Ammortamento 140% di nuovi beni strumentali e gestione del libro cespiti

come funziona l’agevolazione prevista nella Legge di Stabilità che permette di spesare un costo fiscale del 140% del bene ammortizzabile e come va conseguentemente gestito il libro cespiti? Analisi ed esempi di questa importante novità

incidenza ammortamento beni strumentali ISAL’art. 1, commi da 91 a 94 della Legge di stabilità del 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede, con l’intento di incentivare gli investimenti, la possibilità considerare in deduzione ai soli fini fiscali non il 100 per cento, ma il 140 per cento del costo sostenuto per l’acquisto di beni ammortizzabili.

In buona sostanza il legislatore ha reso possibile la deduzione di un costo “virtuale”, cioè non effettivamente sostenuto, e per tale ragione la norma ha valenza esclusivamente ai fini fiscali non essendo “ammissibile” l’inquinamento del relativo bilancio. L’impresa che indicasse nel conto economico le quote di ammortamento determinate su di un costo non effettivamente sostenuto commetterebbe un evidente “falso in bilancio”.

La misura si applica agli acquisti effettuati a partire dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016 e riguarda esclusivamente i beni nuovi. Il beneficio interessa sia i beni acquistati a titolo di proprietà che i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria.

Inoltre sono stati maggiorati del 40 per cento i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento dei mezzi di trasporto ad uso promiscuo (che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa). Attualmente la deducibilità è fissata al 20 per cento.

Tale percentuale è elevata all’80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

La disposizione riguarda, sotto il profilo soggettivo, sia i titolari di reddito di impresa, ma anche gli esercenti arti e professioni e avrà effetti sulle modalità di tenuta del libro dei beni ammortizzabili. Ciò si desume mettendo a confronto la nuova disposizione, la normativa civilistica e le norme fiscali.

La novità consiste nel considerare deducibile, ai soli fini fiscali, un “costo figurativo”, cioè non sostenuto.

Ad esempio se un’impresa ha acquistato un bene ammortizzabile sostenendo un costo di 10.000 euro, la quota deducibile sarà pari a 14.000 euro (il 40 per cento in più).

La novità non avrà però riflessi sul bilancio d’esercizio se non per il computo delle imposte dovute. Il maggior costo, come ricordato, è figurativo (non effettivamente sostenuto).

Conseguentemente le quote di ammortamento iscritte tra i costi del conto economico dovranno essere calcolate esclusivamente sul costo effettivo.

Ipotizzando che il coefficiente di ammortamento ai fini fiscali e civilistici coincida (si tratta di una semplificazione) la situazione si presenterà nel seguente modo:

  • 10.000 euro X 20% = 2.000 euro quota di ammortamento risultante dal bilancio;
  • 14.000 euro X 20% = 2.800 euro quota di ammortamento ai fini fiscali;
  • 800 euro maggiore quota di ammortamento ai fini fiscali indicata con una variazione in diminuzione nel quadro RF del modello unico

Il libro beni ammortizzabili, obbligatorio ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 600/1973, è un registro la cui tenuta è prevista esclusivamente ai fini fiscali.

La finalità dell’obbligo è duplice. Il legislatore ha inteso consentire all’Agenzia delle entrate di verificare se le quote di ammortamento considerate in diminuzione dell’imponibile fiscale sono state determinate correttamente, cioè osservando i coefficienti di ammortamento di cui al DM 31 dicembre 1988.

Inoltre, in alcuni casi, anche la base di calcolo delle quote di ammortamento riconosciute deducibili ai fini fiscali è inferiore rispetto al costo sostenuto e valido esclusivamente ai fini civilistici. Ad esempio, in base all’art. 164 del D.P.R. n. 917/1986, il costo fiscalmente riconosciuto relativo all’acquisto di un’autovettura non può comunque superare il 20 per cento della spesa sostenuta con un limite massimo pari ad euro 18.075,99. Il libro dei beni ammortizzabili consente di verificare più agevolmente se le quote di ammortamento considerate in deduzione ai fini fiscali sono state determinate correttamente sul valore fiscalmente riconosciuto.

Alla luce di tale premessa è evidente che il libro dei beni ammortizzabili dovrà evidenziare una base di calcolo maggiorata del 40 per cento (costo figurativo). Inoltre al termine del periodo di ammortamento il fondo “fiscale” sarà sempre superiore all’ammontare del fondo di ammortamento iscritto in bilancio.

La disposizione avrà un effetto diretto sulle modalità di tenuta del libro dei beni ammortizzabili dovendo distinguere i beni acquistati entro il 14 ottobre del 2015, rispetto ai beni acquistati dal 15 ottobre del medesimo anno per i quali è previsto il beneficio in rassegna.

Sarà necessario intervenire sul software che gestisce la tenuta del libro dei beni ammortizzabili in quanto l’art. 16 citato non prevede l’obbligo di indicare né la data del documento, né la data di registrazione.

La disposizione si limita a prevedere l’obbligo di annotazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Con riferimento al periodo di imposta 2015 l’adempimento dovrà essere completato entro il 30 settembre del 2016. Inoltre, secondo la medesima disposizione, nel registro deve essere indicato l’anno di acquisizione dei beni.

Ora, invece, a seguito della modifica normativa è necessario distinguere gli acquisti effettuati ante 15 ottobre e quelli successivi. Solo nel secondo caso sarà possibile fruire del maxi ammortamento con la conseguente necessità di gestire il libro dei beni ammortizzabili con una serie di indicazioni supplementari. Ciò anche al fine di consentire alla procedura di gestire correttamente la determinazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini fiscali.

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18 gennaio 2016

Nicola Forte