Le cessioni gratuite di beni ai fini IVA: gli atti di assegnazione

Continuiamo ad affrontare la tematica delle cessioni gratuite di beni a fini IVA, focalizzandoci sugli atti di assegnazione.

Se non lo hai già fatto, leggi la 1a parte dell’approfondimento sulle cessioni gratuite di beni ai fini IVA.

 

 

Gli atti di assegnazione

L’art. 2, comma 2, n. 6) del d.P.R. n. 633/1972 prevede un’ulteriore ipotesi di assimilazione alle cessioni riguardante

“le assegnazioni ai soci fatte a qualunque titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni o le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica”.

 

La disposizione, come risulta comprensibile dall’uso dell’espressione “fatte a qualunque titolo” ha un ambito applicativo molto ampio.

Essa riguarda sia gli atti di assegnazione posti in essere durante la fase di liquidazione dell’azienda, ma anche gli atti di assegnazione ai soci di società cooperative.

Sono esclusi dall’applicazione della disposizione in rassegna gli atti di assegnazione aventi quale oggetto beni esclusi “oggettivamente” come, ad esempio, i crediti in denaro e i terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria.

gestione fiscale assegnazione beni ai sociIn questo caso la mancanza del presupposto oggettivo rende l’operazione di assegnazione completamente irrilevante.

Analogamente alla fattispecie già esaminata dell’autoconsumo esterno (cfr. par. 2.5.1) la norma non si applica (l’operazione è fuori campo) se l’assegnazione ha quale oggetto beni con Iva non detratta (per qualsiasi ragione), i quali non devono scontare l’imposta all’atto dell’assegnazione. a tal proposito è opportuno ricordare ancora che proprio la mancata detrazione del tributo fa venire meno l’esigenza di applicare l’Iva in sede di assegnazione in quanto il bene non arriva sul mercato completamente sgravato dalla tassazione.

L’agenzia delle entrate ha confermato con diversi documenti di prassi che l’assegnazione dei beni ai soci realizza un’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (circ. agenzia delle entrate n. 40/E del 13 maggio 2002; Id., n. 194/E cit.; Id. n. 191/E cit.) 30.

L’esclusione degli atti di assegnazione dall’applicazione dell’Iva trova fondamento nell’orientamento comunitario manifestato dalla Corte di Giustizia UE (cfr. par. 2.5.3).

Secondo i giudici comunitari se un bene dell’impresa viene destinato all’uso privato dell’imprenditore, o a finalità estranee all’impresa, l’operazione (l’assegnazione) non deve essere assoggettata ad imposta qualora tale bene non abbia consentito la deduzione dell’Iva in quanto il bene stesso è stato acquistato presso un privato, ovvero in quanto l’acquisto è avvenuto prima dell’introduzione dell’Iva (prima del 1° gennaio 1973), anche se sono state sostenute spese di manutenzione e riparazioni per le quali è stata considerata in detrazione l’Iva (cfr. par. 2.5.4).

La base imponibile dei beni oggetto di assegnazione è costituita dal valore normale secondo la previsione di cui all’art. 13, comma 2, lett. c) del decreto Iva.

Le predette operazioni determinano gli obblighi di fatturazione, di registrazione, di liquidazione e di dichiarazione. Inoltre esse concorrono alla formazione del volume d’affari secondo le regole previste dall’art. 20.

 

Leggi anche: Assegnazione beni ai soci: trattamento contabile e fiscale, con esempi di scritture

 

A cura di Nicola Forte

 

NOTA 

  1. In senso contrario, raponi, Assegnazione di beni immobili a soci persone fisiche, non esercenti attività di impresa, cit. 31. Previsto dall’art. 19 del decreto Iva in base al quale può essere considerata in detrazione l’imposta assolta per l’acquisto dei beni e delle prestazioni di servizi destinati/e ad operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione e da queste devono essere escluse le operazioni fuori campo