IRAP senza raddoppio dei termini

la disciplina del raddoppio dei termini (derivante dalla contestazione di reati trbutari) non si applica agli accertamenti relativi all’IRAP, parola di Cassazione

Con la sentenza n. 4775 dell’11 marzo 2016, in maniera sintetica, la Corte di Cassazione ha affermato che “la disciplina introdotta dall’art.37 del DL n. 233/2006, come successivamente convertito, non si applica agli accertamenti relativi all’IRAP”.

Nota

L’art. 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, commi da 24 a 26, ha modificato, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini IVA, la disciplina dei termini per l’attività di accertamento prevista, rispettivamente, all’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all’art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, raddoppiando la durata dell’ordinario termine decadenziale per l’attività di accertamento, in presenza di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia, ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs n. 74 del 2000.

Avevamo sempre ritenuto che l’Irap fosse fuori dal campo penale e oggi la Cassazione in maniera sicuramente sbrigativa, appena due righe (probabilmente perché data per scontato), conferma la tesi.

Ricordiamo che i commi 130 e 131, dell’articolo 1, della L. n. 208/2015 hanno sostanzialmente modificato i termini per l’accertamento, intervenendo sull’art. 57, del D.P.R. n. 633/72 e sull’art. 43, del D.P.R. n. 600/73.

Il nuovo art. 57 del D.P.R. 633/72, come sostituito dall’art. 1, c. 130, della L. n. 208/2015, prevede che gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’art. 54 e nel secondo comma dell’art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5 anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del comma 1 dell’articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del 7 anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

Il comma 4 conferma che fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto.

Il nuovo art. 43 del D.P.R. 600/73, come sostituito dall’art. 1, c. 131, della L. n. 208/2015, prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5′ anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta  può essere notificato entro il 31 dicembre del 7 anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Resta fermo che, fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.

Il comma 132, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2016 prevede che le nuove disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4′ anno successivo a quello in cui e’ stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del 5′ anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, conv. con modif., dalla L.4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.

Il cosiddetto raddoppio dei termini va, quindi, in soffitta dall’annualità 2016, dove trovano applicazione le nuove regole.

Resta, invece, in vigore per le annualità precedenti, sempre che la denuncia sia presentata o trasmessa prima della scadenza ordinaria.

30 marzo 2016