Con la sentenza n. 25122 del 26 novembre 2014 (ud. 15 ottobre 2014) la Corte di Cassazione (conformemente a precedenti pronunce, Cass. n. 26539 del 2008 e n. 3947 del 2011) hanno ritenuto necessaria l'indicazione dei chilometri nella scheda carburante per la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA. Infatti, le schede carburanti, per poter assolvere le finalità previste dalla norma, debbono essere complete in ogni loro parte: tutti gli elementi richiesti dalla normativa (compresa l'indicazione chilometrica) hanno, perciò, natura essenziale.
Breve nota
La questione sottoposta al vaglio della Corte non è certamente nuova, ma ancora una volta i Supremi giudici si attengono, giustamente, al dettato normativo, che fissa regole ben precise (cfr. D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444). Riportiamo qui di seguito alcuni recenti pronunciamenti.
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Con la sentenza n. 21769 del 16 giugno 2005 (dep. il 9 novembre 2005) la Corte di Cassazione ha subordinato la deduzione delle spese per il carburante utilizzato dagli autoveicoli aziendali alla annotazione dei rifornimenti sulla scheda mensile prevista dal D. M. 7 giugno 1977, contenente gli estremi identificativi dei mezzi, tra i quali è essenziale l'indicazione del numero di targa. I giudici hanno sostenuto che, se pur la norma non contempla espressamente “l'indicazione anche del numero di targa, ma ciò nonostante non vi è dubbio che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale nel caso in esame, esso debba ritenersi prescritto obbligatoriamente, costituendo il principale elemento di individuazione del veicolo”. Per la Suprema Corte “per i veicoli non ancora immatricolati, nonché per quelli per loro natura privi di targa perché non destinati alla circolazione stradale (carrelli e macchine operatrici, di cui agli artt. 30 e 31 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959), proprio e solo per la mancanza della targa si consente eccezionalmente l'istituzione della scheda carburante e l'individuazione del veicolo mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice (vd. rispettivamente circolare n. 39/362701 del 13 luglio 1977 e risoluzione n. 363799 del 19 dicembre 1977, entrambe della Direzione generale tasse)”. Di conseguenza, il contribuente che non ha adempiuto a tali prescrizioni non può beneficiare della deducibilità dei costi relativi all'acquisto del carburante, “venendo a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo effettivamente rifornito, e l'effettiva riferibilità del relativo costo all'attività dell'impresa, e ciò senza che l'adempimento a tal fine disposto ammetta equipollente alcuno, ed indipendentemente dalla contabilizzazione dell'operazione delle scritture dell'impresa”.
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Con la sentenza n. 21941 del 4 luglio 2007, dep. il 1