Voluntary disclosure e rimpatrio di somme superiori a 10.000 euro

dopo aver avviato la procedura di voluntary i contribuenti dovranno prestare attenzione a non commettere più, oltre ad illeciti di tipo tributario, anche violazioni aventi natura valutaria: bisogna pertanto ricordare come il limite massimo previsto per effettuare il “trasporto al seguito” di denaro contante ammonti ad € 9.999,99

Il Senato ha approvato la settimana scorsa in via definitiva la legge sull’emersione e il rientro dei capitali dall’estero (la voluntary disclosure). Non si tratta di un condono in quanto i contribuenti che intendono avvalersi della regolarizzazione saranno comunque obbligati ad effettuare il versamento di tutte le imposte.

I benefici saranno esclusivamente di tipo penale ed amministrativo in quanto le sanzioni dovranno essere versate in misura ridotta sulla base di un “sistema” graduato a seconda del tipo di violazione commessa. Una delle violazioni regolarizzabili riguarda l’omessa compilazione/presentazione del quadro RW avente ad oggetto il monitoraggio della attività detenute all’estero (denaro, titoli, immobili…).

Dopo aver avviato la procedura di collaborazione volontaria i contribuenti dovranno prestare attenzione a non commettere più, oltre ad illeciti di tipo tributario, anche violazioni aventi natura valutaria.

 

A tal fine deve essere ricordato come il limite massimo previsto per effettuare il “trasporto al seguito” di denaro contante ammonti a 9.999,99 euro. La disciplina di riferimento (art. 3 del D.Lgs n. 195/2008) prevede a carico di chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca e trasporti denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, l’obbligo di dichiarare questa somma all’Agenzia delle Dogane tramite la presentazione presso gli Uffici locali di un apposito modello di dichiarazione.

La dichiarazione deve essere redatta per iscritta e deve essere consegnata prima del passaggio in dogana presso gli uffici doganali di confine o limitrofi. In alternativa può essere trasmessa, facoltativamente, in via telematica, sempre prima dell’attraversamento della frontiera.

La dichiarazione deve contenere i dati anagrafici del soggetto che effettua il “trasporto al seguito” del denaro, la provenienza del fondi trasferiti, la prevista utilizzazione, l’itinerario seguito, il mezzo di trasporto utilizzato e gli estremi di un documento di identificazione.

Il predetto limite riguarda il denaro contante, cioè le banconote e le monete metalliche aventi corso legale, gli strumenti negoziabili emessi al portatore (ad esempio un libretto di deposito) e gli strumenti incompleti (compresi gli assegni, gli effetti all’ordine e i mandati di pagamento) sottoscritti, ma privi del nome del beneficiario.

La disciplina in rassegna riguarda tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l’estero, effettuati mediante plico postale o equivalente, mentre non si applica ai trasferimenti di vaglia o assegni tratte su banche o Poste italiane, che indichino il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

I soggetti che hanno subito una contestazione dalla Guardia di Finanza rischiano l’irrogazione di una sanzione variabile dal 10 al 30 per cento o dal 30 al 50 per cento dell’importo trasferito. La determinazione della sanzione dipende dall’ammontare della somma in contanti eccedente l’importo di 10.000 euro. La violazione può essere estinta con l’oblazione, cioè versando una sanzione ridotta pari al 15 per cento del denaro contante eccedente la predetta soglia, e comunque non inferiore a 200 euro.

 

Il predetto limite, di tipo valutario, non deve essere confuso con la soglia di 999,99 euro prevista dalle disposizioni in materia di antiriciclaggio (art. 49 D.Lgs n. 231/2007). Nel primo caso (normativa valutaria) la violazione consiste nel trasporto al seguito di denaro contante eccedente l’importo di 9.999,99 euro. Il denaro viene semplicemente trasportato oltre confine, ma non viene trasferito in favore di nessun altro soggetto. Invece la normativa antiriciclaggio vieta il trasferimento di denaro contante a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 1.000 euro. La violazione può considerarsi tale solo se il denaro viene trasferito ad un altro soggetto. Ad esempio non costituisce violazione un prelevamento bancario anche se effettuato in misura pari o superiore a 1.000 euro. Tuttavia, i continui prelevamenti di denaro contante potrebbero indurre l’istituto di credito a segnalare all’UIF il sospetto di operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro.

17 dicembre 2014

Nicola Forte