Associazioni sportive: il problema dei soci onorari

i proventi incassati dalle associazioni non lucrative per le prestazioni rese nei confronti degli iscritti, soci, associati, partecipanti e tesserati di altre organizzazioni nazionali non costituiscono entrate derivanti da attività commerciali: come influisce su tale agevolazione la figura del socio cosiddetto ‘onorario’?

I professionisti e gli operatori devono prestare particolare attenzione nella preparazione degli atti costitutivi e degli statuti delle associazioni che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 148 del TUIR e dell’art. 4 del Decreto Iva.

Le disposizioni citate recano la disciplina della c.d decommercializzazione dei proventi. In buona sostanza i proventi incassati dalle associazioni non lucrative per le prestazioni rese nei confronti degli iscritti, soci, associati, partecipanti e tesserati di altre organizzazioni nazionali (Federazioni ed Enti di promozione sportiva) non costituiscono entrate derivanti da attività commerciali. Ciò a condizione che siano osservate le condizioni e presenti i requisiti indicati espressamente dalle disposizioni citate. In particolare, il comma 8 prevede che la decommercializzazione trovi applicazione “a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: …”.

 

Ad esempio se l’atto costitutivo o lo statuto sono predisposti correttamente, cioè con l’osservanza delle predette clausole, i proventi incassati da un’associazione sportiva che organizza un corso di tennis frequentato esclusivamente dagli associati sono completamente esclusi dalla tassazione. Ciò sia ai fini Iva, ma anche ai fini delle imposte sui redditi.

Nell’ambito delle diverse clausole assume particolare rilievo, anche per le difficoltà che gli operatori incontrato in relazione alla concreta applicazione, quella prevista dall’art. 148, comma 8, lett. c) del TUIR. In particolare, deve essere assicurata “la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione”.

La disposizione sopra riportata è volta ad assicurare che il rapporto associativo sia effettivo e non fittizio. In altre parole il legislatore ha inteso detassare esclusivamente i proventi relativi a prestazioni poste in essere nei confronti di associati effettivi e non soggetti che, sotto tale veste formale, si rivelavano, nella sostanza, “soggetti terzi”, cioè completamente estranei rispetto all’associazione medesima di cui dichiarano di far parte.

 

A tal proposito è necessario considerare che tutti gli statuti, predisposti con un minimo di attenzione, garantiscono il diritto di voto agli associati. Il problema è quello di verificare se i predetti soggetti siano effettivamente posti nelle condizioni di esercitare il predetto diritto. Conseguentemente le convocazioni delle adunanze assembleari devono essere pubblicizzate con mezzi idonei e deve essere anche riscontrata l’effettiva partecipazione dei predetti soggetti alle riunioni. In molti casi la partecipazione alle riunioni dell’assemblea risulta ridotta (dal punto di vista numerico) e la circostanza induce a dubitare circa l’effettività del rapporto associativo di coloro che quasi mai partecipano con l’espressione del proprio diritto di voto. Tuttavia, sarà l’Agenzia delle entrate, in presenza di un atto costitutivo e di uno statuto redatti, almeno da un punto di vista formale, in maniera corretta, a dover dimostrare il rapporto associativo fittizio.

In molti casi i problemi riguardano la figura del socio onorario. Alcuni atti costitutivi (o statuti) non prevedono, per questa figura, il diritto di voto. Conseguentemente l’Agenzia delle entrate considera violata la disposizione sopra indicata con la conseguente perdita del diritto alle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi i proventi non commerciali sono tassati integralmente e concorrono alla formazione dell’imponibile fiscale.

In realtà, a ben vedere, il comportamento descritto non sempre viola l’art. 148, comma 8, lett. c) del TUIR, né la corrispondente norma ai fini Iva.

 

La figura di socio onorario riguarda, ad esempio nelle associazioni sportive, coloro che hanno dato particolare lustro alla disciplina sportiva dell’associazione di cui fanno parte conseguendo rilevanti risultati a livello agonistico. In altre parole la finalità del socio onorario è quella di “attrarre” associati e partecipanti all’interno dell’associazione medesima e non certo sottrarre dalla tassazione i proventi incassati dall’associazione medesima.

La dicitura “socio onorario” solitamente utilizzata negli atti costitutivi e negli statuti non è formalmente corretta trattandosi, nella maggior parte dei casi, di “soggetti terzi” ed è normale, in questi, casi che non possanono vantare i medesimi diritti degli altri associati e quindi neppure il diritto di voto. Questi soggetti non versano, solitamente alcuna somma di denaro, sia perché non associati, sia in quanto non partecipano all’offerta formativa dell’associazione medesima.

Al fine di evitare una possibile contestazione da parte del Fisco il problema può essere risolto non indicando negli statuti o negli atti costitutivi la dicitura “socio onorario”, ma espressioni equivalenti in grado di far comprendere all’Agenzia delle entrate che tali figure non assumono nella sostanza la qualificazione di soci e quindi è del tutto naturale che non possano vantare alcun diritto di voto. Ad esempio si può spiegare genericamente nell’atto costitutivo che possono frequentare i locali e gli impianti dell’associazione sportiva anche particolari figure del mondo dello sport che abbiano contribuito alla diffusione nell’ambito sportivo della disciplina oggetto dell’associazione sportiva.

7 settembre 2015

Nicola Forte