Accertamento con adesione: il mancato perfezionamento fa rivivere l’originaria pretesa

se il contribuente non perfeziona la proposta di accordo nata in contraddittorio col Fisco, rivive l’originaria pretesa inserita nell’avviso di accertamento

Con la sentenza n. 9966 del 15 maggio 2015 (ud. 31 marzo 2015) la Corte di Cassazione ha confermato che il mancato perfezionamento fa rivivere l’originaria pretesa.

Il fatto

A seguito di presentazione di istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997, veniva redatto il verbale di contraddittorio, in data 09.04.2005, nel quale l’Ufficio formulava alcune proposte di definizione concordata della vicenda fiscale (annullamento in via di autotutela dell’imposta applicata due volte sulla stessa base imponibile, recupero delle imposte e degli interessi sulle vendite delle autovetture in contestazione, abbandono delle sanzioni), che non venivano successivamente accettate dalla contribuente.

Secondo la ricorrente, la CTR (decidendo nel merito la causa, con la conferma dell’atto impositivo impugnato) avrebbe implicitamente ed erroneamente disatteso l’eccezione, riproposta anche nel giudizio di appello, di riduzione della materia del contendere per effetto di quanto riconosciuto annullabile, in via di autotutela, dall’Ufficio nel predetto verbale del 09.04.2005.

 

La sentenza

Per la Corte i motivi addotti sono infondati. “Ed invero, nel caso in cui l’accertamento con adesione non si perfezioni, nè intervenga la definizione dell’avviso di accertamento, permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria (Cass. 22510/2013), ed il contribuente non può che impugnare l’atto impositivo, nel termine di legge, nel suo contenuto originario (Cass. 16347/2013)”.

Pertanto, conclude la Corte, “una volta che – nel caso di specie – le proposte formulate in via transattiva dall’Amministrazione finanziaria non sono state accettate dalla contribuente, il mancato perfezionamento della transazione fiscale ha comportato la reviviscenza dell’originaria pretesa tributaria, peraltro integralmente impugnata, nel merito, dalla T. s.r.l. nel presente giudizio”.

 

Nota

La definizione dell’atto di adesione si perfeziona col versamento di cui all’art. 8, c. 1, ovvero con il versamento della prima rata, prevista dall’art. 8, c. 2.

La mancata definizione comporta la permanenza dell’originaria pretesa. Solo nell’ipotesi in cui l’accertamento non è stato ancora emesso, l’ufficio si deve attenere al contenuto del contraddittorio: qualora il contribuente, pur avendo sottoscritto l’atto di adesione recante una riduzione della pretesa originaria, non provveda ad effettuare il relativo versamento dell’imposta, sanzioni ed interessi, non perfezionando così l’atto di adesione redatto, l’ufficio deve emettere il relativo avviso di accertamento sulla base degli imponibili “concordati“, non facendo “rivivere” la vecchia pretesa (C.M. n. 65/2001, paragrafo 4.3).

Sul punto, la Corte di Cassazione, richiama dei propri precedenti pronunciamenti; in particolare rileva che con la sentenza n. 22510 del 2 ottobre 2013 (ud. 12 giugno 2013), aveva già affermato che “quando la procedura dell’accertamento con adesione non può dirsi perfezionata, … permane, nella sua integrità, l’originaria pretesa tributaria (Cass. nn. 26681 del 2009, 8628 del 2012, 13750 del 2013)”.

 

17 settembre 2015

Roberta De Marchi