Gli immobili costituenti beni merce per le imprese costruttrici sono esenti da IMU. La stessa esenzione non si applica ai fini della TASI (che resta dovuta). Tuttavia, l’esenzione può condizionare l’individuazione dell’aliquota applicabile ai fini del computo della tassa sui servizi indivisibili.
L’art. 13, c. 9–bis, del D.L. n. 201/2011 prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. In mancanza di un’analoga ed espressa previsione in tal senso non sussistono dubbi che la nuova TASI debba essere applicata.
I comuni potre