I limiti della SRL semplificata

La SRL semplificata non va considerata solo una SRL che costa meno in fase di costituzione bensì rappresenta una forma societaria propria, che propone delle limitazioni strutturali molto forti: ecco qui una approfondita analisi di tutti i limiti di tale tipologia societaria (a cura Cesare Vocaturo)

L’art. 2463-bis c.c. (introdotto dall’art. 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27) prevede la possibilità di costituire una società di capitali nelle forme della società a responsabilità limitata ma con alcune semplificazioni nella struttura organizzativa e patrimoniale.

 

La SRL semplificata

Due aspetti occorre, preliminarmente, evidenziare:

– il primo (che i più non hanno colto) è che la srl semplificata non è una srl normale con costi di costituzione ridotti, ma una srl con facoltà e funzionalità ridotte rispetto alla srl ordinaria dove le riduzioni dei costi di costituzione (esenzione da diritto di bollo e di segreteria ed esclusione di onorari notarili) sono solo un’agevolazione per coloro che vogliono utilizzare tale forma di società semplificata (rectius: con facoltà ridotte);

– il secondo è che non è più il capitale minimo a distinguere la srl ordinaria da quella semplificata, in quanto con l’introduzione del nuovo quarto comma dell’art. 2463 del codice civile (ad opera dell’art. 9, comma 15 ter, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazione, in legge 9 agosto 2013, n. 99), anche la srl ordinaria può avere un capitale minimo di 1 Euro, senza però le limitazioni della srl semplificata e senza le agevolazioni nei costi di costituzione.

In definitiva la srl semplificata è caratterizzata dalle proprie limitazioni strutturali, che la rendono un format ottimale per tutti coloro che, pur volendo che per le obbligazioni sociali risponda soltanto la società e non anche il socio con il proprio patrimonio (art. 2462 c.c.), non hanno bisogno di pattuizioni particolari nella regolamentazione sociale (è, quindi, una valida alternativa all’impresa individuale ed alle società di persone, se si accettano i maggiori costi annuali di gestione della srl), mentre risulta inidonea per coloro che richiedono una struttura sociale più complessa e costruita su misura per le loro esigenze nonché per coloro che devono avvalersi di agevolazioni o altre provvidenze previste da normative speciali che richiedono l’introduzione di clausole ad hoc negli atti costitutivi e negli statuti.

Esaminiamo, quindi, le limitazioni della srl semplificata, che possono distinguersi in due categorie: A) limitazioni testuali previste nell’articolo 2463-bis del codice civile; B) limitazioni derivanti dalla “inderogabilità” del modello standard approvato dal Ministero della Giustizia.

 

A) Limitazioni testuali

A.1) I soci

Soci della srl semplificata possono essere solo persone fisiche, con esclusione quindi di ogni soggetto non fisico (persone giuridiche, soggetti giuridici ed enti di qualsiasi natura); non è, invece, più di ostacolo l’età dei soci in quanto, seppur la srl semplificata sia inizialmente nata come format rivolto solo agli under 35, è stata successivamente estesa a soci di qualunque età.

A.2) Natura dei conferimenti

I conferimenti devono farsi esclusivamente in denaro (con integrale versamento in sede di costituzione) con un limite massimo di Euro 9.999,99 e sono esclusi conferimenti in natura (di beni o di servizi o di crediti).

 

B) Limitazioni derivanti dalla “inderogabilità” del modello standard (valide fintanto che non sarà approvato un diverso modello da parte del Ministero della Giustizia)

B.1) Finanziamenti dei soci

La disciplina della srl semplificata non pone alcun limite di ammissibilità al finanziamento “in conto capitale” da parte dei soci, in quanto si tratta in realtà di un versamento eseguito dai soci e acquisito definitivamente dalla società, che non è tenuta a pagare alcun interesse e senza obbligo di restituzione al socio “finanziatore”.

E’, invece, fortemente discutibile la compatibilità della disciplina della srls con la disciplina dei finanziamenti ordinari dei soci in favore della società.

Preliminarmente è necessario ricordare che:

A) l’articolo 11 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) prevede:

“1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all’attività ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro”;

B) gli articoli 130 e 131 del Testo Unico Bancario assoggettano a sanzione penale l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico effettuata in violazione del predetto art. 11;

C) la delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 19 luglio 2005, n. 1058, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006 (che ha sostituito la precedente delibera del 3 marzo 1994) prevede tre requisiti perché le società possano raccogliere risparmio tra i soci senza che ciò configuri attività vietata ai sensi del Testo Unico Bancario, ed in particolare prevede all’articolo 6:

“1. Le società possono raccogliere risparmio presso soci, con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari, purché tale facoltà sia prevista nello statuto. Resta comunque preclusa la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

2. Le società diverse dalle cooperative possono effettuare la raccolta di cui al comma 1 esclusivamente presso i soci che detengano almeno il 2 per cento del capitale sociale risultante dall’ultimo bilancio approvato e siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Per le società di persone tali condizioni non sono richieste.”

In base alla disciplina appena ricordata, si può sostenere che le srl semplificate:

a) possono rispondere sicuramente ai due requisiti previsti al secondo comma della delibera del CICR del 2005, e cioè la raccolta di finanziamenti da soci che detengano almeno il 2% del capitale sociale e che siano iscritti nel libro soci (oggi per le srl sostituito dall’iscrizione nel registro delle imprese) da almeno 3 mesi;

b) possono anche determinare se il finanziamento sia a titolo gratuito o a titolo oneroso, dato che tale requisito viene stabilito nel contratto di finanziamento o nello scambio di corrispondenza tra il socio e la società;

c) non hanno il terzo ed essenziale requisito previsto al primo comma della delibera CICR e cioè l’espressa previsione nello statuto (rectius atto costitutivo) della facoltà di raccolta dei finanziamenti dai soci.

Ne consegue che, fintanto che non verrà modificato il modello standard delle srls, per tale tipo di società dovrebbe essere preclusa la possibilità di essere regolarmente finanziata dai soci, in quanto tale comportamento configurerebbe una illecita raccolta del risparmio tra i soci stessi, mentre dovrebbe ritenersi lecito un unico, occasionale, e di norma iniziale, finanziamento dei soci.

 

B.2) Organo amministrativo

Anche se ad oggi è venuta meno la previsione dell’art. 2463-bis che escludeva espressamente la possibilità di affidare l’amministrazione a terzi non soci, l’eliminazione dell’originario limite ha reso ora applicabile (per il rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 2463-bis) l’ordinaria disciplina delle srl che all’art. 2475 c.c. prevede che l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo”; ne consegue che, seppure sia ipotizzabile la nomina di amministratori estranei in sede di costituzione, non è invece ipotizzabile la nomina successiva dato che l’atto costitutivo non può prevede tale possibilità.

Inoltre è possibile solo nominare un amministratore unico o un consiglio di amministrazione classico, mentre è esclusa la possibilità di affidare l’amministrazione disgiuntamente o congiuntamente a più persone, in quanto tale ipotesi richiede una espressa previsione dell’atto costitutivo (art. 2475, comma 3, c.c.).

 

B.3) Quote di partecipazione – Diritti particolari

Le partecipazioni dei soci non possono essere determinate in misura diversa da quella proporzionale al conferimento.

Non è possibile prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili (art. 2468 c.c.).

 

B.4) Trasferimento delle partecipazioni

Non è possibile prevedere l’intrasferibilità delle quote sociali, né si possono prevedere clausole di prelazione o di gradimento; ne consegue che le quote della srl semplificata sono sempre liberamente trasferibili senza neppure un diritto di prelazione degli altri soci (art. 2469 c.c.).

Non sarà neanche possibile prevedere le limitazioni al trasferimento delle quote talvolta richiesti da norme nazionali o regionali che pretendono l’immutabilità della compagine sociale per un determinato periodo successivo all’attribuzione di particolari agevolazioni.

 

B.5) Recesso ed esclusione del socio

Non è possibile prevedere cause di recesso ulteriori rispetto a quelle legali (art. 2473 c.c.) né prevedere alcuna causa di esclusione (art. 2473-bis c.c.).

 

B.6) Decisioni dei soci e degli amministratori

Non è possibile:

– adottare decisioni dei soci (art. 2479, comma 3, c.c.) e degli amministratori (art. 2475, comma 4, c.c.) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;

– attribuire ai soci competenze ulteriori rispetto a quelle previste dal secondo comma dell’art. 2479 (art. 2479, comma 1, c.c.), né prevedere maggioranze diverse da quelle legali (art. 2479, ultimo comma, e 2479-bis, comma 3, in base al quale l’assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale);

– prevedere modi di convocazione dell’assemblea dei soci diversi rispetto alla lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’assemblea (art. 2479-bis, comma 1, c.c.) ;

– limitare il rilascio di deleghe da parte dei soci per la partecipazione in assemblea (art. 2479-bis, comma 2, c.c.);

– riunire l’assemblea in luoghi diversi dalla sede sociale (art. 2479-bis, comma 3, c.c.); ne consegue che ogni assemblea sociale (sia verbalizzata da notaio che non) non potrà tenersi al di fuori della sede sociale stessa (ad esempio non potrà tenersi presso lo studio del notaio o presso lo studio del commercialista), a meno che non si interpreti l’espressione “sede sociale” come riferita al Comune della sede e non solo al luogo fisico dove è stabilita la sede stessa, ma anche in tal caso la riunione potrà tenersi in luogo diverso dall’indirizzo della sede ma sempre nello stesso Comune (ad esempio presso un notaio o un commercialista con studio nel Comune della sede legale);

– delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale (art. 2481 c.c.) o la decisione della fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede il 90% o tutte le azioni o le quote della prima (artt. 2505 e 2505-bis c.c.);

– prevedere che l’aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione direttamente a terzi bypassando il diritto di opzione dei soci (art. 2481-bis, comma 1, c.c.);

– derogare, in sede di riduzione del capitale sociale per perdite, all’obbligo del deposito di copia della relazione degli amministratori e delle osservazioni dell’organo di controllo nella sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea (art. 2482-bis, comma 2, c.c.).

 

B.7) Rappresentanza della società

Non sono prevedibili limitazioni ai poteri degli amministratori (art. 2475-bis c.c.).

 

B.8) Responsabilità degli amministratori

Non è possibile prevedere modifiche alla disciplina legale della rinunzia o transazione all’azione di responsabilità contro gli amministratori (art. 2476, comma 4, c.c.).

 

B.9) Organo di controllo

Non è possibile prevedere un organo di controllo facoltativo al di fuori dei casi di obbligatorietà previsti per legge (art. 2477, comma 1, c.c.).

 

B.10) Approvazione del bilancio

Non è possibile prevedere un termine per l’approvazione del bilancio inferiore a 120 giorni né la proroga di 60 giorni (artt. 2478-bis e 2364 c.c.).

 

B.11) Titoli di debito

Non è possibile emettere titoli di debito (art. 2483 c.c.).

 

B.12) Scioglimento della società

Non è possibile prevedere cause di scioglimento ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 2484, comma 1, c.c.

 

B.13) Integrazioni e modificazioni dell’atto costitutivo

Vista l’inderogabilità del modello standard, non è possibile prevedere alcuna integrazione all’atto costitutivo seppure richiesta da normative nazionali, regionali o comunitarie per l’accesso ad determinate attività o agevolazioni, che quindi rimarranno precluse a chi avrà adottato la forma della srl semplificata, salvo che tali integrazioni non riguardino la denominazione (dove unitamente alla locuzione per esteso “società a responsabilità limitata semplificata” può essere utilizzata qualsiasi espressione non vietata per legge) o l’oggetto sociale.

 

B.14) Impresa sociale

La legge n. 155/72006 ha previsto la possibilità di costituire società prive dello scopo di lucro (c.d. impresa sociale) ma a tal fine la normativa prevede varie integrazioni obbligatorie agli atti costitutivi (es. specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali – art. 8; facoltà che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l’assemblea dei soci – art. 9; nomina dell’organo di controllo – art. 11; forme di coinvolgimento dei lavoratori – art. 12). Non potendo, però, integrare l’atto costitutivo della srl semplificata come richiesto dalla legge n. 155/2006 deve conseguentemente escludersi l’utilizzo di tale forma sociale per la costituzione di una impresa sociale.

 

B.15) Start-up innovativa

Gli articoli dal 25 al 32 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221, hanno previsto una particolare disciplina di favore per le società che abbiano come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Per accedere a buona parte di tale disciplina di favore e per l’iscrizione nella speciale sezione del registro delle imprese basta il possesso di determinati requisiti in capo ai soci nonché di determinati requisiti in ordine all’attività da svolgere, senza un’espressa necessità di particolari previsioni nei patti dell’atto costitutivo diversi dall’oggetto sociale (l’unico dubbio può sorgere sul fatto che l’espresso divieto di distribuire utili previsto dalla normativa debba, nel silenzio della normativa stessa, essere o meno previsto nell’atto costitutivo).

E’ d’obbligo evidenziare che la disciplina delle start-up prevede la possibilità di clausole statutarie idi favore (quali la possibilità di creare categorie di quote fornite di diritti diversi e di determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile; la possibilità di creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; la possibilità di prevedere, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile), ma tali previsioni sono solo eventuali e facoltative, per cui si può essere start-up innovativa pur in assenza di esse.

In conclusione si può sostenere la possibilità di costituire start-up innovative in forma di srl semplificata (sempre che non risulti obbligatorio indicare nell’atto costitutivo il divieto di distribuire utili)), ma solo rinunziando ad alcuni degli strumenti che la legge espressamente mette a disposizione delle start-up, in quanto detti strumenti, richiedendo l’espressa previsione di clausole ad hoc negli atti costitutivi, potranno essere utilizzati solo dalle srl ordinarie.

 

9 ottobre 2014

Cesare Vocaturo