Un'associazione sportiva dilettantistica che abbia ottenuto il riconoscimento a fini sportivi, con l’iscrizione al registro telematico gestito dal CONI, non può essere considerata tale e quindi fruire delle agevolazioni fiscali se non è in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge (art. 148 del TUIR e art. 90 della L. n. 289/2002).
Il principio, affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la sentenza n. 3575/2014 è sicuramente condivisibile.
Il caso potrebbe ad esempio riguardare un’associazione sportiva affiliata alla competente Federazione, senza però avere uno statuto in regola e comunque in possesso del riconoscimento a fini sportivi. La circostanza non è solo teorica in quanto la sussistenza dei requisiti previsti dal citato art. 90 può essere certificata dal legale rappresentante della società medesima che richied