L’art. 1, commi da 91 a 94 della Legge di stabilità del 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede, con l’intento di incentivare gli investimenti, la possibilità considerare in deduzione ai soli fini fiscali non il 100 per cento, ma il 140 per cento del costo sostenuto per l’acquisto di beni ammortizzabili.
In buona sostanza il legislatore ha reso possibile la deduzione di un costo “virtuale”, cioè non effettivamente sostenuto, e per tale ragione la norma ha valenza esclusivamente ai fini fiscali non essendo “ammissibile” l’inquinamento del relativo bilancio. L’impresa che indicasse nel conto economico le quote di ammortamento determinate su di un costo non effettivamente sostenuto commetterebbe un evidente “falso in bilancio”.
La misura si applica agli acquisti effettuati a partire dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016 e riguarda esclusivamente i beni nuovi. Il beneficio interessa sia i beni acquistati a titolo di proprietà che i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria.
Inoltre sono stati maggiorati del 40 per cento i limiti per la deduzione delle