Auto a dipendenti: super-ammortamento 140% con il freno tirato

L’aumento dei limiti di deducibilità al 140% previsto dalla Legge di Stabilità per i beni strumentali non si estende alle auto date in uso promiscuo ai dipendenti.

detrazione IVA sul noleggio auto dei dipendenti in trasfertaLa maggiorazione del costo di acquisizione nella misura del 40% dei beni nuovi acquistati fino alla fine del 2016 vale anche per le auto. Ma non per tutte. A “farne le spese” sono quelle destinate ai dipendenti.

Al fine di dare un nuovo impulso al sistema produttivo, l’articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede un incentivo fiscale – consistente nella maggiorazione del costo di acquisto nella misura del 40% – per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati nel periodo tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.

In pratica, solo ai fini delle imposte dirette (sono esclusi gli effetti ai fini IRAP) il costo di acquisto (ma anche – in caso di leasing – la quota capitale e, forse, il prezzo di riscatto) viene maggiorato del 40% ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, che verranno dedotti in via extracontabile mediante una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, senza alcun effetto in bilancio, neppure in relazione alla fiscalità differita.

Con riferimento alle auto, si è reso necessario intervenire anche sui limiti massimi di deduzione; altrimenti il positivo effetto fiscale si sarebbe esaurito in breve tempo una volta raggiunti i limiti massimi di deducibilità fissati dall’art. 164, Tuir.

A tal riguardo, la relazione illustrativa al provvedimento chiarisce che l’incremento del 40% ha effetto anche sul limite massimo del costo di acquisizione su cui calcolare le quote di ammortamento fiscalmente deducibili (si veda la tabella in basso)

Non vengono, invece, modificate le percentuali di deducibilità del 20% e dell’ 80% attualmente in vigore, utilizzabili anche ai fini della deduzione degli altri costi (carburanti, manutenzione, ecc.).

Il problema si pone per la generalità delle auto a deducibilità limitata: la norma richiama, consentendo l’incremento del 40% dei limiti di deducibilità, le sole autovetture di cui alla lettera b) dell’art. 164, comma 1, Tuir.

Per esse, oltre alla maggiorazione del 40% (deducibile al 20% o all’80% se agenti e rappresentanti, unitamente al costo di acquisto stesso, secondo gli ordinari coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988) si fruisce anche di un aumento – sempre del 40% – del limite massimo di deducibilità.

Le autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (i cui costi sono deducibili al 70%), disciplinate dalla lettera b- bis) dell’art. 164 del Tuir, fruiscono anch’esse della maggiorazione del costo nella misura del 40%, ma nulla è disposto in relazione all’aumento del limite massimo di deducibilità.

Non pare possa esserci spazio per una interpretazione estensiva del beneficio, in quanto con la circolare 14 maggio 2014, n. 10/E, par. 6.3 l’Agenzia delle entrate aveva fatto chiaramente intendere che le auto di cui alla citata lettera b-bis) costituiscono una sorta di categoria a sé.

Quindi, o l’incentivo in commento potrà applicarsi pienamente solo alle auto diverse da quelle date in uso a dipendenti oppure occorrerà un (correttivo) intervento normativo.

 

Limiti di deducibilità dell’art. 164, co. 1, lett. b), Tuir

  Tipologia di veicolo  
  Limite ordinario  (*) 
  Limite maggiorato del 40% (*)  
  Autovetture
  18.075,99
(25.822,84)
  25.306,39
(36.151,98)
  Motocicli
  4.131,66
(4.131,66)
  5.784,32
(5.784,32)
  Ciclomotori 
  2.065,83
(2.065,83)
  2.892,16
(2.892,16)

(*) Tra parentesi i limiti riferiti ad agenti e rappresentanti.

 

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1 marzo 2016

Gioacchino Pantoni, Claudio Sabbatini e Michele Meroni

 

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