del capitale sociale, che non può essere eroso prima che non siano state consumate le altre poste del patrimonio netto, secondo il predetto ordine di progressiva minore disponibilità.
Le riserve da rivalutazione
Prima di analizzare la specifica riserva indistribuibile ex art. 2426, comma 1, n. 4 e le sue particolari dinamiche