ai fini calcolo dei termini previsti dallo Statuto del contribuente, il termine di trenta giorni entro cui deve compiersi la verifica fiscale si riferisce alla permanenza dei verificatori nei locali del contribuente
Il termine di trenta giorni entro cui deve compiersi la verifica fiscale si riferisce alla permanenza dei verificatori nei locali del contribuente e non alla durata della procedura.
Quanto sopra è contenuto nella sent. n. 14003/2014 della CTP di Roma da cui emerge che tale termine si riferisce ai giorni di effettiva permanenza e non a quelli in cui l’attività istruttoria prosegue presso l’ufficio accertatore.
L’art. 12, c. 5, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) stabilisce che la permanenza dei verificatori civili o militari (agenzia entrate o Guardia di finanza) presso la sede del
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