secondo i giudici europei non sono validi i limiti temporali previsti dalla legislazione italiana per qualificare un'operazione come esportazione: in particolare un'esportazione è tale anche se la merce esce dal territorio dello stato oltre i 90 giorni indicati nella norma sull'IVA in caso di trasporto a cura del cessionario non residente
L’art. 8, c. 1, lett. b, del D.P.R. n. 633/1972 disciplina le esportazioni di beni con trasporto a cura del cessionario non residente. Tale soggetto avrà a disposizione 90 giorni di tempo dalla data di cessione per trasportare i beni acquistati nel territorio extra Ue.
Prima della sentenza della Corte di Giustizia UE del 19 dicembre 2013, causa C–563/12, si riteneva, nell’ipotesi di mancato trasporto dei beni all’estero entro il predetto termine, che l’operazione dovesse essere assoggettata ad Iva in regime di imponibilità.
I giudici comunitari hanno evidenziato preliminarmente come l’art. 146, par. 1, lett. b, della direttiva n. 2006/112/CE non preveda un termine specifico entro cui i beni oggetto di acquisto devono aver lasciato il territorio dell’Unione. Gli
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