Tassa sui libri sociali: guida alla scadenza del 16 marzo

come ogni anno, il 16 marzo si paga l’imposta di bollo sui libri sociali: una guida al calcolo dell’imposta, alla compilazione del modello F24 e dell’eventuale ravvedimento

 

Premessa generale

Entro il 16 marzo 2015 scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l’obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio (libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali).

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2015.

IMPOSTA DI BOLLO

Si rammenta che , ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, le società di capitali tenute al versamento della tassa di concessione governativa applicano sui registri soggetti alla normativa la marca da bollo pari ad euro 16,00 ogni 100 pagine mentre le Società di persone, le imprese individuali e le società cooperative , non soggette al versamento della tassa sui libri sociali, debbono applicare la marca da bollo euro pari ad euro 32,00 euro ogni 100 pagine.

TIPOLOGIA DEI LIBRI SOGGETTI A BOLLATURA

I Libri/Registri interessati all’apposizione delle marche da bollo si possono suddividere nel seguente modo:

1) Libri che non devono essere vidimati prima di essere messi in uso : trattasi del libro giornale e del libro Inventari che non vanno vidimati prima dell’uso ma numerati e regolarizzati con l’applicazione dell’imposta di bollo;

2) libri che devono essere vidimati prima di essere messi in uso : tali registri, soggetti alla numerazione e all’apposizione delle marche da bollo, devono essere vidimati da un Notaio o presso la CCIAA (a tal fine occorre esibire la copia del pagamento della tassa di vidimazione: F24 o c/c a seconda del caso specifico).

Il Notaio o la CCIAA chiede la copia del modello F24 o del conto corrette al momento della vidimazione (nel caso di impresa non di nuova costituzione la copia del modello F24 può essere richiesta solo dopo la data di scadenza prevista per il pagamento ovvero il 16-3-2015).

I registri/libri interessati sono: Libro Soci, Assemblee, Consiglio Amministrazione, Collegio Sindacale, libro delle Obbligazioni , libro Assemblea Obbligazionisti (si ricorda che il decreto 185/08 ha soppresso l’obbligo di tenuta del libro Soci per le srl).

I SOGGETTI INTERESSATI AL VERSAMENTO DELLA TASSA DI VIDIMAZIONE E I SOGGETTI ESCLUSI

I soggetti interessati alla norma sono tutte le società ovvero: SPA, SAPA E SRL ANCHE SE SOCIETA’ CONSORTILI, SOCIETA’ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE-SOCIETA’ DI CAPITALI SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCONSUALI DIVERSE DAL FALLIMENTO (concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione Straordinaria).

 

Sono invece esclusi dal pagamento i seguenti soggetti: IMPRESE INDIVIDUALI, SOCIETA’ DI PERSONE ,SOCIETA’ COOPERATIVE E DI MUTUA ASSICURAZIONE, CONSORZI DIVERSI DALLE SOCIETA’ CONSORTILI, SOCIETA’ FALLITE E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE AFFILIATE AD UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA NAZIONALE E CON CARATTERISTICHE CONFORMI ALLE ONLUS DI CUI ALLA LEGGE N.289-2002 (SENZA SCOPO DI LUCRO), ONLUS E ENTI NON COMMERCIALI,AZIENDE OSPEDALIERE.AZIENDE SOCIOSANITARIE, ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

GLI IMPORTI DA PAGARE

Per determinare la tassa la società occorre fare riferimento all’importo del Capitale Sociale esistente al 01/ 01 /2015 e precisamente:

Società con Capitale Sociale fino a euro 516.456,90

importo dovuto euro 309,87 ;

Società con Capitale Sociale superiore a euro 516.456,90

importo dovuto euro 516,46 ;

In caso di aumento di Capitale Sociale in data posteriore al primo di gennaio dell’anno di riferimento questo non rileva ai fini del calcolo della tassa di vidimazione.

Esempio

SRL con capitale sociale all’ 1.1.2015 pari ad euro 400.000 che in data 7 marzo 2015 ha deliberato l’aumento del medesimo ad euro 600.000: entro il 16.3.2015 verserà la tassa per il 2015 nella misura di euro 309,87 mentre nel 2016 verserà euro 516,46 fatto salvo il fatto che alla data del 01.01.2016 il capitale risulti invariato).

COME ESEGUIRE IL PAGAMENTO DELLA TASSA

Si utilizza il modello F24 sezione erario codice tributo 7085 – anno 2015 (è possibile la compensazione con altre imposte a credito ).

 

LE SOCIETA’ COSTITUITE DOPO L’1 GENNAIO 2015 E IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI

Le società di nuova costituzione devono versare la tassa utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’Ufficio Agenzia Entrate Centro operativo di Pescara – Tassa concessioni governative – e al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività gli estremi del versamento vanno indicati nella modulistica.

 

LA PROCEDURA DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

L’omesso e/o il ritardato versamento della tassa di vidimazione libri sociali, secondo l’orientamento prevalente, prevede una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% della tassa stessa (art. 9 c. 1 DPR 641/1972 e art. 8 D.Lgs. 473/1997) regolarizzabile tramite la procedura del ravvedimento operoso con le seguenti modalità operative:

sanzione pari a 1/10 del minimo (1/10 del 100% = 10%), nel caso in cui il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;

sanzione pari a 1/8 del minimo (1/8 del 100% = 12,5%), nel caso in cui il versamento sia eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro 1 anno dalla scadenza.

Ai fini del possibile ravvedimento la violazione non deve essere già stata constatata, non devono essere già iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero altre attività di accertamento di cui l’interessato abbia conoscenza.

Il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguita contestualmente alla regolarizzazione del tributo ed al versamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo (pari all’1% per il 2014 e allo 0,50% per il 2015) con maturazione giorno per giorno.

 

Pertanto per rendere completo il ravvedimento occorre:

a) versare la tassa annuale dovuta maggiorata degli interessi con il modello F24 indicando il codice tributo 7085 e l’anno di riferimento 2015;

b) versare la sanzione mediante modello F23, riportando i seguenti dati: codice ufficio RCC – causale SZ – codice tributo 678T e l’importo della sanzione .

11 marzo 2015

Celeste Vivenzi