La rilevazione dei crediti in bilancio e le problematiche fiscali che derivano da perdite e svalutazioni

la rilevazione delle perdite su crediti presenta divergenze fra gli obblighi dei principi contabili e la deducibilità prevista dal TUIR: analisi del nuovo OIC 15, delle principali casistiche di perdite su crediti (fallimento, concordato preventivo ed altre procedure concosuali minori, cessione del credito, inesigibilità del credito), i casi di corretta deducibilità dal reddito d’impresa, la gestione delle imposte anticipate (con esempi pratici di calcolo e di scritture contabili)

La visione civilistica

I crediti vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo (art.2426 c.c.) e, al fine della loro quantificazione, il nuovo principio OIC 15 impone di tener conto:

delle perdite per inesigibilità (devono gravare sul conto economico in cui tali perdite si potevano prevedere);

dei resi, sconti e abbuoni (i crediti devono essere indicati considerando possibili rischi che,  successivamente alla data di approvazione del bilancio, vi siano resi di merci o rettifiche di fatturazione già avvenuta, determinate da consegne di merci difettose, ritardi nella consegna, eventuali errori di fatturazione…);

degli interessi non maturati (il totale dei Crediti deve essere indicato al netto di eventuali interessi non maturati);

delle altre cause di minor utilizzo (vi rientrano i casi di cessione del credito – pro-soluto e pro-solvendo – che impongono l’eliminazione dal bilancio di tali poste).

Dal punto di vista civilistico la valutazione dei crediti con le modalità sopraindicate potrebbe implicare un aggravamento della situazione economica della società dando quindi origine a delle perdite elevate (si deve tener conto anche dei rischi conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio)… 

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