L’Unione Europea è intervenuta imponendo che gli Stati membri inseriscano, entro il prossimo 1° agosto 2021, nella propria normativa nazionale, delle regole che consentano, in alternativa a quella attuale, la costituzione online delle SRL e della SRLS.
Le direttive dell’Unione Europea: premessa
Prima di scendere nel vivo della questione relativa alla costituzione online di srl e srls, soffermiamoci sul funzionamento delle direttive comunitarie.
E’ opportuno rammentare quale sia l’effetto di una Direttiva della Unione Europea sulla legislazione degli Stati membri e, di conseguenza, sull’Italia.
Ebbene, la Direttiva ha come intento quello di obbligare gli Stati membri a legiferare, secondo proprie modalità, al fine di recepire, nella propria legislazione, gli obiettivi che la stessa Direttiva vuole perseguire.
Naturalmente, il legislatore nazionale si servirà di propri strumenti giuridici e, quindi, in propria libertà e secondo la normativa nazionale, al fine di porre la propria legislazione in sintonia con le disposizioni comunitarie.
E’ utile, inoltre, tener presente che, differentemente dalla Direttiva di cui sopra, il Regolamento è, al contrario, un provvedimento legislativo europeo che viene integralmente “assorbito” nella legislazione nazionale.
Per concludere, la Direttiva, pur essendo un atto vincolante, deve essere dapprima recepita nella legislazione nazionale con una normativa nazionale per raggiungere un certo risultato, laddove il Regolamento entra direttamente nella legislazione nazionale per essere direttamente applicata dalla comunità locale.
Costituzione di srl: la procedura attuale
La costituzione di una SRL, attualmente, richiede, come unica strada percorribile, la presenza fisica dei soci (la procura, che taluno può rilasciare ad altra persona, conferma l’esigenza della presenza fisica) presso lo studio notarile, perché il notaio[1] (per la redazione dell’atto pubblico) predisponga lo statuto, anche sulla base dei desiderata dei clienti e, in particolare, modulandolo, in ragione tra l’altro dell’oggetto sociale, dell’attribuzione dell’amministrazione ad un solo soggetto ovvero ad un consiglio di amministrazione (normalmente, si preferisce considerare ambedue le ipotesi per rendere lo statuto autosufficiente nel caso di mutamento di scelta da parte della società) e inserendo, nello stesso, tutti gli elementi richiesti dall’art. 2463 c.c..
Il capitale, se inferiore a € 10.000, con un minimo di € 1, deve essere versato in danaro per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione.
A questo tipo di società, con contratto o con atto unilaterale, possono partecipare persone fisiche e/o persone giuridiche.
Per la SRLS, il successivo art. 2463-bis c.c. cons