Il difetto di firma dell’avviso di accertamento non può essere eccepito per la prima volta in appello atteso che non è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
Il principio è contenuto nella sent. n. 381/2016 Cass. da cui emerge che il vizio di sottoscrizione dell'atto deve essere proposto con il ricorso di primo grado e non può essere rilevato d’ufficio dal giudice
Giurisprudenza
La questione in esame, divenuta oggetto di vari pronunciamenti della Corte di Cassazione, riguarda un considerevole numero di funzionari (circa 800) a cui è stato conferito un incarico dirigenziale dall’Agenzia delle entrate prorogato più volte nel tempo.
Trattasi di incarichi a contratto concessi dall’Agenzia delle entrate senza il superamento di una procedura concorsuale nonché il sistema di assegnazione dei incarichi dirigenziali ai funzionari – ciò che fino a qualche anno fa poteva effettuarsi facendo ricorso all’istituto della cd Reggenza -, secondo l’applicazione non conforme alla legge dell’art. 19, comma 6, del D Lgs n. 165/2001 secondo cui è possibile assegnare incarichi dirigenziali a funzionari interni, sulla base del presupposto di essere funzionari.
Gli incarichi di cui trattasi sono previsti dall’art. 24 del Regolamento di