Redditometro: la sentenza favorevole copre altre annualità

in caso di accertamento da redditometro, il giudicato favorevole al contribuente per un’annualità ha valore anche sulle altre annualità purché i presupposti siano i medesimi

In caso di accertamento da redditometro, il giudicato favorevole al contribuente per un’annualità ha valore anche sulle altre annualità purché i presupposti siano i medesimi.

Il principio è contenuto nella sent. n. 943/2016 della Corte di Cassazione da cui emerge che quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto il medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con decisione passata in giudicato, il successivo accertamento fondato sullo stesso elemento (notevole incremento patrimoniale) deve ritenersi nullo.

Il redditometro è un istituto applicato ai fini accertativi dall’ufficio finanziario e disciplinato dall’articolo 38, D.P.R. 600/1973. Con Decreto Ministeriale 16 settembre 2015 sono state introdotte le nuove disposizioni in materia di accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche per gli anni d’imposta a partire dal 2011. Con il suddetto Decreto sono entrate in vigore (25/09/2015) le nuove regole operative del c.d. redditometro, che hanno fatto propri i principi espressi dal Garante della privacy. Ai fini dell’applicabilità di questo nuovo strumento accertativo l’Agenzia delle entrate deve verificare uno scostamento maggiore del 20%. tra quanto dichiarato e quanto accertato

Nel caso di specie il contribuente ha proposto distinti ricorsi su due accertamenti fondati su presunzioni derivanti dall’applicazione del redditometro su annualità differenti. Nei ricorsi lo stesso contribuente ha affermato che gli investimenti finanziari provenivano dal padre, allegando la documentazione bancaria. Per il primo ricorso la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell’ufficio finanziario avverso la sentenza della CTR che aveva annullato l’avviso di accertamento, divenendo tale sentenza definitiva con il passaggio in giudicato. Con il secondo ricorso avverso l’ultima annualità la CTR ha confermato la pretesa dell’ufficio e il contribuente ha proposto ricorso per cassazione invocando che la Corte di uniformasse al giudicato che si era consolidato sul precedente anno di imposta

I giudici di legittimità hanno ritenuto che la decisione passata in giudicato (n. 7707/2013) non era sottoposta ad alcun termine, essendo il suo accertamento finalizzato ad evitare il formarsi di giudicati contrastanti. Confermando la sentenza di annullamento della CTR, la predetta sentenza n. 7707/2013 ha affermato le motivazioni riguardanti lo stesso presupposto dell’avviso di accertamento oggetto del caso di specie, atteso che la rideterminazione del reddito del contribuente per la diversa annualità risulta fondato sul medesimo elemento ossia il rilevante investimento patrimoniale, distribuito su più annualità. Pertanto la prova contraria proposta dal contribuente, idonea a superare l’elemento presuntivo posto dall’ufficio per la rideterminazione del reddito, ha efficacia di “giudicato esterno” anche per l’altra annualità, oggetto del presente giudizio.

La Suprema Corte ha accolto, quindi, il ricorso del contribuente in considerazione dell’efficacia preclusiva del rilevato giudicato esterno

Il tema oggetto della presente sentenza, ossia se l’’accertamento circa un determinato periodo d’imposta contenuto in una sentenza passata in giudicato possa estendersi, ha costituito oggetto di interesse sia per la giurisprudenza che la dottrina che hanno affrontato più volte circa l’efficacia dell’art. 2909 c.c., secondo cui “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti” anche ad altri periodi (c.d. efficacia esterna del giudicato) al di fuori del giudizio che ha dato luogo alla sentenza passata in giudicato. 1

Note giurisprudenziali

Cass. n. 19044/2014

Nel giudizio tributario l’efficacia del giudicato esterno di cui all’art. 2909 c.c. presuppone che il tributo oggetto dei separati giudizi sia lo stesso. Nel processo tributario l’efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardino tributi diversi, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto ovvero scaturisca dalla medesima indagine di fatto.

Cass. 6 agosto 2014, n. 17688

La capacità espansiva del giudicato tributario può operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a più periodi d’imposta, assumono carattere permanente, sicché la situazione già accertata nel precedente giudizio non può formare oggetto di valutazione diversa, ove non mutano gli elementi di fatto e di diritto preesistenti, mentre non si può chiedere l’ultrattività per un’annualità diversa allorché questa postula l’accertamento di ulteriori e diversi presupposti e condizioni di fatto.

CTR Catanzaro n. 1050/2014

Il giudicato che si forma nel processo tributario non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato, possedendo una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti.

2 aprile 2016

Enzo Di Giacomo