AMBITO SOGGETTIVO
L'art. 1, c. 21, della legge di stabilità 2015, approvata con legge 23.12.2014 numero 190, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29.12.2014, - a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015, per i soggetti solari) - concede un credito d'imposta, pari al 10 per cento dell'IRAP lorda, determinata secondo le disposizioni ordinarie, a favore di imprese e professionisti che non impiegano lavoratori dipendenti.
L'agevolazione compete a coloro che - privi di personale subordinato - determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5-9 del D.lgs. n. 446/97, vale a dire:
- società di capitali;
- società cooperative;
- società europee di cui al regolamento CE 2157/2001;
- società cooperative europee di cui al regolamento CE 1435/2003;
- enti commerciali (ivi inclusi i trust, esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali), che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria ed assicurativa;
- persone fisiche esercenti attività d'impresa;
- società di persone (in nome collettivo, in accomandita semplice, ed equiparate);
- società esercenti attività bancaria e finanziaria;
- holding industriali;
- società esercenti attività assicurativa;
- persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo;
- società semplici e associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- produttori agricoli titolari di reddito agrario (con esclusione di coloro che realizzano un volume d'affari annuo non superiore ad € 7.000,00, che si avvalgono del regime speciale).
REQUISITI OGGETTIVI
L'incentivo, che mira sostanzialmente a riequilibrare la posizione dei datori di lavoro privi di dipendenti rispetto a quella degli imprenditori che assumono a tempo indeterminato e che beneficiano della deduzione integrale dall’imponibile IRAP del costo del personale (art. 1, c. 20, D.lgs. n. 140/14), compete a condizione che i datori di lavoro non impieghino lavoratori dipendenti, sia assunti a tempo indeterminato, che assunti a tempo determinato. Il beneficio non sarebbe precluso, stando ad una interpretazione letterale della norma, nell'ipotesi in cui imprenditori o professionisti si avvalgano di collaboratori con contratto a progetto ovvero di collaboratori muniti di contratto di lavoro occasionale accessorio, non configurando personale subordinato secondo la disciplina giuslavorista.
Non sembra agevole valutare, invero, se per altre tipologie contrattuali d'impiego, si possa o meno accedere al beneficio.
Ci si riferisce, in particolare, all'instaurazione di:
- contratti di apprendistato;
- contratti di inserimento;