Il reato di omesso versamento dell'IVA

Evidenziamo ai Lettori le linee guida del reato di omesso versamento dell’Iva, di cui all’art.10-ter, del D.Lgs.n.74/2000.

 

Il reato di omesso versamento dell’Iva

reato di omesso versamento ivaIl D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in legge n. 248/2006, ha sanzionato penalmente l’omesso versamento Iva.

Il comma 7, dell’articolo 35, del D.L. n.223/2006, al D.Lgs. n. 74/2000, dopo l’art. 10-bis ha inserito l’art. 10-ter (Omesso versamento di IVA), prevedendo che

“la disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo”.

La norma, avendo agganciato i nuovi reati all’art. 10-bis del D.Lgs.n.74/2000, comportava la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non versava l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.

 

 

La novità introdotta dal D.Lgs. n.158/2015

L’art. 8, del D.Lgs. n. 158/2015, riformulando l’art.10-ter, sgancia il reato dall’art.10-bis e innalza la soglia di punibilità.

Restando ferma la reclusione da 6 mesi a 2 anni per chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, viene innalzata da 50 mila euro a 250 mila euro per ciascun periodo d’imposta, la soglia di punibilità.

Il reato ha natura dolosa e pertanto per la sussistenza della fattispecie non basta la colpa (cioè la semplice dimenticanza) essendo necessario la coscienza e volontà (dolo generico) di non versare allo Stato le somme dovute.

Il reato si ritiene perfezionato solo nel momento in cui il contribuente non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, di ammontare superiore a 250.000 euro.

 

 

La causa di non punibilità: il pagamento

L’art. 11 del D.Lgs. n. 158/2015 (che di fatto sostituisce l’art.13 del D.Lgs. n. 74/2000) ha operato una profonda rilettura delle cause di non punibilità.

In particolare, per quel che qui ci interessa, il reato di cui all’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 non è punibile, se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonchè attraverso l’utilizzo del ravvedimento operoso.

In pratica, il contribuente ha la possibilità di eliminare la rilevanza penale della condotta, dietro pagamento della pretesa erariale, purché ciò avvenga prima dell’apertura del dibattimento.

La relazione illustrativa evidenzia che

“per tale tipologia di reati la causa di non punibilità trova la sua giustificazione politico criminale nella scelta di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della propria condotta attraverso una piena soddisfazione dell’erario prima del processo penale: in questi casi infatti il contribuente ha correttamente indicato il proprio debito risultando in seguito inadempiente; il successivo adempimento, pur non spontaneo, rende sufficiente il ricorso alle sanzioni amministrative”.

 

Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione è assegnato un termine di 3 mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa.

Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre 3 mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

La circostanza attenuante è comunque legata al pagamento integrale dei debiti, comprese sanzioni ed interessi.

 

16 dicembre 2015

Roberto Pasquini e Marco Giorgetti