La compensazione dei crediti tributari in presenza di debiti iscritti a ruolo

le limitazioni alle compensazione di crediti fiscali nel modello F24 per contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro

occhioerrore2L’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, ha introdotto, a decorrere dall’1 gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 241/1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro, per imposte erariali ed accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

Limiti della compensazione

Con questa norma il Legislatore è intervenuto al fine di ridurre la possibilità di procedere alla compensazione orizzontale nell’ipotesi in cui il contribuente titolare di crediti erariali sia anche debitore, di somme dovute all’Erario, di importo superiore a €. 1.500 e che siano definitivamente dovute. Praticamente si fa riferimento alle somme presenti in cartella esattoriale rispetto alla quale il contribuente non abbia effettuato il pagamento nei 60 giorni successivi alla notifica della stessa, ovvero non è stata effettuata la sospensione o la rateazione.

Nessun problema, invece, si pone per la compensazione in senso verticale (IVA su IVA, IRPEF con IRPEF), ad esempio, compensando crediti Iva con debiti Iva, nel modello F24, o saldi Ires a credito con acconti dovuti per lo stesso tributo. Infatti, le imposte erariali che fanno scattare il divieto sono, in particolare, le imposte dirette, l’Iva, l’Irap e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura (circolare 13/E/2011).

Per la determinazione della soglia di €. 1.500 è necessario fare riferimento alle somme scadute in essere al momento di effettuazione della compensazione, computando non solo le imposte, ma anche gli oneri accessori, sanzioni, interessi, aggi, altre spese collegate al ruolo comprese quelle di notifica o relative alle procedure esecutive.

Come superare il blocco alle compensazioni

Come deve comportarsi il contribuente?

Il comportamento che il contribuente deve osservare in presenza di crediti utilizzabili nelle compensazioni e importi definitivi iscritti a ruolo prevede l’assolvimento preliminare del debito scaduto e, solo in seconda battuta, la possibilità di procedere alle compensazioni nell’ambito del modello di versamento F24 tra crediti e debiti erariali.

Pertanto, il limite previsto dalla disposizione deve essere rigorosamente rispettato: anche nel caso che il contribuente abbia crediti di importo superiore al debito iscritto a ruolo, non potrà effettuare compensazioni se prima non sana il debito per il quale è scaduto il termine di pagamento. Se il contribuente non segue tale comportamento la conseguenza che si crea è quella di un blocco assoluto delle compensazioni qualora siano superati i limiti in euro del debito iscritto a ruolo e definitivamente scaduto.

Al fine di liberare i crediti disponibili per l’utilizzo in compensazione, il pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo può avvenire anche mediante una speciale forma di compensazione utilizzando il codice tributo RUOL” (Risoluzione 18/E/2011). Dopo la compensazione dovrà essere comunicato ad Equitalia, tramite apposito modulo, il ruolo che è stato pagato tramite la compensazione. L’estinzione dei debiti iscritti a ruolo tramite compensazione è ammessa a prescindere dall’importo (superiore o inferiore di € 1.500) e dall’avvenuta scadenza del debito.

Sanzioni

L’inosservanza del divieto comporta una sanzione pari al 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. È prevista una sorta di clausola di salvaguardia in quanto la sanzione non può essere applicata fino al momento in cui, relativamente all’iscrizione a ruolo, vi sia una controversia pendente intendendosi per tale sia l’impugnazione della cartella di pagamento che degli atti. La sanzione è misurata sull’intero importo del debito, ma trova un limite nell’ammontare compensato.

Ad esempio, in presenza di un debito di 25.000 euro e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di 12.500 euro, il 50% del debito. Nel caso di compensazione pari a 18.000 euro la sanzione sarà sempre di 12.500 euro.

Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all’ammontare compensato: quindi, in presenza di un debito per 70.000 euro e di compensazione per 25.000 euro, la sanzione è pari a 25.000 euro.

L’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 31 è effettuata con riferimento a ciascuna indebita compensazione operata in presenta di debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati superiori al limite di 1.500 euro.

22 febbraio 2016

Giovanna Greco