Accertamento ad una SAS: la posizione del socio accomandante

il socio non gerente di una S.a.s. non è responsabile per le sanzioni tributarie derivanti dalle dichiarazioni sottoscritte dal socio che si occupa della gestione (C.T.P. di Ravenna segnalata dall’avv. Carlo Rufo Spina)

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso indicato in epigrafe presentato avanti l’intestata Commissione Tributaria la società C di LM & C. Sas. proponeva ricorso (R.G. n. 531/2012) avverso avviso di accertamento unico THQ023I02543-2011 dell’Agenzia delle Entrate di Ravenna, periodo di imposta 2006, tributo IRAP + IVA, con il quale veniva rideterminato il reddito societario a seguito di una dichiarazione con dati inesatti ove il volume di affari ai fini IVA era pari ad €. 0,00 ed il reddito di imposta in regime di contabilità semplificata pari ad €. -173,00.

Non avendo ricevuto alcuna documentazione a seguito del questionario l’Ufficio basava l’istruttoria sui dati presenti all’Anagrafe Tributaria e sui dati dell’elenco clienti/fornitori ove si rilevava l’emissione di fatture per un imponibile di €. 232.117,00, del che l’accertamento ai sensi dell’art. 41/bis dpr. 600/73 per €. 125.915,50 con metodo induttivo ex art. 39 cit. dpr., del che l’avviso di €. 11.275,23 per imposta IRAP + interessi; di €. 53.340,98 per IVA + interessi e di €. 11.605,75 per sanzioni.

La ricorrente società deduce che la ripresa è stata effettuata alla luce di una sola fattura con la Soc. “VSS Srl.” nella quale era socio il Dott. MR, all’epoca commercialista della società ricorrente ed intermediario, che ha predisposto il Mod. Unico 2007 oggetto di accertamento, donde la non correttezza poiché la fattura “risulta palesemente falsa ed emessa al solo fine di poter dedurre ingenti costi per la società del M il quale in data 03.06.2010 aveva ceduto le proprie quote sociali alla Soc. VS Srl.” che nel frattempo si è reso irreperibile come la relativa contabilità all’anno in oggetto; deduce altresì che la società ed i soci sono stati vittime di una truffa il cui procedimento penale è ancora in corso, concludendo per la nullità dell’avviso, vinte le spese.

L’Agenzia delle Entrate controdeduce la legittimità dell’accertamento induttivo (mancata risposta al questionario), nel merito deduce da un lato l’assenza della querela di falso (del che il divieto della sospensione del processo tributario e la conseguente legittimità a risolvere la questione incidentale attinente alla denuncia di truffa), dall’altro lato la mancanza di un vincolo e di una correlazione fra il procedimento penale ed il processo tributario, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

DECISIONE

Il ricorso deve essere parzialmente accolto in ordine alla incidenza percentuale dei costi presunti ed alla esclusione delle sanzioni esclusiva-mente in capo alla socia accomandante, rigettato per il resto.

La Commissione ritiene infatti che non può essere revocato in dubbio che il recupero a tassazione della fattura di €. 232.177,00 oltre ad IVA per €. 46.423,00 risultante dall’elenco dei clienti/fornitori tramite l’anagrafe tributaria sia legittimo ancorchè la Società ricorrente, nonché la socia accomandante CC con autonomi ricorsi (R.G. 452/12 per imposta IRPEF ed R.G. 453/12 per imposta IRAP ed IVA), assumano che, al tempo dell’emissione della fattura (anno 2006), il Dott. MR, già socio della Società “VSS Srl”, essendo intermediario della Società ricorrente e, come tale, preposto alla predisposizione e presentazione del modello Unico 2007, sarebbe ricorso alla emissione di tale fattura falsa ed inesistente per trarne, esso stesso, profitto quale socio di altra società donde la denuncia-querela del 22.03.2012 per il reato di truffa e per ogni altra fattispecie ravvisabile presentata dalla socia accomandante CC avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.

La legittimità di tale recupero a tassazione attiene al rapporto di mandato che unisce e lega esclusivamente il mandante (società) ed il mandatario (Dott. RM) facendo salvi i diritti dei terzi (leggasi Erario) anche in presenza di carenza di diligenza fra mandante e mandatario.

In tal senso così l’art. 1705 C.C. “I terzi non hanno alcun rapporto col mandante”.

Tanto premesso appare ultroneo l’assunto della ricorrente Società e della socia accomandante inteso alla sospensione del presente giudizio in attesa del procedimento penale, sia per la natura intrinseca del “rapporto di mandato”, sia per la natura del processo tributario ove l’efficacia deve ritenersi limitata ad accertamenti relativi a circostanze specifiche senza estendersi ad elementi di valutazione, ancorchè riguardanti elementi costitutivi del reato contestato (Cass. 18.01.2008/n. 1014), del che l’autonomia delle due giurisdizioni, spesso indicata con la espressione del “doppio binario”, che devono rimanere, tra loro distinte ed autonome.

Anche la richiesta, avanzata in sede di discussione dalla difesa della C., di applicazione dell’art. 295 cpc. deve essere disattesa e rigettata poiché la ratio di tale norma rectius, lo scopo di tale istituto è quello di evitare giudicati contrastanti.

Nel caso di specie non può sussistere tale pericolo poiché se il Dott. M dovesse essere dichiarato colpevole dei reati supposti dovrà risarcire la parte lesa con recupero degli importi da essa sborsati.

La Commissione in ogni caso osserva che, dagli atti versati con nota di deposito della accomandante CC in data 18.01.2013, si evince che la Procura della Repubblica, nella richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari del 30.11.2012, sta procedendo per i reati ex art. 640 C.P. ed artt. 2 e 8 D.Lv 74/2000 a carico di LM (socia accomandataria) e di CG (già socio accomandatario della C Snc e padre di CC) e non già del Dott. RM del che fa presumere e supporre che le circostanze riferite in ordine alla “falsità ed inesistenza” della fattura di cui sopra non siano fondate.

Quanto alla doglianza della ricorrente Casanova in ordine al mancato esonero della responsabilità secondo cui, quale socia accomandante, “deve rispondere solo della quota conferita” (art. 2313 C.C.) e non anco ultra vires, la Commissione osserva che deve trovare invece applicazione l’art. 2314 C.C. stante la spendita del nome (C.) “compreso nella ragione sociale” e, quindi, appare immune da censure il recupero delle obbligazioni sociali da parte dell’Ufficio anche nei confronti di C.C. ancorchè socia accomandante, ma con esclusione delle sanzioni e/o delle pene pecuniarie per infedele dichiarazione in quanto la precitata non ha ricoperto la qualifica di socia accomandataria nell’ambito societario, fermo restando invece le sanzioni a carico della società ricorrente.

Deve, invece, essere accolto il rilievo in ordine al riconoscimento di una percentuale di costi che questa Commissione quantifica, trattandosi di materiali per edilizia, in ragione del 60%, del che deve essere imputato a reddito il restante 40% dell’importo imponibile di €. 232.177,00 ovvero €. 92.870,80.

Stante la reciproca soccombenza le spese vengono compensate.

P. Q. M.

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e determina il reddito come specificato in motivazione escludendo le sanzioni limitatamente alla socia accomandante, spese compensate.

 

Ravenna, 25.02.2013

Il Relatore Il Presidente

Avv. Piero Spina Dott. Rosario Ziniti