Non sempre il fondo patrimoniale è in frode ai creditori

il fondo patrimoniale è uno strumento di tutela del patrimonio familiare al servizio dei bisogni della famiglia: l’istituzione di un fondo patrimoniale non implica necessariamente un atto in frode ai creditori, in particolar modo in frode alle pretese del creditore Fisco!

giustizia2_immagineCon la sentenza n. 9154 del 4 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha dato una precisa chiave di lettura della normativa sul fondo patrimoniale, escludendo che la costituzione di un fondo patrimoniale successivamente alla notifica di accertamento, in presenza di ulteriori beni idonei a costituire adeguata garanzia per il credito fiscale, costituisca reato penale, facendo venir meno l’equiparazione, anche psicologica, (che la costituzione del fondo patrimoniale) sia sempre atto preordinato alla fraudolenza.

Il reato

L’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

La difesa

Nel caso di specie, secondo la difesa, la costituzione del fondo patrimoniale non potrebbe di per sé essere qualificata come atto fraudolento, in mancanza di concreti elementi in tale senso. In particolare, la difesa evidenzia, sul punto, che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che l’indagato aveva altri beni, di valore rilevante, che erano rimasti estranei al fondo patrimoniale e che sarebbero stati sufficienti comunque a soddisfare le pretese del fisco.

La sentenza

Per la Corte, “dalla formulazione della disposizione si desume che costituisce elemento costitutivo del reato l’idoneità delle simulate alienazioni o degli atti fraudolenti commessi sui propri o sugli altrui beni a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva. E l’idoneità degli atti deve essere valutata in concreto, sia con riferimento alla natura, sia con riferimento all’oggetto degli stessi”.

Secondo i massimi giudici, a fronte di un fondo patrimoniale costituito ex art. 167 c.c., per fare fronte ai bisogni della famiglia, è necessario accertare, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, che nell’operazione posta in essere sussistano gli elementi costitutivi della sottrazione fraudolenta: “il processo di merito deve dunque individuare quali siano gli aspetti dell’operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale allo scopo di evitare il pagamento del debito tributario. E non è ipotizzabile una sostanziale inversione dell’onere della prova, sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l’elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore. Infatti, la scelta dei coniugi di costituire il fondo rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico e delle esigenze del nucleo familiare, dovendosi escludere le sole esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (sez. 3, 4 aprile 2012, n. 40561). A ciò deve aggiungersi, sia sotto il profilo della idoneità degli atti a pregiudicare l’esecuzione coattiva, sia sotto il profilo della prova della sussistenza del dolo specifico di frode, la necessità di dimostrare che la costituzione del fondo patrimoniale abbia in concreto messo in pericolo la garanzia patrimoniale. Ne consegue che qualora – come nel caso di specie – la difesa abbia prospettato in sede cautelare l’esistenza di beni non inclusi nel fondo e di un valore tale da costituire adeguata garanzia, il giudice ha l’onere di fornire una pur sommaria motivazione sulla ragione per cui la costituzione del fondo rappresenterebbe, in ogni caso, uno strumento idoneo a rendere più difficoltoso il recupero del credito erariale”.

Brevi note

La riforma del diritto di famiglia del 1975 ha introdotto, nell’ordinamento legislativo italiano, il fondo patrimoniale e regolamentato negli artt. 167 e ss. c.c..

Il fondo patrimoniale è, quindi, quel complesso di beni destinati a garantire e soddisfare le obbligazioni contratte per le necessità ed i bisogni della famiglia, senza che per questo diventi un autonomo soggetto giuridico, titolare diretto degli obblighi e dei diritti stabiliti dalla legge.

Il fondo patrimoniale si struttura, quindi, col vincolo di destinazione apposto su determinati beni o sui diritti a questi connessi, in forza del quale gli stessi formano un “patrimonio di destinazione” i cui frutti sono diretti al soddisfacimento delle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia.

Giammai il fondo patrimoniale diventa proprietario dei beni, poiché la proprietà spetta ai coniugi ovvero al solo coniuge che lo ha costituito, riservandosi l’esclusiva proprietà dei beni ivi inclusi.

Ai fini dell’esecuzione forzata sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale, l‘art. 170 c.c. pone precisi limiti all’esercizio di questa azione, in forza dei quali il creditore non può richiedere l’esecuzione forzata quando:

– il debito sia stato contratto per bisogni estranei alla famiglia;

– il creditore stesso sia stato a conoscenza dell’estraneità dell’obbligazione ai bisogni familiari.

Se in alcuni casi il fondo patrimoniale è stato utilizzato per resistere fraudolentemente all’azione del Fisco1, tuttavia l’istituto non nasce con questo scopo. Anzi nasce come strumento di “protezione” della famiglia”.

E la sentenza che abbiamo il piacere di annotare, con particolare attenzione, ha guardato al fenomeno nel suo complesso.

 

24 marzo 2016

Luca Bianchi e Marco Giorgetti

1 Ricordiamo che con la sentenza 16 ottobre 2012, n. 40561, la Corte di Cassazione ha confermato che il fondo patrimoniale (ferma la sussistenza di determinati requisiti) può costituire un atto di natura fraudolenta, allo scopo di sottrarre garanzie patrimoniali al Fisco. “Sotto il profilo dell’offensività, ritiene questa Corte di dovere dare una lettura della disposizione di legge più coerente con il sistema, sottolinenando (‘importanza dell’accertamento dell’idoneità della condotta alla luce dell’elemento finalistico compreso nella previsione del dolo specifico”. E tuttavia la sentenza ribadisce la necessità, per i giudici del merito, di compiere una verifica degli elementi probatori raccolti nonché la necessità che essi siano in grado di illuminare la finalità degli atti dispositivi posti in essere dal suo autore, in modo da interpretare correttamente la sussistenza o meno del carattere fraudolento dell’operazione, che tale è valutato proprio in ragione dello scopo di sottrazione avuto di mira nel tracciato delittuoso compiuto dall’agente. Nello specifico il fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., può essere costituito “per far fronte ai bisogni della famiglia“; è necessario accertare, pertanto, che nell’operazione posta in essere sussistano gli elementi costitutivi del reato di sottrazione fraudolenta: “il processo … deve individuare quali siano gli aspetti dell’operazione economica che dimostrino la strumentalizzazione della causa tipica negoziale o, se si vuole, l’abuso dello strumento giuridico, posto in essere al solo scopo di evitare il pagamento del detrito tributario e quindi la sua portata fraudolenta. Non è infatti ipotizzabile l’inversione dell’onere della prova sul presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l’elemento materiale della sottrazione del patrimonio del debitore (come potrebbe essere ritenuto ad una prima lettura della decisione Sez. 3, n. 38925, 10/6/2009, dep, 7/10/2009, Ginanni, non mass., che ebbe ad occuparsi del tema). Difatti, la scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico familiare, secondo quanto enucleato anche dalla giurisprudenza civile, che ha ricompreso tra i bisogni della famiglia tutte quelle esigenze volte al suo pieno mantenimento ed al suo armonico sviluppo nonché al potenziamento della sua capacita lavorativa, dovendosi invece escludere le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. Viceversa, quando sia stata dimostrata l’idoneità dell’istituzione dello specifico fondo patrimoniale ad ostacolare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria (Sez. 3, n. 23988 del 5/5/2011, dep. 15/6/2011, Pascone, Rv 250646), tale strumento giuridico finisce per costituire uno dei vari mezzi (per quanto formalmente ed apparentemente legittimo) di sottrazione del patrimonio alla garanzia di adempimento del debito contratto con il Fisco”.